TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-12-27, n. 201802863
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Pubblicato il 27/12/2018
N. 02863/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02248/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2248 del 2018, proposto da
Business Partner Italia Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via G.B. Pirelli, n. 30;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n.31221/16 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.12.2016 a favore di International Factors Italia spa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2018 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha dichiarato di agire quale mandataria con rappresentanza della International Factors Italia spa, a favore della quale il Tribunale di Milano, con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di pagare le somme ivi indicate.
L’Azienda intimata non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2018 il Collegio ha rilevato d’ufficio la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso con riferimento alla legittimazione ad agire.
Indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
Va rilevato che il decreto ingiuntivo della cui ottemperanza si tratta è stato emesso dal Tribunale di Milano a favore della International Factors Italia spa, ovvero a favore di un soggetto diverso dalla società odierna ricorrente, che ha solo meramente dichiarato di agire quale mandataria con rappresentanza, senza tuttavia documentare tale qualità. Invero il doc. 1, indicato come corrispondente al contratto di mandato, in realtà consiste nella procura speciale della ricorrente conferita ai legali difensori.
Ora, alla luce di tali rilievi deve rammentarsi che l’art. 81 c.p.c. stabilisce che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Corollario della disposizione è che in capo a chi agisce in giudizio debba sussistere la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Come sopra rilevato nel caso di specie tale titolarità non è dimostrata, dato che il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio è stato emesso a favore di soggetto diverso da quello che agisce nella presente sede.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione della pronuncia in rito e della non costituzione dell’Azienda intimata, non v’è luogo per provvedere sulle spese.