TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2023-06-27, n. 202300644
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Pubblicato il 27/06/2023
N. 00644/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2023, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall’avvocato J G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vercelli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-controinteressato-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del Responsabile del procedimento avv. A R della Provincia di Vercelli -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione provinciale ha trasmesso all’avv. M M la documentazione richiesta con l’istanza di accesso gli atti in accoglimento totale dell’istanza stessa;
- della nota del Responsabile dell’Ufficio legale della Provincia di Vercelli -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione provinciale ha respinto l’istanza di autotutela presentata dalla dott.ssa -ricorrente-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa -ricorrente-, già Direttore generale della Provincia di Vercelli, ha presentato due esposti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli in merito a due specifici episodi: il concorso pubblico indetto dalla Provincia di Vercelli per la copertura di un posto da Dirigente di Area Tecnica a tempo pieno e indeterminato (R.G.N.R. n. -OMISSIS-) e la costituzione del fondo destinato al salario accessorio del personale Dirigente per il periodo dal 2016 al 2021 (R.G.N.R. n. -OMISSIS-).
In entrambi i procedimenti penali risulta indagato il dott. -controinteressato-, Dirigente della Provincia di Vercelli. Il primo procedimento, per il quale il dott. -controinteressato- è indagato per il reato di cui all’art. 323 c.p., è ancora in corso, mentre il secondo è stato chiuso con ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del -OMISSIS-.
L’avv. M M, nella sua qualità di difensore del dott. -controinteressato- nei due procedimenti penali sopra indicati, ha presentato in data -OMISSIS- un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, richiedendo la seguente documentazione: “ corrispondenza tra Provincia VC e dott.ssa -ricorrente- dal novembre 2021 in avanti ”.
La richiesta di accesso è stata così motivata: “ sono in corso procedimenti penali nati da denuncia della -ricorrente- avanti al Tribunale di Vercelli (-OMISSIS- RGNR – -OMISSIS-) nei quali si fa riferimento alla predetta corrispondenza. La richiesta è svolta a fini difensivi ex art. 391 quater cpp ”.
La Provincia di Vercelli ha qualificato la richiesta di documenti come istanza di accesso a norma dell’art. 22 L. n. 241/1990 e, in conformità al precetto dell’art. 3 D.P.R. n. 184/2006, ha comunicato tale istanza alla dott.ssa -ricorrente-, quale soggetto controinteressato.
La dott.ssa -ricorrente- ha prodotto una nota difensiva con la quale ha formalizzato la propria opposizione, rappresentando che la corrispondenza richiesta è coperta da segreto a norma dell’art. 15 Cost. e che l’istanza di accesso non è suscettibile di accoglimento perché formulata in modo generico.
La Provincia di Vercelli, con la nota del Responsabile del procedimento del -OMISSIS-, ha comunicato alla dott.ssa -ricorrente- di aver accolto l’istanza di accesso, trasmettendo all’interessato la documentazione richiesta.
Con nota in data -OMISSIS-, l’Ufficio Legale della Provincia rigettava l’istanza di riesame del provvedimento con il quale è stato ammesso l’accesso.
Avverso i provvedimenti citati la dott.ssa -ricorrente- ha proposto ricorso, con il quale ne chiede l’annullamento, nonché la condanna dell’odierno controinteressato alla restituzione dei documenti ricevuti, con la sola eccezione dei documenti nn. 6 e 12, sulla base dei seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati: l’istanza di accesso del -controinteressato- è generica e la ‘corrispondenza’ della dott.ssa -ricorrente- consegnata al -controinteressato- stesso non è afferente ai procedimenti penali nei quali questi è coinvolto con conseguente violazione di legge in relazione agli artt. 15 Cost., 22 L.