TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2015-11-17, n. 201512997
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Testo completo
N. 12997/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03119/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3119 del 2015, proposto da:
Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative- SAPAR, Nolomatic Srl, Distante Surl, Soc F.M. Srl, Ditta Sarda Play di Moro Walter, Jo Matic Sas, F.lli Ladro Srl, Angelastri Video Giochi Srl, Soc D & D Srl, Happy Games Srl, Ditta Gilardi Marco, Ditta Bonetti Luca, Miba Srl, Rosilsport Sas, Ossolnoleggio Srl, Ditta Molinari Carlo, Pronto Joker Srl, Valcamonica Giochi Srl, Ditta Casiraghi, Ditta Angela Cozzi, Fedelgiochi Srl, G.A.M. Srl, Boldini Srl, Ditta Papioca di Maggini, SMR Giochi Srls, Ditta Marchetti Silvia, Ditta Z.E. Giochi, Mac Srl unipersonale, Ditta F.lli Ghisletti Giochi, Videon Snc, Ditta Loli Snc, Start Group Srl, David Snc, Torino Giochi Srl, Bisetti di Bisetti e CC Snc, Cuneo Giochi Srl, Bimatica Srl, Games Points Srl, Giocolecito Sas, Videovip Srl, Gia Matic Srl, Bat Noleggio Sas, Games Center Snc, Ted Video Srl, Ditta G.B. Video di Guglielmetto Muggion Maria Lucia, Serial Games Snc, Ditta Guglielmetto Muggion Giuseppe, Lorenzo Games Srlu, Big Fox Srl, Playtek Srl, Ditta Electronic Service, Ditta Giocamatic, Albanese Andrea e C. Sas, Durandetto Srl, New Style Game Srl, Magic Games Srl unipersonale, Noltek Sas, Word Assistance Sas, New Generation Sannio Giochi Srl, Norigames Srl, Art Games Srl, De Giuliani Maurizio Sas, DittaVerranogames, S.G. Games Snc, Eurogiochi Snc di Borlini Carlo e Gianluigi, B.B. Games Srl, Oscar Srl, Ditta Franceschetti Roberto, Elettronica 3 Snc, Blue Joker Games Srl, Ditta Italgames di Lorini Giulio, Ditta F.lli Redaelli Giochi, Ditta Jolly Games, Ditta Giochi Bravi, Mini Master Games di Foglieni Franco e C Snc, TecnoJoy Srl, Marecor Srl, Verderio B e G Sas, Ditta Mazzoleni Roberto, Game Free Srl, Sicem Giochi Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi ed Emilio Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Hbg Connex Spa, Soc Lottomatica Scommesse Srl, Soc Sisal Entertainment Spa;
Cogetech S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 24;
Admiral Gaming Network Srl, rappresentata e difesa dagli avv. F C, F L, D C, C C, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
Codere Network Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. C C, F L, D C, F C, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. P. Da Palestrina, 47;
Lottomatica Videolot Rete Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, F P, V V, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Legance in Roma, Via di San Nicola Da Tolentino, 67;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e C R, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Mazzini, 73;
per l'annullamento
della determina prot. 4076/RU del 15 gennaio 2015 a firma del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
della legge provvedimento costituita dall’art. 1, comma 649, della l. n. 190 del 2014 (c.d. legge di stabilità 2015);
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale
nonché per la disapplicazione
del suddetto art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cogetech S.p.A., di Admiral Gaming Network Srl, di Codere Network Spa e di Lottomatica Videolot Rete Spa;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Codacons;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1. I ricorrenti espongono che l’Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni (SAPAR) è l’associazione che rappresenta gli interessi di circa 1500 aziende su tutto il territorio nazionale, le quali gestiscono, producono e rivendono apparecchi da intrattenimento per gioco lecito.
Precisano che si tratta dei c.d. gestori, ottanta dei quali ricorrono anche in via autonoma, vale a dire dei soggetti che, all’interno della filiera degli apparecchi da gioco AWP e VLT, svolgono attività di raccolta delle giocate, di manutenzione, di distribuzione, di acquisto e sostituzione degli apparecchi, di approvvigionamento delle monete all’interno dei cd. hopper contenuti negli apparecchi e nei cambiamonete nonché di assistenza al punto vendita, tutto a proprie spese.
Rappresentano che l’art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 ha disposto:
- una drastica riduzione del corrispettivo contrattuale per i concessionari, i gestori e gli esercenti tramite l’imposizione di un versamento allo Stato, ulteriore rispetto a quanto già corrisposto a titolo di imposte ed altri oneri dovuti, di 500 milioni di euro;
- lo stravolgimento delle dinamiche di raccolta delle giocate e delle relative ripartizioni all’interno della filiera, poiché tutti gli operatori devono versare l’intera raccolta ai concessionari senza più poter trattenere a monte la quota di propria spettanza;
- l’obbligo di rinegoziazione dei contratti di gestione ed esercizio in essere.
