TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300163
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Pubblicato il 15/05/2023
N. 00163/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2020, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;l’Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-;in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
-del provvedimento del Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale la ricorrente è stata sospesa in via cautelare dal servizio, atto assunto al prot. n. -OMISSIS- e trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-;
-del decreto del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di sospensione cautelare dal servizio della ricorrente, assunto al prot. n. -OMISSIS- e trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni in epigrafe al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati, a causa della condotta gravemente colposa delle Amministrazioni stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente presso un istituto comprensivo statale dell’infanzia in -OMISSIS-, ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali l’Amministrazione scolastica ha disposto nei suoi confronti la sospensione dal servizio a titolo cautelare, a seguito del procedimento penale avviato a suo carico in relazione ad episodi scolastici potenzialmente integranti le fattispecie di reato di cui agli artt. -OMISSIS-cod. pen..
2. L’impugnativa è stata affidata ad un unico, articolato motivo, così rubricato: “ Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione della Repubblica Italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2086 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e ss. del C.C.N.L. Comparto Scuola. Violazione e falsa applicazione della circolare M.I.U.R. n. 88/2010. Eeccesso di potere per difetto di istruttoria, per sviamento della causa tipica per ulteriori e molteplici profili”.
In estrema sintesi, la ricorrente si è opposta all’esercizio a proprio carico del potere di sospensione cautelare dal servizio allegando l’incompetenza a provvedere del Dirigente scolastico regionale, e deducendo altresì l’illegittimità del provvedimento: i) per eccesso di potere, sotto i profili della carenza di istruttoria e di motivazione;ii) per violazione di legge -in particolare dell’art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001;dell’art. 15 del C.C.N.L. Comparto Scuola;e dell’art. 2086 del cod. civ.-, assumendo in proposito che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente bilanciato i diversi interessi pubblico-privati, propendendo unicamente per la tutela dei primi.
A corredo della sua impugnativa la ricorrente ha pure proposto istanza risarcitoria per i danni subiti e subendi per effetto dei provvedimenti impugnati, danni dei quali si è riservata ogni quantificazione in corso di giudizio.