TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-08-24, n. 201600977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-08-24, n. 201600977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201600977
Data del deposito : 24 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/08/2016

N. 00977/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00301/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2016, proposto dalle società
PSS VIGILANZA S.r.l. ed ITALPOL GROUP S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sig.-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avv.ti A G e F B e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia, Santa Croce, n. 466/G

contro

Autorità Portuale di Venezia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Venezia, San Marco, n. 63

nei confronti di

CIVIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Cesarina Giani, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con l’Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l., la CDS S.r.l., la RANGERS S.r.l. e la Sicuritalia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Cavina e Domenico Gentile e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Franco, in Venezia, S. Marco, n. 3856
Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gaetano Castellano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Alessandro Righini e Franco Zambelli e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia – Mestre, via Cavallotti, n. 22

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del provvedimento di cui alla nota dell’Autorità Portuale di Venezia prot. n. 1429 del 25 gennaio 2016, con il quale la citata Autorità Portuale ha definitivamente aggiudicato al R.T.I. costituito dalla CIVIS S.p.A., dall’Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l., dalla CDS S.r.l., dalla RANGERS S.r.l. e da Sicuritalia S.p.A. la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza e security nelle aree portuali di Venezia e Porto Marghera, indetta con bando del 29 aprile 2015;

- di tutti i verbali delle sedute di gara, svoltesi nelle date del 16, 23 e 29 giugno 2015, 2 luglio 2015, 2 e 11 settembre 2015 e 3 dicembre 2015;

- della nota dell’Autorità Portuale di Venezia prot. n. 13657 dell’11 settembre 2015, recante rigetto del cd. preavviso di ricorso inoltrato dalla PSS VIGILANZA S.r.l.;

- del bando, del disciplinare e di tutti i rispettivi allegati, ove interpretati nel senso di aver consentito (tramite il cd. soccorso istruttorio) la sanatoria postuma delle offerte risultate originariamente prive dell’indicazione degli oneri di sicurezza cd. da rischio specifico o aziendale;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso

nonché per la condanna

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, con il conseguente subentro delle ricorrenti nel contratto di appalto, laddove medio tempore stipulato

ovvero, in subordine, per la condanna

della P.A. al risarcimento del danno per equivalente monetario.


Visti il ricorso principale ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalle ricorrenti principali;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della CIVIS S.p.A., nonché dell’Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l.;

Visti il controricorso e la documentazione dell’Autorità Portuale di Venezia;

Viste le memorie difensive depositate dalla CIVIS S.p.A., nonché dall’Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l.;

Visti il ricorso incidentale e la documentazione della CIVIS S.p.A.;

Viste la memoria difensiva sul ricorso incidentale e la documentazione delle ricorrenti principali;

Vista l’ordinanza n. 168/16 del 7 aprile 2016, con cui è stata accolta l’istanza cautelare presentata dalle ricorrenti principali ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito;

Viste la memoria conclusiva, la replica e l’ulteriore documentazione delle ricorrenti principali;

Viste la memoria conclusiva e la replica dell’Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l.;

Vista la memoria di replica della CIVIS S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice privacy);

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 luglio 2016 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

Le odierne ricorrenti principali, PSS VIGILANZA S.r.l. ed ITALPOL GROUP S.p.A., espongono che con bando del 29 aprile 2015, pubblicato nella G.U.U.E. il 5 maggio 2015 e nella G.U.R.I. il 27 maggio 2015, l’Autorità Portuale di Venezia indiceva una procedura aperta, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di vigilanza e “security” nelle aree portuali di Venezia e Porto Marghera.

Alla gara – il cui importo complessivo era di € 3.750.000,00 – partecipavano tre concorrenti, tra le quali le esponenti, quali componenti di un costituendo R.T.I. (“R.T.I. PSS”).

Le esponenti lamentano che, nella seduta del 2 luglio 2015, la Commissione di gara si avvedeva del fatto che il “R.T.I. CIVIS” (formato da CIVIS S.p.A., Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l., CDS S.r.l., RANGERS S.r.l. e Sicuritalia S.p.A.) aveva omesso di indicare nell’offerta i cd. oneri di sicurezza aziendali, in contrasto con la previsione dell’art. 10.2 (di pag. 24) del disciplinare di gara: ciononostante, nella seduta del 2 settembre 2015 la Commissione decideva di procedere all’utilizzo del cd. soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006, onde consentire al R.T.I. CIVIS di sanare la descritta omissione.

