TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2015-04-23, n. 201500818
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N. 00818/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01346/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 dell’anno 2015, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via S. Lucia n. 15 presso lo studio legale Limatola;
contro
Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G S, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Umberto I° n. 365, presso lo studio dell’avv. M L;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 14/2014 resa dal Comune di Gricignano d'Aversa, con cui si diffida il ricorrente alla immediata chiusura dei locali ivi indicati, destinati ad uso pubblico (chiesa), e a non consentirne l’utilizzazione;
- di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano d’Aversa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la riscontrata mancanza di conformità urbanistico-edilizia del locale destinato a chiesa (circostanza, quest’ultima, ammessa anche dal ricorrente) esclude che possa dirsi assentita l’agibilità dello stesso;
Considerato che la mancanza di agibilità suddetta preclude l’utilizzo del locale in questione, tanto più da parte del pubblico;