TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-06-11, n. 202002349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-06-11, n. 202002349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202002349
Data del deposito : 11 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2020

N. 02349/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02906/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2906 del 2018 proposto dalla Sig.ra Starita Luisa, rappresentata e difesa dagli avv. C C e C S ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, C.so Arnaldo Lucci n.121;

contro

Ministero della Salute in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n.8274/2017 della Corte di Appello di Napoli, depositata in Cancelleria il 22/12/2017, resa nel procedimento iscritto al n.5493/2013 R.G. avverso il Ministero della Salute.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 34, co.5, 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 il dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in Legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall’art.4 del D.L. 30.4.2020, n.28, e del Decreto Presidenziale n.22/2020/Sede;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la nominata in epigrafe agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero della Salute alla corresponsione a favore della ricorrente, a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, di € 11.208,37 oltre interessi con decorrenza dalle date di maturazione degli importi al soddisfo.

Rappresenta che la sentenza de qua, ritualmente notificata presso la sede legale del Ministero nonché presso l’Avvocatura Distrettuale, è trascorsa in cosa giudicata, come da certificazione versata in atti e che sono decorsi anche i 120 giorni dalla notifica della stessa, avvenuta in data 11/1/2018, senza che la soccombente amministrazione abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Chiede, pertanto, provvedimenti di giustizia intesi alla declaratoria dell’obbligo della soccombente amministrazione di dare esecuzione al giudicato e segnatamente all’obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma menzionata come liquidata in sentenza. Chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.

2. Nonostante il ricorso sia stato notificato il 17/7/2018, il Ministero della Salute non si è costituito.

3. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2020, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in Legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall’art.4 del D.L. 30.4.2020, n.28, e del Decreto Presidenziale n.22/2020/Sede, il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti depositati.

4. La preliminare questione dell’ammissibilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato in epigrafe deve essere risolta in senso negativo.

Infatti la citata sentenza non risulta essere stata munita di rituale formula esecutiva e notificata in tale forma, ciò contrariamente all'art.14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni, quale si riferisce al "titolo esecutivo" che, ai fini dell'esecuzione civile, deve essere spedito in forma esecutiva, laddove invece l'art. 115, comma 3, c.p.a, stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, l'apposizione di tale formula non è necessaria. Trattasi, dunque, di una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione, quale prevista dall’art.14 comma 1, cit. che è norma speciale di contabilità pubblica, riguardante l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, e la cui assenza impedisce, quindi, l'instaurazione di un valido giudizio per l'ottemperanza in assenza del presupposto dell'esecutività del titolo ed, in ultima analisi, dell'inottemperanza dell'Amministrazione.

5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato Ministero.

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