TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2024-03-22, n. 202400156
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2024
N. 00156/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2024, proposto dall’Appuntato scelto -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. L R R, PEC luciaritaricchetti@pec-avvocatiteramo.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 754291 del 19.12.2023 (notificato il 29.12.2023), con il quale il Vice Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha inflitto all’Appuntato scelto -OMISSIS- la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione all’esito di procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, D.Lg.vo n. 66/2010 (cd. Codice dell’ordinamento militare), perché, quando “era in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, riceveva somme indebite di denaro per un ammontare complessivo di almeno € 1.500,00, per aver rilevato a soggetti inseriti in contesti criminali notizie, circa lo svolgimento di indagini in merito al furto di autovetture, perpetrato ai danni di una società locale, e ad altri accertamenti, attinenti alla contraffazione dei numeri di telaio per la successiva vendita di autovetture rubate”, con decorrenza ai soli fini giuridici dal 16.3.2023, cioè dalla data di decorrenza del provvedimento dell’Ufficio Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 315517 del 14.4.2023 di sospensione precauzionale dall’impiego, specificando che: 1) “tale condotta, accertata in sede istruttoria, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri”, ed anche “irrimediabilmente pregiudizievole per la relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente”;2) “i fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato”;3) per l’effetto l’Appuntato scelto -OMISSIS- sarebbe cessato dal servizio permanete e sarebbe stato iscritto d’ufficio nel Ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. i), e 861, comma 4, D.Lg.vo n. 66/2010;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’Ufficio Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con provvedimento prot. n. 315517 del 14.4.2023 ha disposto nei confronti dell’Appuntato scelto -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 915, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 66/2010, la sospensione precauzionale dall’impiego con decorrenza dal 16.3.2023, in quanto con Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 6.3.2023 aveva applicato al predetto Appuntato scelto la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di Carabiniere ex art. 289 C.P.P. (il P.M. aveva chiesto gli arresti domiciliari), in quanto indagato per il delitto ex art. 319 C.P. di Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, perché nel 2017, quando era in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, aveva rivelato a soggetti inseriti in contesti criminali notizie sullo svolgimento di indagini in merito al furto di 14 autovetture, perpetrato ai danni di una società locale, e su altri accertamenti, attinenti alla contraffazione dei numeri di telaio per la successiva vendita di autovetture rubate, ricevendo somme indebite di denaro per un ammontare complessivo di almeno € 1.500,00.
Pertanto, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- con istanza del 22.3.2023 ha chiesto alla Procura della Repubblica di Bari il rilascio del nulla osta all’utilizzabilità degli atti giudiziari del predetto processo, per l’attivazione, ai sensi dell’art. 1393 D.Lg.vo n. 66/2010, del procedimento disciplinare nei confronti dell’Appuntato scelto -OMISSIS-: tale nulla osta è stato rilasciato il 23.3.2023.
Conseguentemente, con atto del 25.7.2023 (notificato il 26.7.2023) il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- ha attivato il procedimento disciplinare nei confronti dell’Appuntato scelto -OMISSIS-.
Successivamente, l’Ufficiale responsabile dell’Ufficio Personale del Regionale dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver redatto la relazione finale del 18.9.2023, con atto del 25.9.2023 ha deferito l’Appuntato scelto -OMISSIS- al giudizio della Commissione di Disciplina ex art. 1380 e ss. D.Lg.vo n. 66/2010, la quale con verbale del 7.11.2023 ha ritenuto il -OMISSIS- non meritevole di conservare il grado.
