TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-10-05, n. 201704654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-10-05, n. 201704654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704654
Data del deposito : 5 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2017

N. 04654/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03498/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3498 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Morghen, 41;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1937/2013 emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, premette:

- di aver ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli la sentenza n. 1937/2013, che ha condannato il Ministero della Salute a pagare in suo favore la somma di euro 20.101,29 oltre interessi legali, a titolo di rivalutazione sull’indennità integrativa speciale per danni da emotrasfusione;

- che la suddetta sentenza è divenuta definitiva per non essere stata proposta impugnazione;

- per ottenere l’adempimento parte ricorrente ha notificato la decisione in forma esecutiva ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996;

- che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

Chiede, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.

Quest’ultima si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

All’udienza camerale del 27 settembre 2017 il ricorso è trattenuto in decisione.

1. Il ricorso è fondato.

2. Osserva il Collegio come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo la decisione in questione divenuta definitiva in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Appello, come da certificato della competente cancelleria.

3. Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza non può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094), ma esclusivamente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, delle spese accessorie in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, che vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

4. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo liquidato come rivalutazione dell’IIS, a condizione dell’integrale assolvimento dell’obbligo dichiarativo menzionato, il cui puntuale rispetto dovrà essere verificato dal commissario ad acta.

4.1. Le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale;
infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste in solido a carico delle inadempienti Amministrazioni, e si liquidano come da dispositivo.

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