TAR Lecce, sez. II, sentenza 2017-04-24, n. 201700617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2017-04-24, n. 201700617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700617
Data del deposito : 24 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2017

N. 00617/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01435/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato M A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. -OMISSIS- Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via F. Rubichi 23, è domiciliato;



per l'annullamento

del decreto n. 142 emesso in data 13.6.2013 dal Direttore della Divisione del Ministero della Difesa, notificato alla ricorrente il 15.7.2013 con il quale si comunicava il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere la corresponsione in suo favore dei benefici economici previsti in favore delle vittime del dovere e delle categorie alle stesse equiparate, nella sua qualità di erede del marito -OMISSIS-, militare deceduto il 17.12.1992 per infarto del miocardico acuto, per assenza delle condizioni previste per legge;

di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il Cons. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. M. A. Belmonte per la ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La signora -OMISSIS- si è rivolta al T.A.R. per conseguire l’annullamento del decreto con il quale la competente articolazione amministrativa del Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata in data 11 ottobre 2011 dalla medesima, quale vedova del Capo di 1^ Classe -OMISSIS-, al fine di ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.p.r. 243/2006 e successive integrazioni per l’infermità “ decesso per infarto miocardico acuto ”, spettanti al coniuge quale “ equiparato” alle vittime del dovere.

La determinazione ministeriale impugnata è stata adottata sulla base del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 35071/2012, espresso nell’adunanza n. 41/2013 del 29 gennaio 2013 con il quale << l’infermità “esteso infarto del miocardio acuto esitato in decesso” non è stata riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante delle infermità in questione”>>.

Il parere in questione è stato poi confermato in data 30 aprile 2013 dallo stesso organo consultivo dell’Amministrazione, dopo una fase di contraddittorio procedimentale caratterizzata dalla formulazione di osservazioni da parte dell’interessata, acquisite in data 15 marzo 2013.

Si è ritenuto, conclusivamente, che “ non sussistono le condizioni previste dalle citate leggi, per l’attribuzione al militare dei benefici quale equiparato a “Vittima del Dovere”.

La vedova del militare in questione lamenta l’illegittimità della determinazione sfavorevole assunta nei suo confronti.

L’interessata deduce, a sostegno del ricorso, la violazione dell’art. 1, comma 563 e 564 della Legge n. 266/2005, nonché del Regolamento di attuazione di cui al D.p.r. 243/2006.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso del

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