TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2017-09-08, n. 201701047
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Pubblicato il 08/09/2017
N. 01047/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2017, proposto da:
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Guido Ernesto Maria Savio Savio in Torino, via Susa 32;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questura di Torino non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 5.5.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio,
rilevato che il ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso producendo una copia di esso su supporto informatico priva di firma digitale e priva di attestazione di conformità all’originale utilizzato per la notifica;
constatato inoltre che egli non ha prodotto la copia analogica dell’originale – si suppone cartaceo – utilizzato per la notifica del ricorso, e che anche la procura alle liti depositata è priva della attestazione di conformità all’originale cartaceo in possesso del difensore;
dato atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017 ha ritenuto che la formazione, la notificazione ed il deposito di atti in formato cartaceo, con conseguente mancanza di firma digitale, non dia luogo a inesistenza o abnormità o nullità degli atti medesimi, ma solo a semplice irregolarità, che peraltro deve essere sanata previo ordine del giudice;
ritenuta pertanto la necessità di ordinare a parte ricorrente di regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante il deposito, entro un termine perentorio: a) di copia analogica completa del ricorso, si suppone cartaceo, utilizzato per le notifiche, con attestazione di conformità di essa copia all’originale, firmata digitalmente;b) di copia del ricorso in formato digitale, id est: in formato PDF, completo della attestazione di conformità dello stesso all’originale cartaceo utilizzato per le notifiche, e completo di firma digitale;b) di copia della procura alle liti recante la attestazione di conformità all’originale cartaceo in possesso del difensore, attestazione ovviamente munita di firma digitale;
considerato, quanto alla notifica del ricorso, che sebbene il ricorrente abbia a tale scopo utilizzato una copia cartacea di esso recante firma autografa (anziché copia del ricorso recante firma digitale), tuttavia non è necessario ordinarne la regolarizzazione, essendosi la controparte costituita in giudizio articolando difese nel merito;