TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-04-20, n. 202300730
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Pubblicato il 20/04/2023
N. 00730/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00284/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2023, proposto da
Fe.Ba. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, in viale A. Gramsci n. 23;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A A e E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;
Napoli Servizi spa, non costituita in giudizio;
nei confronti
Cantine Varchetta S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Del Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pietro Di Nardo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1. Del verbale di asta pubblica rep. n. 11291, racc. n. 7912 – Reg. n. 48906 serie 1T – del 1/12/2022, per l'alienazione dell'immobile denominato lotto n. 21 (codici unità immobiliari 0203LD00SA01 – 0203LD00SA02 – 0203LD00SA03) sito in Napoli alla Via Nelson Mandela (già Strada Provinciale Montagna Spaccata) civici 23/33 – edificio LD. Aggiudicazione alla Società “Cantine Varchetta S.r.l.”. Importo di aggiudicazione: euro 1.205.000,43;
2. Della Disposizione Dirigenziale di cui al punto 5.5 del Disciplinare d'Asta, se medio tempore intervenuta, di numero e data non conosciuti;
3. Di ogni ulteriore provvedimento consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresa la previsione del disciplinare di gara a base della impugnata esclusione (cfr. punto 5.1. del disciplinare, secondo cui “ non verranno accettate, e comunque saranno escluse, tutte le offerte non conformi al presente Disciplinare d'Asta ”) e l'allegato 1 (modello offerta segreta) alla luce della illegittimità della stessa rispetto alle regole generali di applicabilità del soccorso istruttorio ex lege 241/90, nei sensi chiariti in parte motiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della Cantine Varchetta S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. M M L, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi, che la situazione in essere rimanga inalterata nelle more della definizione del merito del giudizio;
Considerato che al danno lamentato può ovviarsi disponendo che la procedura in questione rimanga sospesa, con inibizione anche della stipula contrattuale, fino appunto alla definizione del presente giudizio nel merito;
Considerato che la peculiarità della vicenda induce a rimettere alla pronunzia definitiva ogni statuizione circa le spese della presente fase cautelare;