Pertanto, con provvedimento prot. n. 754291 del 19.12.2023 (notificato il 29.12.2023) il Vice Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha inflitto all’Appuntato scelto -OMISSIS- la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione all’esito di procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, D.Lg.vo n. 66/2010 (cd. Codice dell’ordinamento militare), perché, quando “era in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, riceveva somme indebite di denaro per un ammontare complessivo di almeno € 1.500,00, per aver rilevato a soggetti inseriti in contesti criminali notizie, circa lo svolgimento di indagini in merito al furto di autovetture, perpetrato ai danni di una società locale, e ad altri accertamenti, attinenti alla contraffazione dei numeri di telaio per la successiva vendita di autovetture rubate”, con decorrenza ai soli fini giuridici dal 16.3.2023, cioè dalla data di decorrenza del provvedimento dell’Ufficio Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 315517 del 14.4.2023 di sospensione precauzionale dall’impiego, specificando che: 1) “tale condotta, accertata in sede istruttoria, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri”, ed anche “irrimediabilmente pregiudizievole per la relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente”;2) “i fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato”;3) per l’effetto l’Appuntato scelto -OMISSIS- sarebbe cessato dal servizio permanete e sarebbe stato iscritto d’ufficio nel Ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. i), e 861, comma 4, D.Lg.vo n. 66/2010.
L’Appuntato scelto -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 24.2.2024 e depositato il 5.3.2024, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 754291 del 19.12.2023, deducendo:
1) la violazione dell’art. 1392, comma 2, D.Lg.vo n. 66/2010, nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti disciplinari, in quanto tale termine di 60 giorni era iniziato a decorrere con l’emanazione del suddetto provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego prot. n. 315517 del 14.4.2023, mentre il procedimento nei confronti del ricorrente era stato attivato con l’atto del 25.7.2023;
2) la violazione dell’art. 1393, comma 1, D.Lg.vo n. 66/2010, in quanto, poiché, tenuto pure conto della circostanza che la VI^ Sezione Penale della Corte di Cassazione con Sentenza del 25.1.2024 aveva annullato l’Ordinanza della III^ Sezione Penale del Tribunale di Bari, che aveva respinto l’appello del ricorrente alla suddetta Ordinanza del GIP di Bari del 6.3.2023, il procedimento disciplinare di cui è causa è di particolare complessità e non sono stati acquisiti elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, l’Amministrazione datrice di lavoro avrebbe dovuto attendere l’esito del processo penale;
3) l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione insufficiente, in quanto l’Amministrazione datrice di lavoro aveva recepito acriticamente la citata Ordinanza del GIP di Bari del 6.3.2023 per fatti non provati, tenuto pure conto delle circostanze che: A) il ricorrente non avrebbe rivelato notizie coperte dal segreto d’ufficio, perché “si trattava di asserite indagini compiute da Reparti di altra Regione”;B) il contatto telefonico del ricorrente con una persona all’epoca dei fatti incensurata era “avvenuto all’indomani della notizia apparsa sui giornali locali”;C) il contenuto delle telefonate intercettate era “di mera conoscenza e cortesia”;
4) violazione del principio di proporzionalità e/o del gradualismo sanzionatorio, in quanto, nella specie, è stata irrogata al ricorrente la sanzione più grave della perdita del grado per rimozione, mentre, come già detto, la VI^ Sezione Penale della Corte di Cassazione con Sentenza del 25.1.2024 aveva annullato l’Ordinanza della III^ Sezione Penale del Tribunale di Bari, che aveva respinto l’appello del ricorrente alla predetta Ordinanza del GIP di Bari del 6.3.2023;
5) con riferimento alla decorrenza ai soli fini giuridici dell’impugnata sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione dal 16.3.2023, cioè dalla data di decorrenza del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego, la violazione dell’art. 867, comma 5, D.Lg.vo n. 66/2010, in quanto, poiché ai sensi della predetta norma per tale decorrenza giuridica deve risultare pendente il procedimento disciplinare, che nella specie è stato attivato successivamente con l’atto del 25.7.2023, o il processo penale, di cui, però, non poteva tenersi conto, perché l’Amministrazione aveva iniziato il procedimento disciplinare, senza attendere l’esito del processo penale, la suddetta decorrenza giuridica avrebbe dovuto iniziare dalla data di adozione dell’impugnato provvedimento prot. n. 754291 del 19.12.2023, come prescritto dal comma 6 dello stesso art. 867 D.Lg.vo n. 66/2010.
