TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2017-10-16, n. 201705388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2017-10-16, n. 201705388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201705388
Data del deposito : 16 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2017

N. 07450/2017 REG.RIC.

N. 05388/2017 REG.PROV.CAU.

N. 07450/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7450 del 2017, proposto da:


A C, D O, A R, rappresentati e difesi dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Scipione Bobbio, 15;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

R A P non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del D.M. 12 giugno 2017 n. 400, pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R. in pari data e dell'unita nota di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n.

AOODGPER.

26666 del 13 giugno 2017, con il quale veniva disciplinato il procedimento di integrazione ed aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali ad esaurimento del Personale Docente valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non consentono il reinserimento in G.A.E. dei ricorrenti, in III fascia ovvero in altra fascia aggiuntiva, nonché nella parte in cui prevedono la modalità telematica come esclusiva per l'inoltro delle domande, nonché nella parte in cui, all'art. 7 comma 1, si prescrive che “Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”;
B) del D.M. 22 giugno 2016 n. 495, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data, in uno alla nota Dirigenziale di comunicazione prot. n. 16827 del 22 giugno 2016, recante l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, nella parte in cui non consente il reinserimento in G.A.E. dei ricorrenti;
C) del D.M. 3 giugno 2015 n. 325, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data, in uno alla nota Dirigenziale di comunicazione prot. n. 16480 del 4 giugno 2015, recante l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, nella parte in cui non consente il reinserimento in G.A.E. dei ricorrenti;
D) del D.M. 1° aprile 2014 n. 235, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014, in una alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n.

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