TAR Pescara, sez. I, decreto presidenziale 2014-10-13, n. 201400067

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, decreto presidenziale 2014-10-13, n. 201400067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201400067
Data del deposito : 13 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00350/2012 REG.RIC.

N. 00067/2014 REG.PROV.PRES.

N. 00350/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2012, proposto da:
Comune di Caramanico Terme, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Pescara, via G. D'Annunzio, 142;

contro

Regione Abruzzo;
Ente Parco Nazionale della Maiella, rappresentato e difeso dagli avv. G I, Federica Iannotta, con domicilio eletto presso Renato Di Benedetto in Pescara, via Pisa, 29;

per l'annullamento

della delibera n. 4 del 3 maggio 2012, con la quale il Commissario dell'Ente Parco della Maiella ha approvato la variante al Piano del Parco in ordine al nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Caramanico Terme adottato con delibera consiliare n. 34 del 4 luglio 2008;
nonchè di ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale e connesso anche se non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85 del codice del processo amministrativo;

Visto l'atto depositato il 26 settembre 2014, con il quale parte ricorrente ha dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse al ricorso chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo, allegando l’atto ricognitivo d’intesa con il quale le parti accettano reciprocamente di rinunciare al ricorso;

Visto l’atto depositato in data 13 ottobre 2014 con il quale anche l’avvocato della parte controinteressata ha rinunciato alla prosecuzione del presente ricorso, aderendo alla richiesta di parte ricorrente;

Rilevato pertanto, che congiuntamente, le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;

Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi