TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-10-24, n. 202401115
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2024
N. 01115/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2023, proposto da
F Alceste, in proprio ed in qualità di titolare dell’Istituto di investigazioni private denominato “SHADE &EAR di F Alceste”, rappresentato e difeso dagli avvocati R G e M D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l''annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto prot. n. 0076314 dell'8 giugno 2023 del Prefetto di Lecce, di revoca della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931 rilasciata all’Istituto Investigativo ricorrente con provvedimento prefettizio prot. n. 65508 del 7 agosto 2013 e del successivo decreto di proroga n. 123810 del 7 novembre 2019, con conseguente immediata cessazione di tutta l'attività commerciale derivante dal titolo di polizia in parola, notificato dalla Questura di Lecce in data 12 giugno 2023;
- di ogni altro atto preliminare, concomitante ed esecutivo, ivi comprese le note della Questura di Lecce n. 12897 del 18 febbraio 2023 e della Questura di Brindisi n. 16622 del 25 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2024 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv.ti M. De Gregoriis e R. Gobbi per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato G. Pedone per la P.A. resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, esercente l’attività di investigatore privato attraverso l’Istituto Investigativo denominato “SHADE &EAR di F Alceste” impugna il decreto prot. n. 0076314 dell'8 giugno 2023 (oltre agli altri atti a questo presupposti e conseguenti), notificato dalla Questura di Lecce in data 12 giugno 2023, con cui il Prefetto di Lecce ha disposto la revoca della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, rilasciata all’Istituto Investigativo ricorrente con provvedimento prefettizio prot. n. 65508 del 7 agosto 2013, e del successivo decreto di proroga n. 123810 del 7 novembre 2019, nonché l’immediata cessazione di tutta l'attività commerciale derivante dal titolo di polizia in parola.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 3 e 21-quinques L. n. 241/1990;art. 257-quater R.E. T.U.L.P.S.). CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE.
I.a) Carenza di motivazione con riferimento alle c.d. controdeduzioni.
I. b) Violazione di legge (art. 257-quater R.E. T.U.L.P.S.). Carenza di motivazione.
I. c) Carenza di motivazione con riferimento al Vademecum Operativo - Disposizioni Operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010 n. 269 in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli Istituti di vigilanza privata ed investigazione privata”.
I. d) Carenza di motivazione ed illogicità manifesta nei presupposti di fatto e di diritto con riferimento alle vicende relative al Consorzio di Vigilanza di Surbo.
II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 bis della L. n. 241/1990, così come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
1.2. Il 29 giugno 2023 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per la Prefettura intimata.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 398/2023, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2023 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3678/2023), questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
1.4. In data 6 febbraio 2024, il ricorrente ha depositato atto di revoca del mandato ad litem conferito agli avv.ti Alfredo Passaro e Lorenzo Passaro, provvedendo alla propria costituzione nel presente giudizio mediante i nuovi difensori avv.ti R G e M D G.
Successivamente, entrambe la parti in causa hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
2.1. Giova una breve ricostruzione della vicenda.
Col provvedimento prot. n. 0154388 del 26 ottobre 2021, la Prefettura di Lecce ha disposto (ex art. 10 T.U.L.P.S. n. 773/1931) la sospensione per trenta giorni della licenza di p.s. n. 123810 del 7 novembre 2019 rilasciata al sig. F Alceste, titolare dell’Istituto Investigativo “Shade &Ear F”, ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, in ragione degli abusi del predetto titolo autorizzatorio (consistiti nell’impiego, nei servizi di controllo degli accessi relativi ad attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, anche di personale non inserito negli appositi elenchi approvati con decreto prefettizio, in contestata violazione delle prescrizioni contenute nella suddetta licenza), riscontrati in sede di controlli amministrativi e rappresentati dalle Questure di Bari e di Brindisi.
Avverso tale provvedimento, la “Shade &Ear F”, in persona del suo titolare F Alceste, ha presentato ricorso avanti al T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, deducendone l’illegittimità (per violazione e falsa applicazione degli artt. 257 ter comma 4, 257 quater comma 2 e 257 quinquies comma 1 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 134 del T.U.L.P.S. Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis, L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti. Sviamento e manifesta ingiustizia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione).
Con sentenza n. 1373 pubblicata il 30 agosto 2022, questo T.A.R. ha respinto il menzionato ricorso, ritenendo la legittimità del provvedimento di sospensione impugnato, avendo (effettivamente) l’Agenzia Investigativa ricorrente impiegato nello svolgimento di mansioni di addetto al controllo di accesso al locale degli avventori, per cui è richiesto il possesso di apposito decreto prefettizio, personale sprovvisto del decreto abilitativo, respingendo anche la domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 3731/2023, pubblicata il 13 aprile 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla parte ricorrente avverso la suindicata sentenza di primo grado.
Con provvedimento prot. n. 137840 datato 01/09/2022, l’Amministrazione dell’Interno resistente, a seguito della sentenza suindicata, ha poi disposto nei confronti del ricorrente la sospensione per 24 (ventiquattro) giorni dell’attività “tenuto conto che, dell'iniziale periodo di 30 (trenta) giorni di sospensione, erano già stati "scontati" complessivamente giorni 6 (sei), come rilevato dal T.A.R. Puglia - Sezione Terza di Lecce nel proprio decreto cautelare d'urgenza n. 00635/2021 pronunciato in data 11/11/2021.
Infine, con l’epigrafato decreto prot. n. 0076314 dell'8 giugno 2023 (notificato il 12 giugno 2023), il Prefetto di Lecce ha disposto la revoca della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 773/1931, rilasciata all’Istituto Investigativo ricorrente con provvedimento prefettizio prot. n. 65508 del 7 agosto 2013 e del successivo decreto di proroga n. 123810 del 7 novembre 2019, intimando la conseguente immediata cessazione di tutta l'attività commerciale derivante dal titolo di polizia in parola, avendo acquisito “ la nota prot. n. 12897 in data 18/02/2023 della Questura di Lecce e la nota prot. n. 16622 in data 25/03/2023 della Questura di Brindisi, con le quali è stata confermata la violazione accertata nei giorni 06 e 07 novembre 2021, avendo utilizzato, presso il locale "0831 SPACE" in Brindisi, personale addetto al controllo, nonostante l'avvenuta sospensione della licenza ex art. 134 TULPS il 05/11/2021 e che ha determinato, conseguentemente, il deferimento del Sig.