TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2023-10-05, n. 202314722
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 14722/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04788/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4788 del 2022, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P L e R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'OTTEMPERANZA
EX ART. 112 C.P.A. alla sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 1169 del 1° febbraio 2022, resa inter partes nel giudizio R.G. n. 3803/2020
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA E/O L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, recante sospensione dei lavori di installazione dell'elevatore nel vano scala dell'edificio sito in-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 42/2004;
- ove occorrer possa e per quanto di ragione, della nota del-OMISSIS-, prot. -OMISSIS-e della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- di Roma Capitale – Municipio Roma I Centro – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina Edilizia - -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, di Roma Capitale e di -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Al fine di meglio inquadrare la presente azione di ottemperanza giova premettere che:
a) l’edificio condominiale sito in Roma, -OMISSIS-, è sottoposto a vincolo di tutela monumentale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004;
b) con atto prot. n. -OMISSIS-, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma rilasciava l’autorizzazione ex art. 21, co. 4 d. lgs. n. 42/2004 per la realizzazione di una piattaforma elevatrice nel vano scala del suddetto edificio, con la specifica prescrizione che “ si resta in attesa del progetto esecutivo per concordare con questo Ufficio la scelta dei materiali ”;
c) con successivo atto prot. n. -OMISSIS-, la medesima Soprintendenza approvava una variante alla predetta autorizzazione per gli interventi “ previsti nel progetto, così come descritti negli elaborati pervenuti ”, con alcune prescrizioni specifiche (prevedendo, tra l’altro, che “ per quanto riguarda gli interventi strutturali per la realizzazione di apertura nel muro portante ai piani secondo e terzo si rimanda successivamente al progetto da depositare al Genio Civile ” e “ dovrà essere data la comunicazione di inizio lavori al fine di esercitare l’Alta Sorveglianza ”), oltre ad ulteriori prescrizioni di ordine generale;
d) il Dipartimento sicurezza e protezione civile di Roma Capitale, a seguito di un sopralluogo eseguito nello stabile condominiale in data 3 settembre 2019, nel corso del quale venivano riscontrate alcune criticità, con Determinazione Dirigenziale prot. -OMISSIS- del-OMISSIS- intimava al -OMISSIS- di nominare un tecnico abilitato per verificare la necessità di eseguire lavori di consolidamento all’interno del vano scala;
e) il tecnico designato dal -OMISSIS-, l’ing. strutturista -OMISSIS-, predisponeva un progetto strutturale, autorizzato dall’Ufficio Tecnico della Regione – Area Genio Civile di Roma Capitale in data -OMISSIS-, nel quale prevedeva “ oltre alle opere concernenti l’installazione dell’ascensore, anche un intervento di consolidamento, propedeutico a tali opere e idoneo ad eliminare tutte le situazioni di criticità segnalate dal Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile ” (cfr. punto 6 della parte in fatto del ricorso), trasmettendo la relativa relazione tecnica al predetto Dipartimento municipale e all’Ufficio Tecnico del I Municipio – Edilizia Privata di Roma Capitale;
f) in data -OMISSIS- il -OMISSIS- presentava SCIA prot. n. -OMISSIS-, corredata dai titoli autorizzatori rilasciati dalla Soprintendenza e dal Genio Civile, e in data -OMISSIS- inoltrava allo Sportello Unico per l’Edilizia di Roma Capitale e all’Ufficio Tecnico della Regione – Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana la dichiarazione di inizio lavori;
g) in data 11 febbraio 2020 la Soprintendenza, all’esito in un sopralluogo (asseritamente effettuato il giorno 17 gennaio 2020 congiuntamente con un tecnico del I Municipio), trasmetteva al -OMISSIS- sia la nota prot. -OMISSIS-, con cui disponeva l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione prot. n. -OMISSIS- e della variante successivamente autorizzata con la nota prot. -OMISSIS-, sia l’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, con cui disponeva la sospensione lavori ai sensi dell’art. 28 D.lgs. 42/2004, intimando la presentazione di un progetto per il ripristino dello stato di fatto;
h) detti provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. del Lazio, con giudizio esperito sia dal -OMISSIS- sia dal condomino Sig.-OMISSIS--OMISSIS- e pendente sub R.G. n. 3803/2020, nell’ambito del quale sono state gravate, con atto di motivi aggiunti, anche la sopravvenuta nota comunale prot. n.-OMISSIS-, con cui Roma Capitale, muovendo dal presupposto dell’intervenuto annullamento in autotutela delle predette autorizzazioni ministeriali, dichiarava la nullità della SCIA del -OMISSIS-, nonché la determinazione dirigenziale prot.-OMISSIS-, di avvio del procedimento sanzionatorio e di sospensione di eventuali lavori in corso per abusi edilizi;
i) nel predetto giudizio intervenivano ad opponendum i Sig.ri -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, quali proprietari di unità immobiliari site nel medesimo stabile;
l) il ricorso era discusso e trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2021;
m) con determina dirigenziale di Roma Capitale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, veniva intimata la “ Demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in -OMISSIS- ”, sul presupposto dell’intervenuto annullamento in autotutela delle autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza;
n) in data 1° febbraio 2022 veniva pubblicata la sentenza n. 1196/2022, con la quale questa Sezione accoglieva il ricorso e, per l’effetto, disponeva l’annullamento di tutti gli atti impugnati;
o) con nuova ordinanza prot. n.-OMISSIS-, la Soprintendenza, “vista” la citata sentenza, disponeva, ai sensi dell’art. 28 d. lgs. n. 42/2004, l’immediata sospensione dei lavori e intimava la trasmissione di un progetto per il ripristino dello stato di fatto;
p) con successiva nota prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, la Soprintendenza, in risposta alla diffida del 24 marzo 2022, con cui il legale del -OMISSIS- rappresentava l’elusione del contenuto della sentenza esecutiva n. 1196/2022, forniva “comunicazioni” in ordine alla disposta nuova sospensione;
q) parallelamente, il pronunciamento del T.A.R. era stato appellato sia dalla Soprintendenza sia dalla condomina -OMISSIS--OMISSIS-, che ne ottenevano la sospensione dell’esecutività (con ordinanza cautelare del 26 maggio 2022, n. 2432);
r) il Consiglio di Stato, previa riunione dei due appelli, li ha rigettati con sentenza n.-OMISSIS- depositata in data 4 gennaio 2023, e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 1196/2022.
2. Tanto opportunamente chiarito, con l’odierno gravame, notificato nelle date del 28 e 29 aprile 2022 e depositato in data 29 aprile 2022, il -OMISSIS- ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1196/2022, chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia o comunque l’annullamento dell’ordinanza di sospensione lavori di cui al punto o) , della successiva nota di “comunicazioni” di cui al punto p) , nonché della determina comunale di cui al punto m) .
Il ricorrente deduce, con il primo mezzo, la “ VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL CONTENUTO DELLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR LAZIO, SEZ. II QUATER, N. 1196/2022 DEL 1° FEBBRAIO 2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 28 E 160 DEL D. LGS. 42/2004. VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO DI POTERE ”, nonché, con il secondo mezzo, la “ NULLITÀ/INEFFICACIA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. -OMISSIS- PROT. -OMISSIS- DI ROMA CAPITALE ”, rappresentando che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in violazione e/o elusione del contenuto della “sentenza esecutiva” n. 1196/2022 e chiedendo a questo giudice, in subordine, di disporre la conversione dell’azione “ per la riassunzione del giudizio