TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-02-17, n. 201400574
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00574/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05380/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5380 del 2003, proposto da:
Largo Consumo Spa, rappresentata e difesa dall'avv. A S, con domicilio eletto presso A S in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Ufficio Legislativo Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Melilli (Sr), rappresentato e difeso dall'avv. N S, con domicilio eletto presso N S in Catania, corso delle Province, 203;
per l'annullamento
del parere n. 430/01 dell’08.10.2002 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, reso a Sezioni riunite, ed il pedissequo Decreto del Presidente della Regione n. 936 del 1° ottobre 2003, con i quali è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto per l’annullamento della nota n. 3404 del 16.02.2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana e di Ufficio Legislativo Regione Siciliana e di Comune di Melilli (Sr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, reso a Sezioni riunite, n. 430/01 dell’08.10.2002, ed il pedissequo Decreto del Presidente della Regione n. 936 del 1° ottobre 2003, con i quali è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto per l’annullamento della nota n. 3404 del 16.02.2000, con cui il Comune intimato aveva condizionato il rilascio della richiesta concessione edilizia alla presentazione, entro 60 giorni dalla sua ricezione, alla presentazione di determinati atti.
La ricorrente fa ora valere vizi che riguardano sia il contenuto della nota a suo tempo impugnata, in relazione alla richiesta di concessione edilizia, sia la legittimità della decisione adottata dal CGA.
Con riferimento al parere di quest’ultimo, in particolare – che ha dichiarato il ricorso “inammissibile per carenza di interesse, non risultando operata dalla nota impugnata alcuna concreta e diretta lesione della posizione della società ricorrente” – la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., per “difetto assoluto di motivazione nella decisione”.
Ora, a parte la considerazione che in realtà la citata motivazione, pur nella sua sinteticità, è chiara nel palesare le ragioni della decisione, perché la nota impugnata, nel condizionare il rilascio della richiesta concessione edilizia alla presentazione di determinati atti, non poteva intendersi come una decisione di rigetto dell’istanza bensì come mero atto endoprocedimentale, e pertanto non lesivo, resta il fatto che già da quanto precisato consegue che il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.
Infatti, è principio pacifico, dal quale il Collegio non intende discostarsi, che la decisione di un ricorso straordinario può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, trattandosi di principio basato sul comma 3 dell'art. 10 del DPR n. 1199/1971, la cui giustificazione permane, poiché volta ad evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario, e in quanto fondata sul principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale (cfr., ex multis, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 17/07/2009 n. 619;Cons. St., sez. VI, 27/08/2010 n. 5985;Id., Ad. Pl., 10/06/1980 n. 22).
Non può essere accolta l’istanza, presentata dalla Presidenza della Regione, di estromissione dal giudizio, atteso che, come è noto, ogni ricorso straordinario è formalmente deciso con decreto del Presidente della Regione, seppure previo parere vincolante del CGA.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.