TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-18, n. 202003477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-18, n. 202003477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003477
Data del deposito : 18 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2020

N. 03477/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00825/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2002, proposto da
I A M L B, n.q. di erede di L S, originario ricorrente, rappresentata e difesa dagli avvocati R S e L R, con domicilio eletto presso lo studio L R in Catania, via Teramo, 1;



contro

Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



perla declaratoria

della nullità dell’accordo per la cessione bonaria del terreno stipulato inter partes per il pagamento dell’indennità di espropriazione e la liquidazione della stessa, in quanto intervenuto nella giuridica decadenza della dichiarazione di pubblica utilità oltre il termine di occupazione legittima;

dell’occupazione sine titulo del terreno;

del diritto al risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale, per la fruttificazione del bene e per i lavori di scavo effettuati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 luglio 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, il dott. Pancrazio Maria Savasta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. I. L’originario ricorrente era proprietario di un fondo con insistenti fabbricati sito in Catania, tra la via Ota e la via Quintino Cataudella, interamente ricadente in zona P.E.E.P. “Trappeto sud”, censito in catasto al foglio 20, particelle 1916 – 1909 – 1910 - 1920 - 1921 - 1905 - 1906 - 1795 - 1796 - 1797 – 608, sottoposto al procedimento ablativo che può ricostruirsi nei seguenti termini:

- con decreto assessoriale n. 1005/87 del 22.07.1987 l’Assessore al Territorio e Ambiente ha approvato e reso esecutivo il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare nel comune di Catania, denominato “Trappeto sud”;

- con Decreto n. 2/1990 del 21.02.1990 il Sindaco del Comune di Catania, per la realizzazione del suddetto P.E.E.P., ha autorizzato la occupazione temporanea e d’urgenza, per la durata di cinque anni, di una porzione di circa mq. 10.877 del terreno di proprietà del sig. L;

- in data 26/27.04.1990 il Comune di Catania è stato immesso nel possesso dei terreni di proprietà L, previa redazione dello stato di consistenza;

- con Decreto n. 4/1994 del 06.08.1994 il Sindaco ha determinato, ai sensi dell’art. 5 bis della L. 359/1992 allora vigente, le indennità provvisorie di espropriazione;

- con verbale sottoscritto il 27.11.1995 il sig. L ha dichiarato di accettare le indennità di occupazione temporanea e di espropriazione offerta in via provvisoria dall’amministrazione comunale, determinate in complessive £. 1.161.119.000 per la superficie occupata di mq. 10.877 di terreno, ricadente nell’ambito della suddetta zona P.E.E.P;

- con deliberazione n. 2314 del 07.08.1997 il Comune di Catania ha approvato il verbale di accettazione delle indennità ed ha disposto il pagamento in favore del sig. L dell’acconto dell’80% per un importo di £. 928.895.200, di cui £. 185.779.040 a titolo di ritenuta di imposta, prevedendo che il pagamento del saldo avvenisse dopo la stipula dell’atto pubblico di cessione delle aree;

- con successiva deliberazione n. 4359 del 01.12.1998 il Comune di Catania, in relazione ad istanza formulata dal sig. L, ha disposto la rettifica del calcolo delle indennità di occupazione legittima, in quanto effettuato sul valore ridotto ex art. 5 bis e non sul valore venale del bene, rideterminando la misura delle indennità dovute nella complessiva somma di £. 1.751.197.000.

Con tale provvedimento l’amministrazione comunale, in relazione all’acconto già versato, ha determinato in £. 785.275.000 le indennità ancora dovute e ha ritenuto, modificando quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 2314/97, che la acquisizione delle aree dovesse avvenire a mezzo di decreto di espropriazione e non più per atto pubblico.

Premesso ciò, con ricorso notificato il 29.1.2002 e depositato il 28.2.2002, parte ricorrente sostiene che il terreno in oggetto sia stato assegnato dall’ente espropriante agli aventi diritto (cooperative edilizie) e sia stato, da questi, irreversibilmente trasformato con la realizzazione degli edifici previsti dal P.E.E.P..

