TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-06-03, n. 201907140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-06-03, n. 201907140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907140
Data del deposito : 3 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2019

N. 07140/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07508/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7508 del 2017, proposto da Sogo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L M e L M, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama 58;

contro

La Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M Colonna 27;
Lazio Innova S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. M Z, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, v. le Pasteur n. 5;

per l'annullamento

del provvedimento di decadenza, adottato con determinazione della Regione Lazio 5 maggio 2017, n. G.05823 (pubblicato sul BURL n. 39 del 16.5.2017), dal contributo a valere sulle risorse di cui all'avviso pubblico “Smart Energy Fund” – Attività II.1 “fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” (avviso pubblicato sul BURL n. 93 del 19.11.2015), nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, preordinato a quello di cui sopra ed, in particolare, alla proposta di revoca inviata, formulata da Lazio Innova spa l'8.3.2017;
nonché -occorrendo- dell'art. 14, comma 1. lett. a) dell'Avviso Pubblico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società SOGO s.p.a. impugna il provvedimento di decadenza, adottato con determinazione della Regione Lazio 5 maggio 2017, n. G.05823 (pubblicato sul BURL n. 39 del 16.5.2017), dal contributo a valere sulle risorse di cui all’avviso pubblico “Smart Energy Fund” – Attività II.1 “fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” (avviso pubblicato sul BURL n. 93 del 19.11.2015), nonché di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, preordinato a quello di cui sopra ed, in particolare, alla proposta di revoca inviata, formulata da Lazio Innova spa l’8.3.2017;
chiede l’annullamento, in via subordinata, dell’art. 14, comma 1, lett. a) dell’Avviso Pubblico.

Premette parte ricorrente di ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto della situazione giuridica azionata di interesse legittimo, vertendo la controversia sull’annullamento del provvedimento con cui era stato accordato il beneficio per vizi di legittimità per essere risultata la non ammissibilità della domanda di agevolazione avanzata dalla ricorrente in applicazione dell’art. 14.1, lettera a), dell’Avviso pubblico, costituente lex specialis della procedura;
ne deduce, pertanto, in questa sede l’illegittimità con due motivi di ricorso.

1. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni operative vigenti. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di motivazione.

2. Violazione e falsa applicazione delle Disposizioni Operative e del Reg. UE n. 1407/2013.

Conclude per l’annullamento dei gravati provvedimenti.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essersi resa la parte ricorrente inadempiente all’obbligo di rendere dichiarazioni esatte e veritiere, in violazione dell’art.14 dell’Avviso pubblico concernente “Decadenze e recuperi”;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, di cui ha eccepito comunque l’infondatezza;
anche Lazio Innova S.p.a., si è costituita in giudizio, per eccepire il difetto di giurisdizione, come articolato dalla Regione Lazio, e per chiedere il rigetto del ricorso, argomentando circa l’infondatezza delle censure dedotte.

La Sezione, con ordinanza n. 4707 del 14 settembre 2017, ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione nel merito della causa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., onde approfondire anche le questioni pregiudiziali introdotte.

In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche;
quindi, alla pubblica udienza del 26 giugno 2018, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in fatto, si controverte della legittimità del provvedimento con cui è stata disposta la decadenza dal finanziamento già accordato in unica soluzione alla società ricorrente in relazione ad investimento dalla medesima presentato (realizzazione di impianto di autoproduzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica), essendo emersa, in sede di verifica della rendicontazione dell’investimento, sulla scorta dei controlli effettuati sul sistema Si.Ri.Pa. ISED, la non veridicità della dichiarazione contenuta nella domanda di ammissione, non avendo dichiarato la Sogo S.p.a. di avere ottenuto altri contributi pubblici all’interno del periodo di osservazione indicato nel Regolamento “de minimis” (triennio 2014-2016).

Deve essere scrutinata, con priorità, l’eccezione sollevata dalla Regione Lazio sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Rileva il Collegio che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario: 1) qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione;
2) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass., SSUU, 7 gennaio 2013, n. 150;
Cass., SSUU, ord. 25 gennaio 2013, n. 1776).

In sostanza, una volta che si è proceduto alla concessione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva – si determina un credito all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di tale concessione, un diritto del beneficiario al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dalle norme o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.

E’, invece, configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio;
oppure, quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr. (Cass., SSUU, 24 gennaio 2013, n. 1710, cit.;
Cons. Stato, A.P., 29 luglio 2013, n. 17)

Pertanto, ciò che assume valore dirimente ai fini del riparto di giurisdizione, non è tanto la collocazione del vizio riscontrato rispetto alla fase del procedimento, quanto invece la natura della situazione soggettiva su cui interviene il potere amministrativo, della quale, la collocazione nella sequenza delle fasi è soltanto indice rivelatore (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. III, 9 agosto 2017, n. 3975).

Sulla base delle precedenti coordinate, e disattendendo un precedente della Sezione su questione analoga (sentenza 22 agosto 2017, n. 9380, richiamata dall’avvocatura regionale) si deve ritenere che nel caso che ne occupa sussiste la giurisdizione del Tribunale adito.

Rileva il Collegio che se è vero che oggetto del contendere è la decadenza in relazione alla riscontrata dichiarazione mendace o comunque inesatta in ordine all’ottenimento di precedenti contributi e che detta sanzione è stata comminata in una fase successiva alla erogazione del beneficio, ciò che rileva, a ben vedere, è che la violazione contestata attiene alla fase precedente alla erogazione del contributo, quando, pertanto, la posizione del soggetto che aspirava alla concessione era ancora di interesse legittimo, a nulla rilevando che il potere di controllo sia stato esercitato in un momento successivo.