In data 13.3.2023 il ricorrente ha depositato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Foggia del 29.2.2024, di revoca della suddetta misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di Carabiniere ex art. 289 C.P.P., irrogata dal GIP del Tribunale di Bari con Ordinanza del 6.3.2023, e con memoria di pari data 13.3.2023 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 20.3.2024 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infatti, va disatteso il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 1392, comma 2, D.Lg.vo n. 66/2010, in quanto il procedimento disciplinare di cui è causa avrebbe dovuto iniziare entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego prot. n. 315517 del 14.4.2023, mentre era stato attivato con l’atto del 25.7.2023.
Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell’art. 1392, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare ex D.Lg.vo n. 66/2010 “il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’Autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19, e 1041, comma 1, lettera s), numero 6, del Regolamento” del predetto Codice dell’Ordinamento Militare di cui al DPR n. 90/2010, i quali prevedono lo stesso termine di 180 giorni rispettivamente per gli accertamenti preliminari disciplinari di stato del personale Appuntati e Carabinieri e per gli accertamenti preliminari disciplinari di stato del personale militare.
Pertanto, nella specie, al predetto termine di 180 giorni per l’accertamento, preliminare all’instaurazione del procedimento disciplinare in questione, è iniziato dal rilascio, in data 23.3.2023, del suddetto nulla osta della Procura della Repubblica di Bari all’utilizzabilità degli atti giudiziari del predetto processo a carico del ricorrente, che scadeva il 19.9.2023, dovevano essere aggiunti ulteriori 60 giorni, che scadono il 18.11.2023.
Conseguentemente, deve ritenersi tempestivo, nella specie, l’avvio del procedimento nei confronti del ricorrente era stato attivato con l’atto del 25.7.2023.
Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 1393, comma 1, D.Lg.vo n. 66/2010, in quanto, poiché il procedimento disciplinare di cui è causa è di particolare complessità e non erano stati acquisiti elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, l’Amministrazione datrice di lavoro avrebbe dovuto attendere l’esito del processo penale.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 1393, comma 1, D.Lg.vo n. 66/2010 con il primo periodo ha introdotto la regola dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale e nel secondo periodo prevede che “per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità “promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale”, “nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato” oppure se, “all’esito degli accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare”.
L’Amministrazione datrice di lavoro non ha violato la predetta norma, tenuto conto del contenuto delle intercettazioni, trascritto nelle seguenti pagine della suddetta Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 6.3.2023:
-pag. 509, intercettazione telefonica tra due pregiudicati, in cui di parla di dare una somma di € 3.000,00 a “-OMISSIS-”, ed intercettazione telefonica tra l’Appuntato scelto -OMISSIS- ed un pregiudicato;
-pag. 511, tre intercettazioni telefoniche tra un pregiudicato e sua moglie e tra due pregiudicati, dove si parla delle rilevazioni dell’Appuntato scelto -OMISSIS- sulle predette indagini e del suo consiglio di abbandonare quanto prima le autovetture rubate e dove viene anche precisato che sono stati corrisposti al ricorrente € 1.500,00;
-pag. 512, altra intercettazione tra pregiudicati, in cui si dice che devono essere consegnate altre somme di denaro all’Appuntato scelto -OMISSIS-;
-pagg. 514-515, intercettazione tra il -OMISSIS- ed un pregiudicato, dove si parla delle autovetture rubate e della loro successiva vendita;
-pag. 516, intercettazione tra due pregiudicati, nella quale viene affermato che l’Appuntato scelto -OMISSIS- avrebbe dovuto individuare “l’infame”, che aveva indicato il luogo dove erano state nascoste le autovetture rubate.
Né, tenuto conto del chiaro contenuto delle predette intercettazioni, può condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui, poiché la VI^ Sezione Penale della Corte di Cassazione con Sentenza del 25.1.2024 aveva annullato l’Ordinanza della III^ Sezione Penale del Tribunale di Bari, che aveva respinto l’appello del ricorrente alla suddetta Ordinanza del GIP di Bari del 6.3.2023, deve ritenersi che il procedimento disciplinare di cui è causa è di particolare complessità e/o che l’Amministrazione datrice di lavoro non aveva acquisito elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare.
