SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4S, numero provv.: 202404280, Verifica appello

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4S, numero provv.: 202404280, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404280
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 04280/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13676/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13676 del 2015, proposto da
Mauro D'Eramo, rappresentato e difeso dagli avvocati D L T e M L, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C M e A F S, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

rigetto istanza di condono, ex art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mod., dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prot. n. 0/500488 sot. 0 dell'11/12/2003


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Parte ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale meglio rubricata in epigrafe, con la quale il preposto ufficio di Roma Capitale ha rigettato l’istanza di condono, ex art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mod., dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per l'avvenuta realizzazione di un fabbricato con destinazione d’uso commerciale (C/1) per una superficie di mq 635,00, volumetria mc. 2438,00, distinto al N.C.E.U. al Foglio 1038, particella 578, sub 1.

In particolare, è stato rilevato dal Comune che l’area su cui insiste il predetto immobile risulta gravata da alcuni vincoli: - Beni paesaggistici ex art. 134 comma 1, lett. b) del codice – h – Usi Civici; - P.T.P. 15/11 Pendici dei Castelli TLb/1.

Nel corso del procedimento veniva adottato atto di preavviso di diniego ex art. 10 -bis legge 241/1990 e presentate osservazioni. Indi, veniva adottato il provvedimento impugnato, con l’odierno ricorso.

In diritto, venivano nel ricorso variamente articolate censure di violazione e falsa applicazione della citata legge 24 novembre 2003, n. 326, della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (“ Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi ”), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134 e segg., della legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (“ Norme in materia di aree naturali protette regionali ”), legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24 (“ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico ”), degli artt. 32-33 legge 28 febbraio 1985, n. 47, del vigente P.P.T.R. (o piano paesistico), nonché taluni profili di eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto di presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

Segnatamente, si assumeva che il provvedimento sia stato adottato nell’errato presupposto che l’area su cui insiste l’abuso precludesse la possibilità di sanatoria, la qual cosa non corrisponderebbe allo stato dei luoghi, né al regime urbanistico-edilizio e comunque andrebbe richiesto parere della preposta Soprintendenza.

2.- Si costituiva la l’amministrazione, contestando e riaffermando la legittimità del proprio operato.

3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza di smaltimento, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

In primis va

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi