TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-04-24, n. 202300371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-04-24, n. 202300371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300371
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00371/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 294 del 2022, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D I, G M e P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Flero,
e lo Sportello Unico Telematico – Suap – dei Comuni Lombardi Uniti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 371 del 13 gennaio 2022, con il quale lo Sportello Unico Telematico – SUAP – dei Comuni Lombardi Uniti ha comunicato a Iliad Italia il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla medesima società per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel territorio del Comune di Flero in Via San Martino snc Foglio 11 mapp. 1 (codice impianto “BS25020_001 FLERO”);

- del provvedimento prot. n. 0018298 del 30 dicembre 2021, con il quale il Comune di Flero – Area Programmazione del Territorio – Ufficio Lavori Pubblici – ha espresso il parere contrario alla installazione della SRB di Iliad Italia comunicandolo allo Sportello Unico Telematico - SUAP – Comuni Lombardi Uniti;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale e in particolare:

i) del provvedimento del 27 novembre 2021, con il quale lo Sportello Unico Telematico - SUAP – Comuni Lombardi Uniti, sulla base di parere del Comune di Flero del 26 novembre 2021, ha comunicato a Iliad Italia i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

ii) del parere del Comune di Flero del 26 novembre 2021, recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Iliad Italia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il pres. cons. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Iliad Italia S.p.A. è un mobile network operator (operatore di telecomunicazioni) che, oltre a operare in roaming , dispone di una propria rete in accrescimento, nel cui ambito presentò nell’ottobre 2021 al Comune di Flero (Brescia) e ad ARPA una domanda di autorizzazione per l’istallazione nel territorio di quell’Ente d’una stazione radio base (SRB) per telefonia mobile.

1.2. Dopo il parere radio-protezionistico favorevole di ARPA, il 27 novembre 2021 lo Sportello Unico Telematico – SUAP – Comuni Lombardi Uniti, sulla base del parere del Comune di Flero del giorno precedente, rappresentò a Iliad i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, rilevando che: «nell’esame dell’impatto paesistico, allegato alla pratica, si dichiara erroneamente che il progetto è da considerarsi ad impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza;
la nuova costruzione non è tra gli interventi ammessi, ai sensi dell’art. 37 delle N.T.A., in zona “E2- aree di valore ambientale”;
l’opera oggetto di istanza non rientra negli interventi ammissibili di cui all’art. 59 della L.R. 12/2005 titolo III».

1.3. Il successivo 3 dicembre 2021, la ricorrente riscontrò il preavviso, depositando così l’esame paesistico dell’intervento ai sensi della

DGR

Lombardia 8 novembre 2022 n. 7/11045, ma il seguente 13 gennaio 2022, lo stesso SUAP, riportando la determinazione 30 dicembre 2021 del Comune di Flero, comunicò a Iliad il diniego dell’autorizzazione, con la seguente motivazione:

- nella relazione paesistica presentata dalla società, «non si ritengono coerenti con l’entità dell’intervento le scelte apposte nelle tabelle 2A “Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto” e 2B “criteri e parametri”»;

- «il fotoinserimento allegato alla documentazione fotografica risulta non realistico in quanto manifestamente fuori scala»;

- «la posizione della nuova installazione dell’antenna radio base impedisce il futuro ampliamento sia dell’oratorio che del centro sportivo. Lo sviluppo e conseguente ampliamento del centro sportivo è inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto dall’Amministrazione Comunale di Flero con le elezioni dello scorso mese di ottobre e quindi in piena fase di realizzazione con la definizione del progetto di fattibilità e relativa variante urbanistica per la ricezione all’interno del PGT».

2. Con ricorso, depositato il 25 marzo 2022, Iliad impugnò il diniego, e gli atti a questo connessi e presupposti, elencati in epigrafe.

Una prima sfavorevole decisione di questo Giudice è stata riformata in grado d’appello, con rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a.;
la causa è stata tempestivamente riassunta, e in occasione dell’udienza camerale il Collegio si è riservato la decisione in forma semplificata.

L’Amministrazione, sebbene ritualmente intimata, non si è mai costituita in giudizio.

3.1. Il primo motivo di ricorso, che esamina separatamente ciascuno dei tre profili della motivazione recante il diniego, è rubricato nella violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990;
degli artt. 86 e 87 (ora artt. 43 e 44) e del modello A dell’allegato 13 del d.lgs. 259/2003;
dell’art. 12 del d.P.R. 380/2001;
della

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