TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-10-03, n. 201911522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-10-03, n. 201911522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201911522
Data del deposito : 3 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2019

N. 11522/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00955/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2019, proposto da
Hitachi Rail Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F E, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Due Macelli, 47;

contro

Trenitalia S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A S, A T e Guglielmo Aldo Giuffre', con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II;

nei confronti

Caf Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

per l'annullamento

- della delibera n. 200 del 13/12/2018 di Trenitalia S.p.a., con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione e correttiva dei convogli ETR 500 della durata di 6 anni (C.I.G.): 740804829A, in favore della società CAF S.r.l., comunicata a Hitachi con prot. TRNIT-DACQ\P\2018\0067175 del 17/12/2018 tramite servizio di messaggistica sul Portale Acquisti;

- dei verbali della Commissione aggiudicatrice della gara del 25/07/2018 e del 31 luglio 2018, nella parte in cui hanno rilevato che la documentazione presentata dalla società CAF Italia S.r.l. è completa e conforme a quanto prescritto nella Lettera d'Invito e, pertanto, ammesso la stessa alla successiva fase di apertura della Busta B – Offerta Tecnica;

- dei verbali dalla Commissione aggiudicatrice della gara del 01/10/2018, 09/10/2018, 29/10/2018, 27/11/2018, 3/12/2018, 5/12/2018 e 7/12/2018, nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile l'offerta tecnica della CAF Italia S.r.l.;

- dei verbali dalla Commissione aggiudicatrice della gara del 01/10/2018, 09/10/2018, 29/10/2018, 27/11/2018, 3/12/2018, 5/12/2018 e 7/12/2018, nella parte in cui hanno assegnato all'offerta tecnica della CAF Italia S.r.l. il punteggio di 46;

- degli (eventuali) atti (non noti) con cui la SA avesse svolto la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti in capo a CAF Italia S.r.l.;

- nei termini meglio precisati infra, di tutti gli atti di gara e, in specie: della della RdO/Lettera di invito prot. n. TRNIT-DACQ\P\2018\0031897 del 08/06/2018;
dell'Allegato B alla Lettera di invito “Schema di offerta tecnica”, dell'Allegato E1 alla Lettera di invito “Modalità per il calcolo dei punteggi tecnici”;
dell'Allegato A.2 della Lettera di Invito “Capitolato Tecnico Organizzativo e relativi sub allegati”;

- di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale a quello impugnato, ivi compresi tutti i verbali di gara.

nonchè per la declaratoria di inefficacia

del contratto eventualmente medio tempore stipulato;

e per la condanna

di Trenitalia S.p.a. al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della procedura di gara in capo alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato e di CAF Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con bando, pubblicato sulla GUUE del 9.3.2018 ,Trenitalia ha indetto una gara a procedura negoziata, gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del “ Servizio di manutenzione e correttiva dei convogli ETR 500 della durata di 6 anni” per un importo complessivo pari ad € 132.034.228,00 di cui € 34.228,00 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il servizio consiste nella manutenzione preventiva e correttiva degli apparati/impianti installati su n. 59 convogli ETR, 500 di Trenitalia, nonchè n. 2 convogli diagnostici ETR 500 di RFI e comprende gli interventi per il mantenimento/miglioramento del decoro interno ed esterno. Il servizio dovrà essere svolto prevalentemente presso gli Impianti di manutenzione IMC AV di Trenitalia, con presidi almeno presso le stazioni ferroviarie di Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Torino Porta Nuova e Milano Centrale.

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla procedura, che è stata preceduta da una fase di prequalifica, hanno partecipato due operatori economici: Hitachi (società costruttrice dei treni oggetto di manutenzione e fornitore uscente del servizio manutentivo) in costituendo RTI con SITAV e CAF ITALIA s.r.l. (di seguito: CAF).

In data 25/07/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica relativa all’apertura della “Busta A – Documentazione”. All’esito dell’apertura delle buste amministrative, la Commissione di gara ha ammesso RTI Hitachi e CAF alle successive fasi di gara.

