TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202100958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202100958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100958
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2021

N. 00958/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2020, proposto dalla signora -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati F F e C A C con domicilio eletto presso il primo fabriziofrancese@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

Comune di Finale Ligure in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato M R presso il quale domicilia pec registri Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento 16.12.2019, n. 1296 del comune di Finale Ligure.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Finale Ligure;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La signora -OMISSIS-si ritiene lesa dal provvedimento riportato in epigrafe: con tale atto il comune di Finale Ligure ha disatteso la domanda n. 1288 presentata il 2.7.1986 dal precedente proprietario di un immobile di cui l’interessata si è resa acquirente;
la domanda di tale signor -OMISSIS-era stata inoltrata per conseguire il condono edilizio per gli abusi commessi in via -OMISSIS-, bene individuato al NCEU al foglio -OMISSIS-.

A causa delle reiezione dell’istanza l’interessata ha notificato e depositato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto.

Il comune di Finale Ligure si è costituito in causa con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

La signora -OMISSIS-riferisce di aver acquistato dagli aventi causa a titolo particolare di tale signor -OMISSIS-l’immobile citato, per il quale l’originario proprietario aveva chiesto il condono ai sensi della legge 1985/47;
l’amministrazione civica ha riscontrato negativamente nel 2019 la domanda presentata nel 1986, e per l’annullamento di tale determinazione sono stati dedotti i motivi in rassegna.

La lettura degli atti di causa consente di affermare che l’immobile per cui è giudizio consiste in un magazzino trasformato senza titolo in locale abitativo, che è ubicato al piano terra nella zona A) di inondabilità del torrente -OMISSIS-: si tratta di circostanze che l’art. 6 comma 2 lett. a) della legge regione Liguria 2004, n. 5 considera ostative al condono, così come analogamente dispone l’art. 32 della legge 47/1985 che inibisce il rilascio del titolo sanante se la sua adozione non sia stata preceduta dal nulla-osta dell’autorità competente. In questo caso le parti private non hanno provato di aver chiesto il rilascio dell’assenso dell’ente titolare del potere di certificare l’eventuale compatibilità dell’immobile con il vincolo idrogeologico derivante dalla vicinanza del corso d’acqua, per cui non si può ritenere che l’immobile potesse essere condonato.

Tali considerazioni rendono superfluo l’esame degli argomenti addotti dall’interessata per conseguire l’annullamento dell’atto impugnato, posto che l’eventuale accoglimento di un vizio di forma non rimetterebbe comunque la parte istante in una situazione più favorevole, attesa la natura ostativa della violazione commessa.

Il ricorso va pertanto respinto, potendosi eccezionalmente compensare le spese tra le parti, attesa la certa non ascrivibilità della violazione alla ricorrente.

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