TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-05-13, n. 201004842
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N. 04842/2010 REG.SEN.
N. 06543/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 6543 del 2009, proposto dal Dott. S A, rappresentato e difeso dall’Avv. S N I ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia n.276;
contro
Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R P ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via S. Lucia n.81;
Regione Campania in persona del Dirigente p.t. Area Generale di Coordinamento 19 – Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – Settore Gestione Ruolo Personale e Procedure Concorsuali SSR, non costituita in giudizio;
per ottenere
previo provvedimento cautelare, l’ammissione nell’elenco A allegato al Decreto n.138 del 2009 relativo all’anno 2008 dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato addetti alle attività di emergenza.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone di essersi abilitato nell’anno 1991, di aver presentato domanda di inserimento nella graduatoria regionale, di aver prestato opera di medico sostituto dei sanitari di libera scelta convenzionati con USL n.34, di aver proposto numerosi ricorsi venendo infine inserito nella graduatoria definitiva di Medicina Generale anno 2000, ma di essere stato escluso dall’elenco A allegato al Decreto n.138 del 2009 relativo all’anno 2008 per difetto del requisito di cinque anni di incarico a t.i. alla data del 31/12/2008;
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Viste le note di parte ricorrente;
Vista l’ulteriore memoria della Regione Campania in cui si dà atto della successiva ammissione di parte ricorrente nell’elenco A allegato al Decreto n.138 del 2009 relativo all’anno 2008 dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato addetti alle attività di emergenza;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2010, ed ivi udito l’Avvocato della Regione come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Rilevato che, per come ribadito dalla difesa della Regione alla Camera di Consiglio, parte ricorrente è stata successivamente ammessa nell’elenco A allegato al Decreto n.138 del 2009 relativo all’anno 2008 dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato addetti alle attività di emergenza;
Ritenuto, pertanto, di dare atto dell’improcedibilità del gravame in ragione della sopravvenuta carenza di interesse e di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,