In data 31/07/2018 e 03/12/2018 si sono, rispettivamente, tenute le sedute pubbliche relative all’apertura della “ Busta B – Offerta Tecnica ” e della “ BUSTA C – Offerta Economica ”, all’esito delle quali la Stazione Appaltante ha assegnato i relativi punteggi in applicazione delle formule stabilite dalla lettera d’invito, stilando la graduatoria, in cui al primo posto si è collocata la società CAF, con un punteggio pari a 76 davanti a RTI Hitachi con 49,62. In particolare, CAF ha conseguito il massimo punteggio (30) per l’offerta economica ed un punteggio analogo a quello della ricorrente per l’offerta tecnica (46 CAF;
46,26 Hitachi)

Con nota prot. TRNIT-DACQ\P\2018\0067175 del 17/12/2018, la Stazione Appaltante ha comunicato a Hitachi l’aggiudicazione della gara alla società CAF ITALIA S.r.l., avvenuta con delibera n. 200 del 13/12/2018.

Hitachi rappresenta di aver avuto un accesso solo parziale agli atti di gara, in quanto sono state escluse le parti dell’offerta tecnica per le quali l’aggiudicataria ha espresso diniego all’accesso per la presenza di brevetti, segreti industriali tecnici e/o commerciali (tra cui il “ Progetto del Servizio ”), senza tuttavia che risulti il possesso della relativa certificazione.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e dell’art 83, D.lgs. n.50/2016;
Violazione del bando di gara al paragrafo “III.1.3) Capacità professionale e tecnica”;
Violazione della lex specialis di gara;
Violazione della COCS n. 30.5/DT del 15 luglio 2014 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento.

La controinteressata CAF ha fatto ricorso all’avvalimento della casa madre spagnola Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (anche CAF Spagna) solo per il requisito del fatturato specifico, ma non per i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo III.

1.3 del bando di gara: sicché nessun rilievo assume l’eventualità che l’impresa avvalsa possa, in ipotesi, possedere tali requisiti, posto che di essi non è stato effettuato alcun “prestito” alla società ausiliata.

CAF, in particolare, non sarebbe in possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo III. 1.3) lett. c) del bando di gara, tra cui quello “ di essere in possesso di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC), conforme alla normativa nazionale applicabile (normativa ANSF e norme di legge) e alla COCS n. 30.5/DT del 15/07/2014 e s.m.i. ”.

Tanto veniva richiesto anche nel Sub Allegato 1 della COCS n. 30.5/DT del 15/07/2014 (Allegato A.3 della Lettera di Invito), laddove il Par.

4.1 prescrive che per partecipare alla gara la ditta appaltatrice avrebbe dovuto fornire una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso di un SGC, corrispondente a quanto richiesto dal predetto Sub Allegato. CAF ha dichiarato di possedere tale requisito.

Dal verbale dalla Commissione di gara, relativo alla seduta riservata in data 1/10/2018, emergerebbe, viceversa, la mancata esibizione da parte di CAF di elementi di riscontro, circa l’effettiva disponibilità delle risorse e del relativo sistema di competenze, come da dichiarazione contenuta nella busta amministrativa prodotta dalla società stessa, essendosi quest’ultima limitata ad affermare in maniera generica di ricorrere ad un programma graduale di assunzione, senza evidenziarne le tempistiche, in modo tale da garantire la piena disponibilità delle risorse per l’esecuzione del servizio.

Né CAF avrebbe dichiarato di possedere un sistema di gestione certificato, rispetto al contesto operativo oggetto del CTO di gara, risultando tale sistema solo predisposto. L’aggiudicataria, quindi, sarebbe sprovvista del requisito in questione e avrebbe rilasciato una falsa dichiarazione in sede di prequalifica.

L’aggiudicataria, inoltre, sarebbe priva del requisito previsto dalla lett. d) del paragrafo III. 1.3) del Bando, circa la disponibilità di un idoneo numero di Manutentori abilitati ad operare su tutti gli organi di sicurezza, ai sensi del Decreto

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