TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-04-07, n. 201600449
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Testo completo
N. 00449/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2015, proposto da:
G C, rappresentata e difesa dall'avv. F F, con domicilio eletto presso l’Avv. Donato Giuratrabocchetta in Bari alla via C. Guarnieri n. 7;
contro
Comune di Monteleone di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso l’Avv. Vincenzo Resta con studio in Bari alla via Piccinni n. 210;
per l’annullamento
dell'ordinanza n. 1 prot. n. 17 del 5/01/2015 a firma del responsabile del procedimento e del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monteleone di Puglia, con cui è stata disposta demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate sull'immobile della ricorrente ubicato nel predetto Comune alla Piazza Regina Margherita n. 2, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori Gianluca Daniele, su delega di F F e G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, Cornacchia Giovanna impugna l’ordinanza n. 1/2015 con la quale le è stato ingiunto di demolire tutte le opere abusivamente realizzate presso il proprio immobile sito in Monteleone di Puglia alla p.za Regina Margherita n. 1, sul presupposto della difformità tra il realizzato (specificamente indicato nell’atto) e quanto oggetto della D.I.A. n. prot. 2524 del 24/7/01, relativa non ad opere strutturali – quali quelle realizzate – bensì a meri lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla eliminazione dell’umidità stagnante al piano terra (come da relazione tecnica allegata alla dichiarazione).
La ricorrente espone, a sostegno della domanda, che in data 30/3/84, il proprio genitore e dante causa C A inoltrò al Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia istanza per l’assegnazione del contributo ex l. 219/81 per l’esecuzione di lavori di riparazione dell’immobile di cui sopra, comprendenti le opere strutturali successivamente riscontrate dall’Amministrazione, allegando la prescritta documentazione (domanda poi integrata con ulteriori elaborati tecnici nel 1986).
In data 18/6/01, la ricorrente – rappresentando l’improcrastinabilità dei lavori alla luce delle pessime condizioni del fabbricato - chiedeva al Sindaco l’autorizzazione ad iniziare i lavori a proprie spese, allegando anche il progetto contenente la diversa sistemazione degli spazi interni (comunicazione protocollata al n. 2047).
Con successiva dichiarazione n. prot. 2524 del 24/7/2001, infine, la ricorrente comunicava al Comune l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria di cui si è innanzi detto.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente sostiene che, in mancanza di riscontro rispetto alla D.I.A. (così definita in atti) n. 2047 del 18/6/01, l’intervento poteva essere iniziato in conformità al disposto degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01; ed invero, il Comune non ha mai notificato alla Cornacchia la nota del 28/9/2001 (conosciuta dalla ricorrente solo in sede di accesso nel maggio 2014), con la quale si comunicava che la Commissione Tecnica Comunale istituita i sensi dell’art. 14 l. 219/81 aveva ritenuto non ammissibile l’intervento di cui all’istanza del C A e successiva richiesta del 18/6/2001, siccome la coniuge del primo richiedente aveva già beneficiato di altro contributo ex l. 219/81. Tale atto, a detta della ricorrente, non poteva valere quale inibizione alla realizzazione dei lavori (afferendo solo alla spettanza del diritto del richiedente al beneficio del contributo finanziario, ma non pure alla conformità edilizio-urbanistica dell’intervento) e, comunque, andava notificato a fini inibitori.
Da tanto, quindi, deriverebbe la legittimità di tutte le opere realizzate in base alla D.I.A. del 18/6/01 e, per converso, l’illegittimità dell’ordinanza gravata che ha comminato direttamente la sanzione rispristinatoria, senza la previa adozione di un atto di annullamento in autotutela