La PSS VIGILANZA S.r.l. inoltrava, pertanto, preavviso di ricorso ex art. 243-bis del d.lgs. n. 163 cit., che, però, veniva riscontrato negativamente dall’Autorità Portuale di Venezia con nota prot. n. 13657 dell’11 settembre 2015.

Nel frattempo, avendo il R.T.I. CIVIS provveduto alla richiesta integrazione, veniva emessa in suo favore dall’Autorità Portuale dapprima l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, quindi (con nota prot. n. 1429 del 25 gennaio 2016) l’aggiudicazione definitiva.

Avverso l’ora visto provvedimento di aggiudicazione definitiva, i verbali di gara, la nota di rigetto del cd. preavviso di ricorso e gli altri atti indicati in epigrafe, sono insorte le esponenti, impugnando tali atti con il ricorso principale parimenti indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

A supporto del gravame, la PSS VIGILANZA S.r.l. e l’ITALPOL GROUP S.p.A. hanno dedotto – con un unico motivo – le doglianze di: violazione e falsa applicazione dell’art. 10.2 (di pag. 24) del disciplinare di gara;
violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, e 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008;
violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006.

In estrema sintesi, le ricorrenti censurano la scelta della Commissione di gara di consentire al R.T.I. aggiudicatario, mediante il cd. soccorso istruttorio, l’esplicitazione postuma degli oneri di sicurezza cd. aziendali, non indicati in sede di offerta, sebbene l’art. 10.2 (di pag. 24) del disciplinare di gara avesse sanzionato con l’esclusione dalla gara una tale omissione;
né in contrario si potrebbe opporre che i servizi appaltati rientrerebbero tra quelli elencati nell’Allegato II B al d.lgs. n. 163/2006 e che, perciò, ad essi non si applicherebbe la normativa (art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 cit.) implicante l’obbligo, per le concorrenti nelle gare pubbliche, di indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza cd. aziendali, essendosi la P.A. autovincolata al riguardo con la previsione del menzionato art. 10.2 del disciplinare di gara.

Le ricorrenti hanno, altresì, proposto domanda di risarcimento del danno in forma specifica, tramite subentro nel contratto di appalto, eventualmente medio tempore stipulato, o, in via subordinata, per equivalente monetario.

Si è costituita in giudizio l’Autorità Portuale di Venezia, versando in atti un controricorso, nonché documentazione sui fatti di causa, e resistendo alle pretese attoree.

Si è costituita in giudizio, altresì, la CIVIS S.p.A., in proprio ed in veste di capogruppo mandataria del costituendo “R.T.I. CIVIS”, depositando memoria difensiva e concludendo per la reiezione del ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare.

Si è costituito in giudizio, ancora, l’Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l., depositando una memoria difensiva e resistendo alle domande attoree.

Con distinto atto, depositato in 31 marzo 2016, la CIVIS S.p.A. ha presentato ricorso incidentale, a mezzo del quale ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:

- tutti i verbali di gara, in particolare il verbale della seduta del 16 giugno 2015, nella parte in cui il costituendo “R.T.I. PSS” è stato ammesso alle successive fasi della gara;

- la graduatoria di gara, stilata nella seduta pubblica dell’11 settembre 2015 e poi confermata nella seduta del 3 dicembre 2015, nella parte in cui il costituendo R.T.I. PSS è stato collocato al secondo posto;

- il provvedimento di approvazione della graduatoria;

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla nota dell’Autorità Portuale prot. n. 1429 del 25 gennaio 2016, nella parte in cui approva le operazioni di gara e le conseguenti ammissione e collocazione al secondo posto della graduatoria del costituendo R.T.I. PSS;

- il bando ed il disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di non consentire l’integrazione cd. a pagamento per il caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.

A supporto del ricorso incidentale la società ha dedotto i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art.

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