Si asserisce che, in sede di esecuzione di tali lavori di costruzione, siano stati causati ingenti danni al restante fondo di proprietà del medesimo ricorrente, conseguenti alla abusiva discarica di materiali di risulta, nonché per sconfinamenti e illegittime occupazioni di ulteriori porzioni di terreno, circostanze, queste, che avrebbero determinato la interclusione di limitrofi fabbricati per civile abitazione, sempre di proprietà del ricorrente, non oggetto del procedimento ablativo.

Inoltre, le dette cooperative, in sede di frazionamento catastale delle aree loro assegnate, avrebbero determinato nei lotti residui di proprietà del ricorrente errori di consistenza delle relative superfici.

Il lotto intercluso con annesso fabbricato sarebbe stato individuato con la neoparticella catastale 1904 e assegnata la superficie di mq 1.850 circa, contro una superficie, misurata in loco, di mq 1100, determinando, così, una diminuzione della superficie indennizzata di circa 750 mq, che, sommata alla superficie illegittimamente occupata per l’allargamento della via Ota, avrebbero comportato una riduzione complessiva di circa 1.000 delle aree bonariamente cedute.

A tale danno andrebbe aggiunto quello emergente dalla mancata redditività del fabbricato intercluso, non solo per l’impossibilità di accesso, ma anche per i rilevanti danni cagionati dai lavori di scavo effettuati con mezzi meccanici sino alla profondità di circa 10 metri al di sotto delle fondazioni.

Inoltre, posto che dall’accordo bonario non ha fatto seguito il decreto di espropriazione definitiva entro i termini dell’occupazione legittima, ed essendo intervenuta la trasformazione irreversibile del fondo, il Comune sarebbe tenuto al risarcimento del danno da commisurarsi alla perdita del diritto dominicale.

Quindi, parte ricorrente ha concluso, con la richiesta di declaratoria:

- che l'accordo per la cessione bonaria del terreno stipulato tra il comune e il ricorrente per il pagamento dell’indennità di espropriazione e la liquidazione dell'indennità di occupazione è nullo perché è intervenuto nella giuridica decadenza della dichiarazione di pubblica utilità oltre il termine dell'occupazione legittima;

- che conseguentemente il Comune di Catania attualmente detiene senza titolo il terreno descritto in narrativa;

- che essendosi verificata l'acquisizione delle aree da parte del comune a seguito dell'accessione invertita, il ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni e la perdita del diritto dominicale;

- che il fabbricato intercluso con le relative pertinenze, anche se non occupato con formale provvedimento amministrativo, deve ritenersi da oltre 10 anni nella disponibilità del Comune di Catania, il quale è tenuto a corrispondergli la mancata fruttificazione del bene e il risarcimento dei danni derivanti dai lavori di scavo.

Ha chiesto, altresì:

- la condanna del comune al risarcimento del danno da quantificarsi nel valore venale del bene con riferimento alla data della irreversibile trasformazione del medesimo e all’effettiva estensione delle aree occupate, estese 12.000 m² e non 10.877 per come erroneamente indicato nel verbale di bonario accordo, importo quest'ultimo da determinarsi a seguito di disponenda CTU;

- la condanna del comune a corrispondere le indennità di occupazione legittima e gli interessi compensativi sulle somme che saranno liquidate, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria, decurtando importi già ricevuti.

Con Ordinanza Presidenziale Istruttoria n. 62/02 del 20.05.2002, è stata disposta una verificazione, nominando all’uopo il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Catania con facoltà di delega, per:

1) determinare la effettiva estensione delle aree occupate;

2) determinare il valore venale del bene con riferimento alla data dell’irreversibile trasformazione del medesimo e del danno subito dal ricorrente (comprensivo dell’indennità di occupazione legittima e degli interessi compensativi);

3) fornire ogni utile chiarimento per la definizione della controversia.

Il verificatore, espletati i necessari accertamenti, con relazione tecnica, redatta nel dicembre 2002 e depositata il 27.05.2003, ha dato seguito al mandato conferito con la citata ordinanza.

Frattanto, con comparsa depositata il 12.07.2002, si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del

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