TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-07-25, n. 201201917
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01917/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02413/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A Z e G G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, Viale XX Settembre, 28;
contro
Comune di Lipari, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M S, con la quale è domiciliato in Catania, via Milano n. 42, presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale,
della delibera consiliare n. 65 del 27 maggio 2009 di modifica al regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche e della conseguente determina sindacale n. 83 del 31 maggio 2009 di determinazione tariffe C.O.S.P. anno 2009;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 febbraio 2012,
della determina sindacale n. 88 del 4/10/2011 di adeguamento dei canoni connessi alle singole tipologie di occupazione di spazi pubblici per l’anno 2012;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 aprile 2012,
della determina sindacale n. 19 del 16/0272012 di adeguamento dei canoni connessi alle singole tipologie di occupazione di spazi pubblici per l’anno 2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lipari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, titolare di concessione di suolo pubblico nel comune di Lipari, con il ricorso introduttivo impugna la delibera consiliare n. 65 del 27/05/2009 con la quale il comune intimato ha provveduto a modificare la delibera consiliare n. 43/06 ripristinando, relativamente alle occupazioni di suolo pubblico o aree pubbliche, in luogo del termine “tassa” quello di “canone”, con ciò violando l’art. 192 del R.D. 14/09/1931 che espressamente prescrive che “sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati”. Detta tassa sarebbe irrinunciabile ed insopprimibile .
Dalla dedotta illegittimità della delibera consiliare n. 65/2009, parte ricorrente fa discendere la illegittimità della determina sindacale n. 83 del 31/05/2009, pure impugnata, che sarebbe affetta anche dall’autonomo vizio di violazione dell’art. 8 del Regio Decreto n. 1740 del giorno 8/12/1933 e successive modificazione. Nella norma richiamata sono previste le motivazioni che possono determinare un sostanziale incremento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, tra esse non sono annoverate quella poste a base del provvedimento impugnato.
Intervenuta nelle more del giudizio la determina sindacale n. 88 del 4/10/11 con la quale il Sindaco del Comune di Lipari ha provveduto ad adeguare i canoni connessi alle varie tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2012, viene proposto il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18