Comunque, la predetta Sentenza Cass. Pen. VI n. 8631 del 25.1.2024 non può determinare l’accoglimento del ricorso in esame, in quanto, prescindendo dalla circostanza che la Cassazione ha rinviato al competente Tribunale di Bari per un nuovo giudizio ex art. 309, comma 7, C.P.P., l’annullamento della reiezione dell’appello all’Ordinanza del GIP di Bari del 6.3.2023 è stato motivato esclusivamente, ai sensi dell’art. 270, comma 1, C.P.P., dalla circostanza che le suddette intercettazioni erano state acquisite nell’ambito di un’indagine per reati in materia di traffico di stupefacenti, che non erano connessi al delitto ex art. 319 C.P. di Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, oggetto della controversia in esame.
Ma secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Unite Sentenze n. 9320 dell’8.4.2021, n. 741 del 15.1.2020, n. 14552 del 12.6.2017, n. 3020 del 16.2.2015, n. 3271 del 12.2.2013 e n. 15314 del 24.6.2010;C.d.S. Sez. II Sent. n. 6411 del 30.6.2023;TAR Umbria Sent. n. 672 del 7.9.2022;TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 950 del 14.8.2019;Cass. Sez. Lav. Sentenze n. 109 del 3.1.2024 e n. 10017 del 16.5.2016) i limiti, previsti dall’art. 270, comma 1, C.P.P., ai sensi del quale “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza”, come nella specie di utilizzazione nell’ambito di un processo penale dei risultati delle intercettazioni di altri processi penali, non si applicano ai procedimenti disciplinari e da ciò consegue che i fatti, evincibili dalle predette intercettazioni, possono costituire presupposto per l’irrogazione della sanzione disciplinare.
Conseguentemente, tenuto sempre conto del chiaro contenuto delle suddette intercettazioni, vanno pure disattese tutte le censure del terzo motivo, con il quali è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione insufficiente.
Risulta infondato anche il quarto motivo, con il quale è stata dedotta la violazione del principio di proporzionalità e/o del gradualismo sanzionatorio.
L’art. 1357 prevede le seguenti sanzioni disciplinari di stato: 1) sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da 1 a 12 mesi;2) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da 1 a 12 mesi;3) cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grava mancanza disciplinare o grave inadempimento ai doveri del militare;4) la perdita del grado per rimozione.
L’impugnato provvedimento prot. n. 754291 del 19.12.2023 risulta sufficientemente motivato, con riferimento alla decisione di applicare al ricorrente la massima sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, evidenziando che il suddetto comportamento del ricorrente è contrario ai principi di moralità e di rettitudine ed ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri e che è “irrimediabilmente pregiudizievole per la relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente”.
Infine, va disatteso il quinto ed ultimo motivo, con il quale è stata contestata la decorrenza ai soli fini giuridici dell’impugnata sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione dal 16.3.2023, cioè dalla data di decorrenza del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego, anziché dalla data di adozione dell’impugnato provvedimento prot. n. 754291 del 19.12.2023, deducendo la violazione dell’art. 867, commi 5 e 6, D.Lg.vo n. 66/2010, sia perché il procedimento disciplinare era stato attivato successivamente con l’atto del 25.7.2023, sia perché non poteva tenersi conto del suddetto processo penale dinanzi al Tribunale di Bari, in quanto l’Amministrazione aveva deciso di attivare il procedimento disciplinare, senza attendere l’esito del processo penale.
L’art. 867 D.Lg.vo n. 66/2010 stabilisce al comma 5 che la sanzione della perdita del grado “decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado”, specificando al comma 6 che “per tutti gli altri casi” la perdita del grado decorre dalla data del provvedimento disciplinare.
Pertanto, poiché la predetta norma prevede la decorrenza della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se risulta pendente o il procedimento penale o quello disciplinare, non può condividersi la tesi del ricorrente, che non può tenersi conto del processo penale, soltanto perché l’Amministrazione ha deciso di attivare il procedimento disciplinare, senza attendere l’esito del processo penale.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.