TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2017-09-08, n. 201701047

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2017-09-08, n. 201701047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201701047
Data del deposito : 8 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2017

N. 00715/2017 REG.RIC.

N. 01047/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00715/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2017, proposto da:


-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Guido Ernesto Maria Savio Savio in Torino, via Susa 32;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questura di Torino non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 5.5.2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Collegio,

rilevato che il ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso producendo una copia di esso su supporto informatico priva di firma digitale e priva di attestazione di conformità all’originale utilizzato per la notifica;

constatato inoltre che egli non ha prodotto la copia analogica dell’originale – si suppone cartaceo – utilizzato per la notifica del ricorso, e che anche la procura alle liti depositata è priva della attestazione di conformità all’originale cartaceo in possesso del difensore;

dato atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017 ha ritenuto che la formazione, la notificazione ed il deposito di atti in formato cartaceo, con conseguente mancanza di firma digitale, non dia luogo a inesistenza o abnormità o nullità degli atti medesimi, ma solo a semplice irregolarità, che peraltro deve essere sanata previo ordine del giudice;

ritenuta pertanto la necessità di ordinare a parte ricorrente di regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante il deposito, entro un termine perentorio: a) di copia analogica completa del ricorso, si suppone cartaceo, utilizzato per le notifiche, con attestazione di conformità di essa copia all’originale, firmata digitalmente;
b) di copia del ricorso in formato digitale, id est: in formato PDF, completo della attestazione di conformità dello stesso all’originale cartaceo utilizzato per le notifiche, e completo di firma digitale;
b) di copia della procura alle liti recante la attestazione di conformità all’originale cartaceo in possesso del difensore, attestazione ovviamente munita di firma digitale;


considerato, quanto alla notifica del ricorso, che sebbene il ricorrente abbia a tale scopo utilizzato una copia cartacea di esso recante firma autografa (anziché copia del ricorso recante firma digitale), tuttavia non è necessario ordinarne la regolarizzazione, essendosi la controparte costituita in giudizio articolando difese nel merito;

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