TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-10, n. 201100912

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-10, n. 201100912
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201100912
Data del deposito : 10 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01114/2011 REG.RIC.

N. 00912/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01114/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2011, proposto da:


C P, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso Tiziana Sponga in Bologna, via Giuseppe Dozza, 5;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di concorso emanato con Decreto del Direttore Generale del MIUR del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica "Concorsi ed esami" avente ad oggetto l'indizione del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui:

1. all'art. 3 c.1 dei "requisiti di ammissione", prescrive che il servizio d'insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola sia stato maturato dopo la nomina in ruolo, con esclusione quindi del complessivo servizio scolastico riconosciuto pleno iure ai docenti di ruolo in virtù del decreto di ricostruzione giuridica della carriera;

2. all'art. 3 c.3 considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica;

3. all'art. 4 c.1 "termine e modalità di presentazione delle domande" prescrive che il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente con modalità web escludendo le istanze presentate con modalità diverse, in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

- nonché del decreto 491 del 27 settembre 2011 prot. 17337 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, avente ad oggetto l'esclusione dalla procedura concorsuale prevista dal D.D.G. del 13 luglio 2011 per mancato requisito dell'anzianità di servizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento;

Ritenuto che le spese possono compensarsi tra le parti.

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