TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-13, n. 202207813

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-13, n. 202207813
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207813
Data del deposito : 13 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2022

N. 07813/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07162/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7162 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Optranto 12;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 03.05.2017, con il quale è stata rigettata la richiesta di cittadinanza italiana.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 3 maggio 2017 e notificato a mezzo raccomandata in data 26 maggio 2017, con il quale è stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello status di cittadino presentata dallo stesso ricorrente il 20 novembre 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

Il ricorrente, in data 20 novembre 2014, presentava presso gli Uffici della Prefettura di -OMISSIS-

richiesta per la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, lett f) della legge n. 91 del 05.02.1992, in quanto residente da oltre dieci anni sul territorio della Repubblica, allegando alla stessa tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della stessa istanza.

In data 23 gennaio 2017 il Ministero dell'Interno inviava con raccomandata all'odierno ricorrente,

ai sensi dell'art. 10 bis , L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto della domanda dallo stesso presentata, adducendo quale motivazione l'insufficiente integrazione del richiedente nell'ambito del contesto nazionale; in particolare, veniva contestata la violazione del T.U. delle Leggi di P.S. art. 9, 17 R.D. 18.06.1931 n. 773, senza che, tuttavia, venissero specificati i riferimenti temporali della predetta violazione né i numeri di riferimento del relativo procedimento penale.

Tale avviso, tuttavia, non veniva mai ricevuto dall’odierno ricorrente, il quale in quel periodo non si trovava in Italia ma era rientrato per esigenze familiari in Pakistan. Il ricorrente, invero, lasciava l’Italia in data 01.12.2016, per farvi rientro solo il 30.01.2017, cosi come documentato dai timbri di ingresso ed uscita apposti sul suo passaporto.

Per questo motivo non riusciva a replicare al preavviso di diniego del Ministero, che in data 03.05.2017, con il provvedimento in questa sede impugnato, decideva per il rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente.

Con un unico, articolato motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per insufficienza ed illogicità della motivazione, eccesso di potere, violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, primo comma, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91; violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 per carenza della motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In data 7.2.2022 il ricorrente ha depositato documentazione di aggiornamento accompagnata da memoria difensiva.

In data 11.3.2022 l’Amministrazione ha depositato gli atti del procedimento, accompagnati da un rapporto difensivo.

In data 12.3.2022 il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale e di replica alle argomentazioni difensive della PA.

All’udienza del 18 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Vanno preliminarmente richiamati i principati punti di arrivo della giurisprudenza in materia, sintetizzata già dalle prime pronunce di questa Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943/2022, 2944/2022, 3018/2022, 3471/2022, 3620/2022, 4280/2022 e 5130/2022).

Occorre rilevare come l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel provvedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262 e 12 novembre 2014, n. 5571; sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., 10 gennaio 2011, n. 52; id., 26 gennaio 2010, n. 282).

Invero, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151; TAR Lazio, sez. I ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).

L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, 3 giugno 2021, n. 6541).

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, infatti, è fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei

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