TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-01, n. 202411240

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-01, n. 202411240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411240
Data del deposito : 1 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2024

N. 11240/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02317/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2317 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M R, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Via Monte delle Gioie, 24;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F B, L C, D C, R L M e M Zi, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

dell’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2020, la cui effettuazione è stata comunicata al ricorrente con circolare prot. n. M.D.

GMIL REG

2020 0451668 del 23 novembre 2020, notificata in data 11 dicembre 2020 insieme al foglio del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito prot. n. M_D E25200 REG 2020 0048767 datato 2 dicembre 2020;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 novembre 2021:

dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con il ricorso introduttivo del giudizio, il tenente colonnello M R ha impugnato gli esiti del giudizio di avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito italiano, per l’anno 2020;

- il ricorso è affidato a un unico articolato motivo, con il quale la parte ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli articoli 1031, 1032, 1050, 1053, 1057, 1058, 1060,1064, 1066, 1067, 1070, 1071, 1093, 1096, 1101, 1102, 1103 e 1104 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come integrati dagli articoli 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 e 710 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
eccesso di potere in senso relativo per sviamento, cattivo esercizio della funzione valutativa, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti, precostituzione di giudizio in negativo sul ricorrente;

- l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa;

- con l’ordinanza presidenziale n. 1302 del 30 marzo 2021, in accoglimento dell’istanza istruttoria presentata dal ricorrente, sono stati disposti incombenti a carico dell’Amministrazione;

- in adempimento della predetta ordinanza, il Ministero della difesa ha effettuato plurimi depositi documentali tra l’11 agosto e il 6 settembre 2021;

- la parte ricorrente ha successivamente depositato un atto di motivi aggiunti, con il quale ha articolato nuove censure, alla luce della documentazione acquisita agli atti di causa, lamentando, tra l’altro, la circostanza che la valutazione non apicale riportata nel giudizio di avanzamento al grado superiore si fosse basata sulla qualifica di “superiore alla media”, riportata dall’ufficiale nella scheda valutativa n. 54 – impugnata innanzi a questo Tribunale con il ricorso R.G. n. 9922 del 2017 – senza tenere conto degli ottimi precedenti di carriera dell’interessato;

- in vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione di merito del gravame, il ricorrente ha depositato documenti, tra i quali la sentenza di questo Tribunale, Sez. Prima Stralcio, n. 17964 del 30 novembre 2023, con la quale è stato accolto il ricorso avverso la scheda valutativa n. 54, nonché la predetta scheda come successivamente riformulata, recante la qualifica finale di “eccellente” e giudizi apicali in tutte le voci interne;

- l’Amministrazione resistente ha depositato una documentata relazione, dalla quale risulta che, in considerazione del sopravvenuto mutamento della situazione di fatto, derivante dall’annullamento giurisdizionale e dalla riformulazione della scheda valutativa n. 54, la Direzione generale per il personale militare: (i) ha disposto la revoca, limitatamente alle parti di riguardanti il ricorrente, dei verbali della Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito relativi all’avanzamento al grado di colonnello per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
(ii) ha invitato la predetta Commissione a valutare nuovamente il tenente colonnello Rotundo;

- con memoria del 18 aprile 2024, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo, tuttavia, per la condanna del Ministero della difesa al pagamento delle spese processuali, in considerazione del fatto che l’intervento in autotutela dell’Amministrazione è stato disposto soltanto nel corso del giudizio;

- all’udienza pubblica del 22 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) , cod. proc. amm., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1193);

Ritenuto che, stante l’intervento in autotutela disposto soltanto in corso di causa, il Ministero della difesa debba essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, le quali vanno, tuttavia, compensate tra le parti nella misura della metà del relativo importo, liquidato per l’intero come da dispositivo, in considerazione della complessità della vicenda amministrativa e dell’andamento del giudizio;

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