TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-02-26, n. 201500092
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N. 00092/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2014, proposto da:
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale successore
ex lege
dell’INPDAP, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti D B e R A, con domicilio eletto presso l’avv. R A della Sede provinciale dell’I.N.P.S., in Perugia, Via Canali 5;
contro
Comune di Spoleto, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M e M P, con domicilio eletto presso l’avv. V R in Perugia, Via Bartolo 10-16;
nei confronti di
Maria Cristina Francolini;
per l'annullamento
del provvedimento in data 9 maggio 2014 del Comune di Spoleto, a mezzo del quale l’ente territoriale, parzialmente e in via incompleta riscontrando l’istanza di accesso dell’Istituto ricorrente, ha sostanzialmente denegato e comunque eluso l’accesso e l’estrazione di copia di tutti i documenti amministrativi comunali che l’Inps aveva richiesto a mezzo nota della Direzione Regionale Umbria prot. 16300 in data 3 aprile 2014, consegnata a mani il 4 aprile 2014 all’ente territoriale, e, comunque, per l’impugnazione del silenzio rifiuto, laddove esso sia ritenuto formato, a fronte della scadenza del termine ex art. 25, comma 4, L. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il Cons. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’I.N.P.S. ha impugnato la nota in data 9 maggio 2014 con cui il Comune di Spoleto ha disatteso in parte l’istanza di accesso presentata dallo stesso Istituto il precedente 4 aprile per acquisire documentazione, specificamente indicata, rilevante nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, ed avente ad oggetto una domanda di danno temuto, proposto dalla sig.ra Francolini, anche nei confronti dell’ente previdenziale, chiamato in giudizio, in quanto proprietario dei fondi interessati da un fenomeno di cedimento strutturale.
A fondamento del ricorso in materia di accesso l’I.N.P.S. allega che l’istanza ostensiva riguarda documenti che hanno un nesso diretto ed immediato con le situazioni giuridiche soggettive implicate nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, ed iscritto sub n. 942/2013 del R.G., avente ad oggetto un giudizio di accertamento tecnico, inerente l’eziologia geotecnica dei fenomeni franosi intervenuti il 23 febbraio 2013 ed il 12 febbraio 2014.
Si è costituito in giudizio il Comune di Spoleto con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto in data 22 dicembre 2014 l’I.N.P.S. ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Comune resistente assentito, seppure gradualmente, l’ostensione dei documenti richiesti;analoghe conclusioni ha rassegnato il Comune di Spoleto.
Non resta al Collegio che prendere atto di quanto sopra, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.