TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-10-28, n. 202002002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-10-28, n. 202002002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202002002
Data del deposito : 28 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2020

N. 02002/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01929/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2018, proposto da
E.On Climate &
Renewables Italia S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t. P G R e A C, rappresentata e difesa dagli avvocati C V, F T e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia n. 1;
GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

TERNA S.p.A.,

TERNA

Rete Italia S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del

TAR

Lombardia, Milano, Sez. II, 31 gennaio 2017 n. 236.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 ottobre 2020 il dott. I C;


Considerato che con sentenza n. 236 del 31 gennaio 2017 la Sezione accoglieva il ricorso proposto da E.On Climate &
Renewables Italia S.r.l. e annullava la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica il Gas ed il Sistema idrico n. 522/2014/R/EEL del 23 ottobre 2014, nella parte in cui si era disposto che, per il periodo 1° ottobre 2013 - 31 dicembre 2014, si applicasse – con riguardo al regime dei costi da sbilanciamento provocati da unità di produzione dell’energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili – il previgente regime introdotto dalla deliberazione n. 111 del 2006;

che, in particolare, veniva dichiarata illegittima la scelta di reintrodurre la disciplina anteriore a quella recata dalla deliberazione n. 281/2012/R/EEL – dopo l’annullamento parziale di quest’ultima ad opera del giudice amministrativo – senza al contempo prevedere “… meccanismi di mitigazione degli effetti dannosi correlati ai comportamenti degli operatori tenuti sul presupposto della perdurante applicabilità del regime introdotto da tale ultima deliberazione …” (così la sentenza n. 236/2017 nella parte conclusiva);

che, rimasta ineseguita la sentenza, la società ricorrente proponeva l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. b), cod.proc.amm., trattandosi di sentenza esecutiva con appello ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato (si era in attesa della pubblicazione della relativa decisione);

che, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod.proc.amm., essa chiedeva che la Sezione determinasse le modalità di esecuzione della sentenza, a suo dire necessariamente tali “… che lascino “intatti” i rapporti pregressi, senza pertanto generare pregiudizi economici o di altro tipo in capo alla ricorrente, salvaguardando così lo status quo ante in cui era venuta a trovarsi agendo in base alle regolamentazioni che si sono succedute nel tempo ed erano vigenti durante la partecipazione della stessa al MI …” e ciò in quanto “… dalla declaratoria d’illegittimità della Deliberazione

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