TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-01-09, n. 200900030
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N. 00030/2009 REG.SEN.
N. 00410/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 410 del 2008, proposto da:
L P, rappresentato e difeso dagli avv. G P, M. Cristina Roa', con domicilio eletto presso G P in Genova, via Assarotti, 50/3;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
reiezione richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' "lieve ed iniziale spondiloartrosi", emessa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione III^ .
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/11/2008 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è assistente capo della Polizia di Stato, in servizio dall’01/06/1989.
Nell’esercizio della sua attività lavorativa è rimasta purtroppo vittima di gravi sinistri che le hanno causato conseguenti lesioni.
A seguito dei traumi subiti la sig.ra Politi iniziava a soffrire di dolorose cervicalgie che rendevano necessario anche un ricovero al reparto di neurologia dell’Ospedale di Sanremo nel dicembre 1995, nonché sindromi vertiginose che la costringevano più volte, nel corso del 1998, a far ricorso ai sanitari del Pronto Soccorso di Sanremo, nonché a sottoporsi a TAC cerebrale il 23/06/1998.
L’Ospedale Militare di Genova, a seguito di esami eseguiti nel luglio 1999, riconosceva una discopatia cervicale plurima nonché una lieve ed iniziale spondiloartrosi dipendente da causa di servizio, anche se non ascrivibile ad alcuna categoria.
Nel settembre 2000 la signora Politi restava coinvolta durante il servizio in un nuovo sinistro stradale, in conseguenza del quale il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, diagnosticava l’ennesima distorsione cervicale, con prognosi di giorni 10.
Successivi controlli medici specialistici portavano a riconoscere la sussistenza di un’ernia cervicale C5-C6 con conseguente ricovero presso il Policlinico S. Matteo di Pavia dal 04/12 al 09/12/2000 ed intervento chirurgico di discectomia per via anteriore.
Con istanza alla Questura di Imperia, presentata in data 12/03/2001, la signora Politi chiedeva che l’infermità ernia cervicale C5-C6 con conseguente intervento chirurgico, venisse riconosciuta come derivante da causa di servizio.
La Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Torino, in data 04/04/2002, riepilogando le infermità/lesioni giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio, ascriveva le menomazioni dalla tabella B categoria minima.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, stante richiesta di parere del Ministero dell’Interno del 27/10/2005 in ordine alla valutazione della sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato all’Agente Politi Loredana, all’adunanza 34/07 del 13/02/2007, riconosceva che: “le infermità:
1) esiti microdiscectomia e asportazione osteofita a livello C5-C6;
2) esiti da progresso trauma cranico con commotivo di distrazione rachide cervicale e di contusione gamba destra e sinistra e spalla destra;
3) esiti di distorsione rachide cervicale e contusione cranica occipitale, possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio;viceversa affermava che: “l’infermità lieve ed iniziale spondiloartrosi non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Per quanto sopra, il Ministero dell’Interno, con decreto n. 1390 del 12 ottobre 2007, respingeva in “parte qua” l’istanza della signora Politi di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui la medesima è affetta.
Ritenendo illegittima tale determinazione l’istante, con il ricorso in epigrafe, ha adito questo TAR chiedendone l’annullamento “in parte qua”, per i seguenti motivi:
1. Illogicità ed incongruità della motivazione, carenza di istruttoria.
La motivazione addotte dal Comitato di Verifica all’adunanza del 13/02/2007 al fine di respingere la richiesta della ricorrente, sarebbe del tutto incongruente con le stesse determinazioni del Comitato.
2. Violazione di norme di legge e più precisamente del disposto del DPR 20/04/1994 n. 349 nonché dell’art. 18 DPR 461/01.
Il verbale redatto dal CMO di Genova costituisce un accertamento definitivo, in quanto emesso in vigenza del DPR 20/04/1994 n. 349, che prevedeva espressamente che, accertata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, l’amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente emettesse un provvedimento.
3. Violazione del disposto dell’art. 11 DPR 29/10/2001 n. 461 e dell’art. 10 bis della Legge 07/08/1990 n. 241.
Il parere espresso dal Comitato di Verifica ai sensi dell’art. 11 del DPR 461/01 doveva essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e comunicato nei successivi quindici all’amministrazione, contrariamente a quanto avvenuto.
Il Ministero dell’Interno, inoltre, non ha invitato alcuna comunicazione preventiva alla signora Politi, limitandosi a decretare il mancato riconoscimento della spondiloartrosi come nascente da causa di servizio, privando così la ricorrente della possibilità di presentare osservazioni e documenti, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
Conclude l’istante, chiedendo l’annullamento in “parte qua” del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato di Genova, la quale, con memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2008, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della Legge 241/90, dedotto con il terzo mezzo di censura.
1.1 Come è noto, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 nei procedimenti ad istanza di parte l’amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, ha l’obbligo di comunicare all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando allo stesso il termine minimo di dieci giorni per poter presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Orbene, nella specie, il Ministero dell’Interno non ha inviato alcuna comunicazione preventiva, in ordine ai motivi ostativi all’accoglimento in “parte qua” dell’istanza avanzata dalla ricorrente, privando così quest’ultima della possibilità di presentare osservazioni e documenti.
E tale omissione di appalesa ancora più rilevante, ove si consideri che la ricorrente, se tempestivamente notiziata, avrebbe avuto modo di informare il Ministero della successiva visita eseguita presso la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia (la quale in data 07/03/2007 aveva riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’aggravamento di tutte le precedenti patologie), e quindi di orientare compiutamente il Ministero stesso, ai fini dell’adozione del provvedimento finale di sua competenza.
2. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e và accolto,, potendo ogni ulteriore censura restare assorbita.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.