TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-02, n. 202202437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-03-02, n. 202202437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202437
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2022

N. 02437/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08658/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8658 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Foggia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

F.I.G.C., Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L M, L M, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M in Roma, via Po n. 9;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 106;
U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Michele Gentile, Marco Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Napolitano in Roma, via G. Lanza 130;



per l'annullamento

previa sospensione e l'adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell'art.55 c.p.a.

a) dell'intero giudizio sportivo disciplinare promosso dalla Procura federale della FIGC con provvedimento n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15 maggio 2018 nei confronti del Foggia Calcio s.r.l., che ha comportato come decisione finale, non più impugnabile nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la penalizzazione di sei punti scontati nel campionato di calcio di serie B stagione 2018/2019, con conseguente esclusione della Società ricorrente, in conseguenza della retrocessione in serie C, dalla partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione 2019/2020 e, in particolare:

• della decisione del 2 luglio 2018 del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare FIGC, pubblicata in pari data sul comunicato ufficiale n.1/TFN – Sezione disciplinare 2018/2019;

• della decisione del 20 agosto 2018 della Corte federale d'appello – Sezioni unite FIGC, pubblicata sul comunicato ufficiale n.003/CFA – riunione del 19 luglio 2019;

• della decisione del 10 dicembre 2018 n.80 del Collegio di garanzia dello sport – Seconda Sezione presso il CONI;

• della decisione del 27 marzo 2019 della Corte federale d'appello – Sezioni unite FIGC, pubblicata sul comunicato ufficiale n.067/CFA – riunione del 23 gennaio 2019;

• della decisione del 5 giugno 2019 n.41 del Collegio di garanzia dello sport – Seconda Sezione presso il CONI, il cui dispositivo è stato pubblicato il 17 maggio 2019.

a1) della classifica finale del campionato di calcio di serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di serie B con comunicato ufficiale n.169 del 30 maggio 2019, predisposta sulla base del dispositivo pubblicato il 17 maggio 2019 della decisione n.41/2019 del Collegio di garanzia dello sport – Seconda Sezione presso il CONI, in cui il Foggia Calcio s.r.l. è stato collocato al terz'ultimo posto con punti 37 e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in serie C per la stagione 2019/2020, mentre U.S. Città di Palermo s.p.a. è stata collocata in undicesima posizione con punti 43 e con una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in serie B per la stagione 2019/2020, e l'Unione sportiva Salernitana 1919, all'esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint'ultima posizione con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in serie B per la stagione 2019/2020;

b) della decisione del 29 maggio 2019 della Corte federale di appello della FIGC, pubblicata nel dispositivo con comunicato ufficiale n.108/CFA di pari data, depositata in data 18 giugno 2019 con comunicato ufficiale n.122/CFA di pari data, che ha riformato la decisione del 13 maggio 2019 del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare FIGC, pubblicata in pari data con comunicato ufficiale n. 63/TFN – Sezione disciplinare, con cui la Società U.S. Città di Palermo s.p.a. è stata sanzionata con la penalizzazione dell'ultimo posto della classifica di serie B per la stagione 2018/2019 con conseguente retrocessione in serie C per la stagione 2019/2020, comminando, invece, alla Società U.S. Città di Palermo s.p.a. una penalizzazione di 20 punti scontata nella stagione 2018/2019, con conseguente diritto alla permanenza in serie B.

con motivi aggiunti presentati il 19/7/2019

per l'annullamento

1. del comunicato ufficiale n.287/L del 4

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