Del resto, l’art. 10 dell’Avviso pubblico regolante la concessione dei benefici di cui si tratta prevede l’inammissibilità delle richieste riportanti erronea presentazione dei dati e dei documenti richiesti e che ogni caso di difformità sostanziale inerente la domanda e/o la documentazione presentata a corredo della stessa costituisce motivo di esclusione e non già di decadenza.

Pertanto, attenendo il motivo che ha determinato la decadenza dal finanziamento, ancorché comminata in una fase successiva alla erogazione, ad una condizione di ammissibilità dello stesso beneficio, dovendo essere indicati con esattezza, tra gli altri dati, anche gli eventuali contributi “de minimis” già percepiti nel triennio, onde verificare i limiti insuperabili di contributi erogabili in tale arco temporale, e dunque, vertendosi nella fase della ammissibilità ai contributi, la cognizione sui provvedimenti pertinenti a tale fase è attribuita a questo giudice amministrativo.

Venendo al merito della questione, giova esporre, in sintesi, i tratti salienti che hanno originato la controversia.

La società Sogo S.p.A. ha presentato richiesta di finanziamento di cui all'Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata "Smart Energy Fund" e, a tali fini, ha allegato alla domanda il documento n. 3, da inviare per la concessione di “aiuti de minimis”, in cui, nell’apposita sezione B, ha pacificamente dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere ottenuto alcun aiuto pubblico “de minimis”, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, ai sensi del Regolamento UE vigente n. 1407/2013.

In sede di riscontro istruttorio, Lazio Innova S.p.a., cui è affidata la valutazione delle domande ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico, ha invece rilevato che tale dichiarazione non corrispondeva alla realtà fattuale, avendo, invece, ottenuto la società istante altri benefici nel periodo di osservazione di cui al Regolamento citato.

Pertanto Lazio Innova, tenuto conto che l’art. 14, comma 1, lett. a), dell’Avviso Pubblico prevede per il caso di dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti la decadenza totale dell’agevolazione concessa, ha interpellato, con comunicazione di proposta di revoca del contributo, la società ricorrente che, in proposito, ha confermato tale omissione, attribuendola, peraltro, ad un mero errore, rettificando la dichiarazione di cui si tratta con l’indicazione dei contributi percepiti.

La tesi dell’illegittimità del provvedimento impugnato propugnata con il ricorso si fonda sulla constatazione che, come verificabile dalla stessa dichiarazione rettificata, non emerge alcun elemento ostativo alla invocata concessione, risultando la sommatoria tra i contributi già percepiti e quelli oggetto della domanda presentata nell’ambito del Fondo “Smart Energy Fund” non eccedente il limite massimo di erogazioni fissato dall’art. 3, comma 2, del regolamento UE n. 1407/2013.

In sostanza, essendo risultato che l’inesattezza nella compilazione della dichiarazione sarebbe inidonea ad incidere sia qualitativamente che quantitativamente sulla ammissibilità dell’intervento (in quanto i contributi de minimis fruiti negli ultimi tre esercizi finanziari non superano a soglia individuata dal regolamento UE), la parte resistente avrebbe dovuto ritenere comunque ammissibile la domanda agevolazione.

La tesi non convince.

In disparte il rilievo opposto in proposito dalle resistenti circa il rispetto del generale divieto di cumulo dei benefici non limitato ai soli contributi de minimis, cui si riferiscono gli atti presentati, occorre considerare che la dichiarazione di cui si controverte è stata resa dalla società ricorrente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

L’art. 75 del testo ora richiamato, rubricato “Decadenza dai benefici”, prevede, con disposizione invero perentoria, che "... qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Si deve ritenere che l’applicazione di tale disposizione, che è, in sostanza, riproposta con l’art. 14 dell’Avviso Pubblico cui ha partecipato la parte ricorrente, ha carattere vincolato, cioè, privo di margini di valutazioni discrezionali, emergendo dalla sola circostanza in fatto della dichiarazione non coerente con la realtà una fattispecie di esclusione del tutto autonoma che concretizza, per ciò solo, un'ipotesi di violazione rilevante, ostativa all'erogazione dei benefici richiesti.

Pertanto, non rileva la condizione soggettiva di buona o mala fede del soggetto che ha reso la dichiarazione, basandosi le norme recanti la semplificazione nell’attività amministrativa sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull’interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l’autocertificazione.

Tali essendo i presupposti su cui si basano le autodichiarazioni da presentare ai fini dell’ottenimento del beneficio in controversia, deve ritenersi, per altrettanto, ininfluente l’inidoneità della soglia dei contributi non dichiarati nei termini entro cui andava presentata la domanda, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso Pubblico, a superare il limite di ammissibilità, dovendosi escludere la sussistenza di un falso innocuo nella dichiarazione da presentare, alla stregua della funzione di tale strumento di semplificazione, come sopra evidenziata.

Del resto, il quadro normativo, come integrato dal regolamento UE, che regola l’erogazione dei benefici in esame è in grado di assolvere allo scopo di indirizzare e destinare le risorse stanziate a tali fini agli aventi titolo solo se i dati forniti siano conformi alla situazione reale, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei dichiaranti, essendo il meccanismo incentrato, come sopra evidenziato, sul principio di autoresponsabilità.

Le considerazioni dianzi espresse evidenziano anche l’infondatezza della censura avverso alla clausola di cui all’art. 14 dell’Avviso Pubblico, che, come sopra evidenziato, prevede l’esclusione dai benefici per il caso di presentazione di dichiarazioni inesatte o mendaci, in quanto la tassatività della previsione escludente in essa contenuta deve farsi risalire direttamente alla norma di cui al d.P.R. 445/200, di cui sopra si è argomentato.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto, sussistono, tuttavia, gli estremi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto anche conto della parziale soccombenza tra le tesi giuridiche azionate.

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