TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-12-21, n. 201601765
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/12/2016
N. 01765/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2014, proposto da:
ROSOLINO FRANCESCONI, ENRICA R FSCONI, rappresentati e difesi dall'avv. L L, con domicilio ex art. 25 cpa presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
contro
COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO, rappresentato e difeso dall'avv. C A, con domicilio eletto presso l’avv. Emanuela Verzeletti in Brescia, via Moretto 31;
per l'annullamento
- della deliberazione consiliare n. 61 del 10 settembre 2014, con la quale è stata respinta la proposta di piano di lottizzazione presentata dai ricorrenti;
- della deliberazione consiliare n. 64 del 29 ottobre 2014, con la quale è stata confermata la reiezione del piano di lottizzazione proposto dai ricorrenti;
- degli atti endoprocedimentali;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnolo Cremasco;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34 comma 5 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. M Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un terreno situato nel Comune di Bagnolo Cremasco, nei pressi di via Pertini e di via Badia (mappale n. 405).
2. La suddetta area (circa 14.000 mq) è inclusa in un ambito più vasto (circa 36.000 mq), classificato dal PGT come “ Area di trasformazione 2 ”, a destinazione prevalentemente residenziale.
3. In data 21 febbraio 2014 i ricorrenti hanno presentato una proposta di piano attuativo (denominato “ Nuova Badia ”) per edificare in senso residenziale e commerciale l’area di proprietà.
4. Il Comune, con deliberazione consiliare n. 61 del 10 settembre 2014, confermata e integrata con deliberazione consiliare n. 64 del 29 ottobre 2014, ha respinto la proposta dei ricorrenti. In sintesi, l’amministrazione, pur non essendo contraria in linea di principio alla trasformazione dell’ambito per unità minime, ha giudicato negativamente il progetto dei ricorrenti, in quanto privo di una visione d’insieme e di un raccordo con la viabilità esterna, e dimensionato su una dotazione di parcheggi inadeguata. Pertanto, lo sfruttamento dei diritti edificatori è stato subordinato alla presentazione di un master plan concordato tra tutti i proprietari. Inoltre, il Comune ha ritenuto non utile la cessione di aree all’esterno dell’ambito di trasformazione, e in contrasto con lo strumento urbanistico la previsione di edifici con tre piani fuori terra.
5. Contro le suddette deliberazioni consiliari, e contro gli atti endoprocedimentali, i ricorrenti hanno presentato impugnazione con atto notificato il 19 novembre 2014 e depositato l’11 dicembre 2014. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno. La tesi del ricorso è che il progetto di piano attuativo sarebbe conforme alla disciplina urbanistica, mentre le richieste di modifica del Comune sarebbero irragionevoli ed eccessive.
6. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Dopo una serie di interlocuzioni tra le parti, i ricorrenti hanno presentato un nuovo progetto di piano attuativo, che è stato definitivamente approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 36 del 15 luglio 2016.
8. Di conseguenza, con memoria congiunta depositata il 12 settembre 2016, i ricorrenti e il Comune chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.