TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2017-01-11, n. 201700006
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Pubblicato il 11/01/2017
N. 00006/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01474/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D G, C.F. DLGNNA74P55A662E, L A C, C.F. CLRLLB59L09L571O, con domicilio eletto presso il loro studio, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, C.F. FRTNNA71B42D643D, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, in Bari, Lungomare Starita, n. 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle determinazioni assunte con la nota del -OMISSIS-, ad oggetto “scadenza proroga per presentazione D.I.A.”, con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione - ha diffidato la legale rappresentante della società ricorrente alla prosecuzione dell’attività di ristorazione;
di ogni altro provvedimento, anche non noto, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv.ti A D G e Alberto Clarizio, per la ricorrente e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell'avv. A F, per l'Azienda sanitaria;
Considerato che parte ricorrente ha fatto inutilmente decorrere l’ampio termine assegnato – di fatto - per la regolarizzazione prescritta nella nota dell’11.8.2015 dell’A.S.L. di Bari, i cui rilievi non sono oggetto di gravame;
Ritenuto, pertanto, che la ricorrente non possa dolersi degli effetti prodotti dalla sua stessa inerzia e che non possa accampare la pretesa a proseguire l’attività di cui si tratta in assenza di tale formale regolarizzazione e fino alla regolarizzazione stessa;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;