TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2015-04-23, n. 201500818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2015-04-23, n. 201500818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500818
Data del deposito : 23 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01346/2015 REG.RIC.

N. 00818/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01346/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 dell’anno 2015, proposto da:


F A, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via S. Lucia n. 15 presso lo studio legale Limatola;


contro

Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G S, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Umberto I° n. 365, presso lo studio dell’avv. M L;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza n. 14/2014 resa dal Comune di Gricignano d'Aversa, con cui si diffida il ricorrente alla immediata chiusura dei locali ivi indicati, destinati ad uso pubblico (chiesa), e a non consentirne l’utilizzazione;

- di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano d’Aversa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la riscontrata mancanza di conformità urbanistico-edilizia del locale destinato a chiesa (circostanza, quest’ultima, ammessa anche dal ricorrente) esclude che possa dirsi assentita l’agibilità dello stesso;

Considerato che la mancanza di agibilità suddetta preclude l’utilizzo del locale in questione, tanto più da parte del pubblico;

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