TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2022-12-27, n. 202201016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2022-12-27, n. 202201016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202201016
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01016/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00776/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del -OMISSIS- del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III, con il quale è stato disposto il diniego all'assunzione della sig.ra -OMISSIS- nella qualifica iniziale di Operatore nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- della nota del -OMISSIS- del Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III, avente ad oggetto il preavviso di diniego;

- delle graduatorie degli idonei delle prove selettive del-OMISSIS- e di ogni altra graduatoria non conosciuta;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Parte ricorrente premette in fatto che:

- con Decreto Ministeriale prot. n. 124 del 2 luglio 2021 è stata avviata la procedura di selezione dei candidati, avviati dai Centri per l’Impiego di Bologna, per l’assunzione nella qualifica di n. 12 risorse nel ruolo degli Operatori ed Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui n. 3 presso il Comando Vigili del Fuoco di Bologna e n. 9 presso la Direzione Regionale Vigli del Fuoco per l’Emilia Romagna, assunzioni dirette ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

- partecipava alla prova selettiva del 24.3.2022 e risultava idonea per l’assunzione presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna;

- con il provvedimento impugnato in questa sede, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990, il Ministero dell’Interno opponeva il diniego all’assunzione per insussistenza dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 71, lett. e), del D.Lgs n. 217/2005 per l’accesso alla qualifica di Operatore, in ragione di sentenze di condanna emerse dal casellario giudiziale.

Avverso tale atto insorge la deducente lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione che controdeduce nel merito e chiede il rigetto del gravame.

Con ordinanza presidenziale n. 209 del 7.11.2022 veniva autorizzata la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, del c.p.a..

La difesa di parte ricorrente avanzava altresì istanza di ammissione al gratuito patrocinio sul quale la Commissione istituita presso questo T.A.R. adottava valutazione reiettiva in data 15.11.2022.

Alla camera di consiglio del 23.11.2022 fissata per l’esame della domanda cautelare, il Tribunale sollevava, ai sensi dell’art. 73 comma 3, del c.p.a., dubbi in ordine al difetto di giurisdizione ed assegnava alla parte ricorrente il termine per controdedurre, rinviando la causa alla camera di consiglio del 21.12.2022.

In data 15.12.2022 parte ricorrente depositava proprie deduzioni con cui, in sintesi, prendeva atto dell’indirizzo giurisprudenziale che, per le controversie analoghe a quella in esame, ravvisa la giurisdizione del giudice ordinario e chiedeva disporsi la compensazione delle spese processuali evidenziando di essere stato in parte fuorviato dalla indicazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la proponibilità del ricorso al T.A.R..

All’udienza camerale del 21.12.2022 il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., sussistendo i presupposti di legge.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come noto, l’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ad eccezione di quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che restano invece riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Tuttavia, come rilevato da condivisibile indirizzo pretorio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6906/2019 e giurisprudenza richiamata), i giudizi in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego previste dall’art. 16 della L. n. 56/1987, non possono considerarsi procedure concorsuali.

Tanto emerge dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che chiaramente distingue tra l’assunzione mediante procedure selettive (di cui alla lettera a), volte all’accertamento della professionalità richiesta, dal reclutamento mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità (lettera b).

Infatti, a differenza delle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d’assunzione, nel caso della chiamata mediante lista di collocamento l’amministrazione procede ad un mero accertamento del possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovrà svolgere, senza alcuna verifica comparativa.

A tale conclusione si perviene anche sulla base di pronunzie delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Per consolidati e condivisi indirizzi di queste Sezioni Unite, le assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35) sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 cit., art. 36, trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all’assunzione (vedi, per tutte: Cass. S.U. 17 febbraio 2017, n. 4229;
Cass. S.U. 3 novembre 2009, n. 23202;
Cass. S.U. 29 novembre 2006, n. 25276). Di recente, tale indirizzo è stato ribadito da Cass. 5 maggio 2017, n. 11015 …”
(Cass., S.U. 9 giugno 2017, n. 14432).

Né la giurisdizione amministrativa può essere recuperata considerando che l’assunzione è subordinata all’espressione di un giudizio di idoneità da esprimere all’esito di una prova attitudinale.

E’ stato infatti precisato che tale prova, consistente “nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l’amministrazione che deve procedere alla selezione … deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa” (Cass., S.U. n. 14432/2017, cit.).

Analogamente, è stato di recente affermato anche dal Consiglio di Stato che “sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario ‘tutte le controversie relative ad assunzioni al lavoro che avvengono attraverso meccanismi non concorsuali (ad esempio: avviamento attraverso liste di collocamento;
assunzioni obbligatorie), anche se a tali fini devono essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi, che se in concreto presenti danno diritto in via prioritaria all’assunzione, non configurandosi in tali ipotesi una comparazione tra ‘aspiranti’ all’assunzione basata su una valutazione incentrata sulla discrezionalità amministrativa volta a risolvere con la nomina di ‘vincitori’ la relativa competizione’ (Cass., Sez. Un., 6 giugno 2005, ord. n. 11722”
(Consiglio di Stato, Sez. III, n. 192/2019).

Considerato conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a..

Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e alla natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, ad eccezione del contributo unificato che resta a carico della parte ricorrente.

Quanto alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, si conferma la valutazione reiettiva formulata in via anticipata e provvisoria dalla commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso questo T.A.R..

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