TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza collegiale 2009-04-07, n. 200900018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza collegiale 2009-04-07, n. 200900018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 200900018
Data del deposito : 7 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00660/2006 REG.RIC.

N. 00018/2009

N. 00660/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2006, proposto da: C N n.q. di Titolare dell’ "Azienda Agricola Monte Santo di C N”, rappresentato e difeso dall'avv. F Z, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via F. Morgana, 20;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M D T, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Castello, 1;

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale della conferenza di servizi prot. n. 1490 del 18 maggio 2006, con cui è stato espresso parere negativo relativamente all’autorizzazione alla realizzazione del Villaggio economico denominato “Monte Santo”, da realizzarsi in località Pentimele di Reggio Calabria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 285 del 18 aprile 2007, che dispone verificazione tecnica;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 16 del 15 febbraio 2008, di proroga del termine per il deposito della relazione del V.T.U.;

Vista la nota del V.T.U. depositata il 14 marzo 2009 (assunta al prot. n. 1041);

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che con la nota depositata il 14 marzo 2009, il V.T.U. - ai fini del completamento della verificazione – ha chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione comunale il deposito in giudizio del “Quadro comunale conoscitivo delle varianti, vincolistico e dell’abusivismo”;

Ritenuto di aderire a tale richiesta, con contestuale fissazione al V.T.U. di un nuovo termine per il completamento della verificazione.

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