TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-09-26, n. 202200355

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-09-26, n. 202200355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200355
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 00355/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00281/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 281 del 2022, proposto da
A D S, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, M D Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ausl 4 Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;

per l'annullamento

a) della delibera nr 1038 del 31/05/2022 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI CAT. D PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE UU. SS. LL, DI TERAMO, LANCIANO VASTO CHIETI, E AVEZZANO SULMONA L'AQUILA CODICE CONCORSO C23, INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1953 DEL 07/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come resa nota e pubblicata con la delibera nr. 1038 il 31 maggio 2022 sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.0970-del-24.05.2022-omissis.pdfhttps://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-1223-del-22.06.2022.pdf , con la quale la Asl di Teramo ha approvato la graduatoria finale di merito del Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 48 collaboratori amministrativi professionali Cat. D, nella parte in cui ha inserito il ricorrente nella posizione 67 della graduatoria relativa alla ASL di Lanciano Vasto Chieti, in luogo della posizione nr 1;

b) dei verbali di concorso versati agli atti della procedura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, con i quali la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli di carriera del ricorrente, nella parte in cui ha omesso di considerare il servizio da questi reso a tempo pieno ed indeterminato quale dipendente Docente Laureato presso il Ministero dell'Istruzione polo liceale Illuminati di ATRI, come corrispondente al servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale messo a concorso ovvero in qualifiche corrispondenti, così non attribuendo 15 punti per titoli di carriera;

c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, per quanto possa occorrere, la comunicazione prot. Nr. 0066240/222 del 22/06/2022 con la quale la Asl di Teramo ha rigettato la richiesta di rettifica in via di autotutela della graduatoria ed omesso di comunicare al ricorrente la scheda di valutazione dei titoli e la relativa motivata relazione della commissione resa ai sensi dell'art. 11 (Valutazione dei titoli) del Bando di Concorso, nonché degli atti e dei provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenziali;

e) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso e, per quel che occorrer possa, del Bando di concorso nelle parti lesive per il ricorrente;

E PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio massimo conseguibile per i titoli carriera (15 punti) o altro accertato, da aggiungere a quello per Curriculum formativo e professionale (2,60 punti) e conseguentemente inserito nella corrispondente posizione della graduatoria definitiva di merito,

NONCHE' PER LA CONDANNA dell'amministrazione resistente ad inserire il Sig. Di S A al primo posto della graduatoria definitiva di merito Asl Lanciano Vaso Chieti del Concorso de quo, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della Asl di Teramo;
e, nelle more, concedere,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE che l'Amministrazione attribuisca al ricorrente il punteggio massimo di 15 per i titoli di carriera, da aggiungere a quello relativo agli altri titoli (2,60) e conseguentemente lo inserisca nella prima posizione della graduatoria definitiva di merito Asl Lanciano Vasto Chieti, con il punteggio di per titoli di 17,60 o altro accertato, onde evitare che lo stesso perda la chance di essere proclamato vincitore del concorso ed assunto a tempo indeterminato presso l'Asl di Lanciano Vasto Chieti in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat D.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ausl 4 Teramo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. Con il gravame in epigrafe il ricorrente chiede l’annullamento della delibera nr 1038 del 31/05/2022 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di collaboratori amministrativi professionali cat. D per le esigenze delle aziende UU. SS. LL, di Teramo, Lanciano Vasto Chieti, e Avezzano Sulmona L’Aquila, codice concorso c23, indetto con deliberazione n. 1953 del 07/12/2020 della ASL di Teramo.

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la “Violazione dei principi che regolano le corrispondenza/equivalenza/equipollenza dei profili professionali presso le pubbliche amministrazioni. Violazione e falsa applicazione del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi