TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-03-26, n. 201202823

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-03-26, n. 201202823
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202823
Data del deposito : 26 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13907/1993 REG.RIC.

N. 02823/2012 REG.PROV.COLL.

N. 13907/1993 REG.RIC.

N. 00678/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13907 del 1993, proposto da:
R G, rappresentata e difesa dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Roma, piazza Acilia, 4;

contro

Cpas - Consorzio Provinciale Per L'Assistenza Specializzata, Usl Pn/11, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Ministero della Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 678 del 1994, proposto da:
R G, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Roma, piazza Acilia, 4;

contro

Ministero della Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cpas - Consorzio Provinciale Per L'Assistenza Specializzata, Ulsssa N.11 di Pordenone, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 13907 del 1993:

del silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di riconoscimento qualifica apicale con decorrenza dal 16/10/1980..

quanto al ricorso n. 678 del 1994:



RICONOSCIMENTO QUALIFICA APICALE CON DECORRENZA

16/10/1980.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Sanita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 15/16 settembre 1993, rubricato con il n. 13907/93, la dott.ssa Giovanna R ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato dal Consorzio Provinciale per l’Assistenza Specializzata (C.P.A.S.) di Pordenone e dal Ministero della Sanità sulla istanza diffida notificata il 9 agosto 1993, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 16692/P1 dell’8 giugno 1993, ricevuta il 13 giugno 1993, con il quale la U.S.L. n. 11 Pordenonese rigetta l’istanza della ricorrente, del provvedimento di cui alla nota n. 6881 del 7 giugno 1993, ricevuta il 9 giugno 1993, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia respinge l’istanza della ricorrente.

La dott.ssa R, dipendente del C.P.A.S. di Pordenone con la qualifica di Neuropsichiatra infantile, fa presente che con delibera n. 40 del 6 febbraio 1989 il Consorzio aveva disposto l’inquadramento della ricorrente nella posizione funzionale di Direttore Sanitario;
tale delibera veniva annullata dal CO.RE.CO. con provvedimento del 9 maggio 1989. Avverso tale provvedimento negativo dell’organo di controllo la dott.ssa R proponeva ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia che però lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 122/1989 per mancata notifica del medesimo al Consorzio, controinteressato in quel giudizio. Con successiva istanza in data 16 marzo 1993 diretta al C.P.A.S., alla U.S.L. n. 11 di Pordenone, alla Regione Friuli Venezia Giulia ed al Ministero della Sanità, la ricorrente chiedeva l’adozione degli atti e provvedimenti tendenti all’equiparazione giuridica ed economica della sua posizione a quella dei dipendenti medici della U.S.L., ed il riconoscimento a tutti gli effetti della qualifica apicale con decorrenza dal 16 ottobre 1980 ed in subordine dal 6 febbraio 1989. Tale istanza veniva respinta dalla Regione e dalla U.S.L. di Pordenone con le note oggetto della presente impugnativa, mentre nessun provvedimento veniva adottato dal Consorzio e dal Ministero della Sanità, per cui la ricorrente notificava in data 9 agosto 1993 ad suddetto Consorzio ed al Ministero della Sanità specifico atto di diffida con il quale reiterava le precedenti richieste. Avverso i provvedimenti negativi adottati dalla Regione e dalla U.S.L., nonché avverso il silenzio rifiuto mantenuto dal C.P.A.S. e dal Ministero della Sanità la ricorrente ha proposto il presente ricorso n. 13907/1993 affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere, atteso l’obbligo per la pubblica amministrazione dell’adozione di un provvedimento espresso sulle motivate istanze ad essa dirette.

2) Carenza di motivazione, eccesso di potere, omesso esame di presupposti determinati, omessa valutazione del D.P.R. 347/83, dell’art. 25 D.P.R. 191/79, dell’art. 18 D.P.R. 810/1990.

3) Eccesso di potere per carenza di motivazione, omessa valutazione dell’art. 60 della legge 142/90 e dell’art. 7 D.L. 212/93, reiterato dal D.L. 330/93, art. 11.

4) Avverso il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia, eccesso di potere per carenza di motivazione e contraddittorietà con riferimento alla istanza presentata dalla ricorrente.

5) Nei confronti del provvedimento della U.S.L. n. 11 di Pordenone, eccesso di potere per contraddittorietà ed omesso esame.

6) Violazione e mancata corretta applicazione dell’art. 7 D.P.R. 128/69, dell’art. 29 del D.P.R. 761/79 e dell’art. 36 della Costituzione. Violazione artt. 2041 e 2042 c.c., indebito arricchimento.

