TAR Roma, sez. 1Q, decreto decisorio 2018-11-20, n. 201806663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, decreto decisorio 2018-11-20, n. 201806663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806663
Data del deposito : 20 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2018

N. 10084/2011 REG.RIC.

N. 06663/2018 REG.PROV.PRES.

N. 10084/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2011, proposto da
V Z, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e G P, con domicilio eletto presso l’avvocato A C in Roma, via Amiterno, 2 c/o Studio Cento;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del verbale, datato 11.4.2011, dalla I Sottocommissione, presso la Corte di Appello di Roma, deputata all'espletamento degli esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'anno 2010, con il quale sono stati attribuiti, agli elaborati scritti della ricorrente, contenuti nella busta n. 223, i seguenti voti: parere civile 25, parere penale 30, atto giudiziario 25;

del conseguenziale provvedimento di non ammissione della candidata alle prove orali;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi con quelli che precedono, ivi compresi, in particolare: la nota, datata 9.12.2010, della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, recante ad oggetto "Indicazione dei criteri di valutazione per l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense sessione2010";
la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari della Giustizia, datato 8.11.2010, recante ad oggetto "Esame Avvocato - Sessione 2010";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la Segreteria del Tribunale ha comunicato alle parti costituite apposito avviso di perenzione ultraquinquennale;

-che, nel termine di centottanta giorni dalla ricezione del predetto avviso, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 cod. proc. amm. e dal suo difensore;

-che, pertanto, il suddetto ricorso è da ritenersi perento;


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