TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-10-10, n. 201107823

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-10-10, n. 201107823
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107823
Data del deposito : 10 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03732/2011 REG.RIC.

N. 07823/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03732/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2011, proposto da:
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Anpas Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. C T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A P in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (ex Ministero della Solidarietà Sociale) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

della Croce Rossa Italiana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e, per quanto occorra,
della Regione Lombardia;

per ottenere

la esecuzione della sentenza del TAR del Lazio (Sez. III bis n. 12350/2008);


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Croce Rossa Italiana;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Vista la sentenza n. 12350/2008 di questa Sezione (confermata dal C.d.S. in sede di Appello con cui sono stati annullati i provvedimenti emessi dall’allora Ministero della Solidarietà Sociale nella parte in cui dispongono erogazioni dei fondi di cui all’art. 96 della legge n. 342/00 in favore della Croce Rossa Italiana.

Vista la attuale domanda con cui parte ricorrente (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) intende ottenere in esecuzione della stessa sentenza, rimasta ancora ineseguita nonostante la intimazione mediante la notifica di apposito atto di diffida, la riassegnazione in suo favore delle somme illegittimamente assegnate alla Croce Rossa e che invece alla stessa ONLUS spettavano.

Considerato che il Collegio giudicante che ha pronunciato la suindicata sentenza di annullamento della illegittima erogazione delle somme alla Croce Rossa Italiana ha espressamente rilevato che “… spetterà comunque al Ministero competente riassegnarle tra i soggetti in possesso, a suo tempo, dei requisiti per fruirne;

che pertanto la ridistribuzione sulla base di una nuova ripartizione del “relictum”, risultante dalla illegittima assegnazione alla Croce Rossa di quote alla stessa non attribuibili, costituisce obbligo di conformarsi al “dictum” del giudice di cognizione in tal senso statuitorio;

che tale rassegnazione alla ONLUS ora ricorrente costituisce oggetto della attuale sua domanda di esecuzione;

che per tale ragione il collegio è chiamato ad emettere le statuizioni di sua competenza perché sia data esecuzione alla sentenza di questo Tribunale (stessa Sezione III bis) n.12350 del 2008;

che va assegnato al competente Ministero il termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione (o notifica) se prioritariamente eseguita dalla parte interessata, affinchè, così come dispone la suindicata sentenza, provvede a riassegnare ai soggetti aventi diritto perché in possesso dei requisiti per fruirne, le somme dopo la nuova ripartizione risultante dall’accrescimento con quelle illegittimamente assegnate alla Croce Rossa Italiana.

Ritenuto, per la ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, di nominare sin da ora un Commissario “ad acta” nella persona del Dirigente preposto alla Ragioneria Generale dello Stato, o di un funzionario dallo stesso delegato, perché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione, nei sensi indicati nella stessa alla più volte citata sentenza n.12350/2008 di questa Sezione;

di assegnare a tal fine allo stesso Commissario “ad acta” l’ulteriore termine di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla scadenza di quelli, sopraindicati, assegnati all’Amministrazione;
e di rinviare l’eventuale compenso spettante allo stesso Commissario ad avvenuta Relazione del medesimo sulla qualità sostitutiva che abbia svolto.

Vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente le spese relative al presente giudizio nella somma nel dispositivo indicata.

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