Si è formalmente costituito in giudizio il Ministero della Sanità con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Con successivo atto notificato il 23/24 dicembre 1994, la dott.ssa Giovanna R ha chiesto l’annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 900.1/32/522/3499 recante la data del 30 ottobre 1993, pervenuta al legale della ricorrente il 4 novembre 1993, con il quale il Ministero della Sanità si è dichiarato incompetente in ordine alla adozione dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente con atto di diffida notificato il 9 agosto 1993, relativo alla equiparazione giuridica ed economica della sua posizione a quella dei dipendenti medici della U.S.L. n. 11 di Pordenone, con il riconoscimento della posizione apicale con decorrenza dal 16 ottobre 1980 ed in subordine dal 6 febbraio 1989.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Carenza di motivazione, omessa valutazione dei presupposti determinati, eccesso di potere per sviamento.

Si contesta la dichiarazione di incompetenza del Ministero della Sanità in ordine ai provvedimenti richiesti dalla ricorrente nella sua istanza.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 833/78, omessa valutazione di presupposti determinati, carenza di motivazione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 833/78, degli artt. 6 e 7 della legge n. 104/1992, dell’art. 25 del D.P.R. 191/79, dell’art. 18 del D.P.R. 810/80, dell’art. 60 della legge n. 142/90 e dell’art. 7 del D.L. n. 212/93.

Anche in questa seconda procedura contenziosa si è formalmente costituito in giudizio il Ministero della Sanità con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011 le cause sono passate in decisione.

DIRITTO

Attesa la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva i due ricorsi possono riunirsi per essere decisi con un’unica pronunzia.

Come meglio esplicitato in fatto, la ricorrente, dipendente del Consorzio Provinciale per l’Assistenza Specializzata di Pordenone, con la qualifica di Neuropsichiatra infantile, ha presentato apposita istanza al suddetto Consorzio, alla U.S.L. n. 11 di Pordenone, alla Regione Friuli Venezia Giulia ed al Ministero della Sanità, intesa ad ottenere l’equiparazione giuridica della sua posizione a quella dei dipendenti medici della U.S.L. ed il riconoscimento della qualifica apicale che si assume di ricoprire.

Avverso i provvedimenti negativi su tale istanza adottati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla suddetta U.S.L., così come avverso il silenzio serbato dal Consorzio e dal Ministero della Sanità, la ricorrente ha proposto il primo ricorso, in ordine al quale il Collegio rileva la sua inammissibilità per le seguenti considerazioni.

Considerato che la ricorrente mira sostanzialmente ad ottenere una pronunzia che accerti il suo diritto ad un superiore inquadramento, il Collegio osserva che la posizione giuridica del pubblico dipendente, il quale aspiri ad ottenere un migliore inquadramento (e quindi la modifica del suo status giuridico come definito da provvedimenti ormai inoppugnabili) ha consistenza di interesse legittimo e non può quindi essere fatta valere mediante un’azione di accertamento. Come da tempo acquisito in giurisprudenza, infatti, è inammissibile l’azione volta all’accertamento del diritto all’inquadramento del pubblico dipendente in una qualifica superiore, essendo tale azione proponibile in sede di giurisdizione esclusiva solo quando viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo, mentre la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni (cfr. tra le tante CONS. STATO – Sez. IV, n. 387 del 4/2/2004, Sez. VI, n. 4716 dell’11/09/2001). Pertanto, occorrendo in ogni caso l’eliminazione del provvedimento di inquadramento che si assume illegittimo, è inammissibile il ricorso proposto per l’accertamento del diritto ad una qualifica diversa da quella che sia stata attribuita con provvedimento divenuto nel frattempo inoppugnabile. Nel caso di specie la delibera del Consorzio con la quale si disponeva l’inquadramento della ricorrente nella posizione funzionale di Direttore Sanitario, era stata annullata dall’organo di controllo, ed il ricorso davanti al T.A.R. Friuli proposto dalla ricorrente avverso tale determinazione negativa era stato dichiarato inammissibile per la mancata notifica al Consorzio controinteressato.

Con la seconda impugnativa la ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota del Ministero della Sanità in data 30 ottobre 1993, con la quale lo stesso si è dichiarato incompetente in ordine alla adozione dei provvedimenti richiesti dalla dott.ssa R con atto di diffida notificato il 9 agosto 1993.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va, infatti, precisato che la ricorrente è dipendente del Consorzio Provinciale per l’Assistenza Specializzata di Pordenone, ossia un ente pubblico dotato di ampia autonomia funzionale e gestionale, in ordine al quale il Ministero della Sanità non svolge alcuna attività di controllo e di indirizzo, per cui correttamente la suddetta Amministrazione ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla eventuale adozione dei provvedimenti relativi al richiesto inquadramento della ricorrente nella posizione funzionale di direttore sanitario.

Conclusivamente, il primo ricorso va dichiarato inammissibile mentre il secondo va respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite, attesa la particolare natura della controversia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi