TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-19, n. 201600105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600105
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00861/2014 REG.RIC.

N. 00105/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00861/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 861 del 2014, proposto da:
IA CI, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Miranda, Italo D'Angelo, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria 7;



contro

Comune di Porto Sant'Elpidio, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Torresi, con domicilio eletto presso IA NA SI in Ancona, corso Garibaldi, 96;



per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Sant'Elpidio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente asserisce di essere proprietaria di un immobile in Porto S. Elpidio, per il quale è stata rilasciata concessione edilizia n° 801/1979.

Con l’ordinanza n° 23/2014 alla ricorrente è stata ingiunta la demolizione delle opere descritte ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del provvedimento, del quale si chiede l’annullamento giurisdizionale.

Con il ricorso, è domandato, altresì, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla variante presentata relativamente alle opere di cui ai punti 7 e 8.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Porto S. Elpidio, che, con memoria e documenti, ha chiesto respingersi le domande attoree, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2016, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato.

E’ infondato il motivo con il quale si lamenta violazione dell’art. 33 del testo unico dell’edilizia, violazione dell’art. 10 del ridetto testo unico, difetto di motivazione, violazione del regolamento edilizio ed eccesso di potere.

La ricorrente si duole, in primo luogo, che sia stata ingiunta la demolizione di una recinzione, per la quale, a suo dire, avrebbe dovuto essere inflitta la sola sanzione pecuniaria e non quella demolitoria.

L’ordinanza impugnata dà atto che la realizzazione di una recinzione “è soggetta alla presentazione di SCIA e al rispetto delle norme di cui al regolamento edilizio comunale”.

La sanzione demolitoria è stata irrogata non per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività afferente alla recinzione, ma per essere stata ritenuta la stessa in contrasto con il regolamento edilizio comunale.

La ricorrente lamenta che non sarebbero evincibili le motivazioni sottese al ritenuto contrasto.

Il provvedimento impugnato descrive la recinzione, affermando che quest’ultima è realizzata su tutto il confine con la particella 887, mediante l’apposizione di pali in legno di una altezza media di metri tre e rete ombreggiante. Inoltre, l’intera recinzione “ha una altezza complessiva di circa mt. 4,00 calcolata dal piano di calpestio”.

Pertanto, dalla descrizione oggettiva della recinzione è desumibile l’impatto sul territorio non irrilevante arrecato dalla stessa, di talchè non può

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