Pongono altresì in rilievo che l’impugnato decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015, in esecuzione della norma in questione, ha calcolato la quota parte del versamento riferibile ad ognuno dei concessionari fissando le modalità di pagamento per l’anno 2015.
Pertanto, hanno proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento e certezza del diritto, concorrenza, imparzialità, buon andamento, trasparenza, logicità proporzionalità ed adeguatezza. Violazione degli artt. 2, 30 e 143 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost. Violazione dell’art. 11 delle preleggi. Violazione degli artt. 12, 43 e 49 del Trattato UE nonché degli artt. 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento UE. Violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale (prot. 1) della CEDU. Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, libertà di impresa, stabilimento, trasparenza, affidamento e irretroattività. Eccesso di potere per illogicità e sviamento.
La norma di cui all’art. 1, comma 649, della l. n. 190 del 2014, da qualificare come norma provvedimento, nonché la successiva determina di attuazione sarebbero censurabili per irragionevolezza e disparità di trattamento.
L’alterazione dell’originario equilibrio avrebbe natura prettamente economica, per cui non dipenderebbe da modifiche sostanziali del rapporto di concessione o di quelli collegati.
Ai gestori sarebbe stato imposto di accettare la rinegoziazione dei contratti e l’obbligo di versare ai concessionari l’intero “cassetto”, cioè tutta la raccolta delle giocate.
L’impatto del versamento imposto sui rapporti convenzionali e contrattuali in essere sarebbe dirompente considerando, in primo luogo, l’entità del versamento e, inoltre, l’illogicità della determinazione delle relative quote.
L’imposizione del versamento stravolgerebbe l’equilibrio economico dei rapporti in essere, incidendo unilateralmente sulle valutazioni e sulle stime che sono state effettuate originariamente per valutare la fattibilità e la convenienza dell’iniziativa imprenditoriale.
Violazione dell’art. 14 legge n. 23 del 2014. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento e certezza del diritto, concorrenza, imparzialità, buon andamento, trasparenza, logicità, proporzionalità, parità di trattamento e adeguatezza. Violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost. Violazione dei principi comunitari di uguaglianza, libertà d’impresa, stabilimento, trasparenza e affidamento. Violazione degli artt. 12, 43 e 49 del Trattato UE nonché degli artt. 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento UE. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento.
La norma ha imposto ai gestori l’obbligo di trasferire ai concessionari per intero il c.d. cassetto e di soggiacere alla rinegoziazione di questi ultimi dei contratti in essere, per cui la previsione avrebbe carattere discriminatorio atteso che il momento della remunerazione viene rinviato nel tempo soltanto per i gestori, e non per i concessionari, e che la percezione stessa di un compenso diviene subordinata, per tali soggetti, alle determinazioni che i concessionari assumeranno “nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite”, non in un regime di parità tra le parti contrattuali.
La violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, inoltre, emergerebbe dal fatto che l’intervento interessa esclusivamente il segmento del gioco lecito mediante AWP e VLT, che le quote di ripartizione del versamento dei 500 milioni sono state determinate senza considerare lo specifico volume di giocate riferibile in concreto a ciascun apparecchio e, in terzo luogo, nel rapporto tra concessionari e gestori, atteso che a questi ultimi sarà corrisposto il compenso soltanto a seguito della rinegoziazone e al netto del versamento in favore dello Stato.
L’applicazione del criterio di riparto basato esclusivamente sul numero degli apparecchi installati alla data del 31 dicembre 2014 determinerebbe un’alterazione della concorrenza comportando un vantaggio per chi detiene formalmente meno macchine ma più produttive.
Nonostante l’espresso richiamo operato alla legge di c.d. delega fiscale sarebbero stati disattesi i parametri ivi fissati.
Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, universalità del tributo, capacità contributiva e progressività dell’imposizione fiscale. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost. Violazione dei principi comunitari di uguaglianza e non discriminazione, libertà d’impresa, stabilimento, trasparenza e affidamento. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento.
La misura sarebbe priva del carattere di universalità andando a colpire una platea circoscritta di operatori del settore, le sole categorie AWP e VLT, senza che risultino coinvolti gli altri segmenti del gioco lecito come scommesse, lotterie istantanee o differite, giochi numerici a totalizzatore nazionale etc.
I ricorrenti hanno altresì dedotto vizi