TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-03-29, n. 201100498
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N. 00498/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01673/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 1997, proposto da:
WELCOME GARDA DI CROVI MASSIMO E C. SAS, rappresentata e difesa dagli avv. E A, S A ed E B, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, corsetto S. Agata 22;
contro
COMUNE DI SALÒ, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, viale Stazione 37;
per l'annullamento
- della nota del responsabile dell’Ufficio Tecnico prot. n. 14279 del 7 ottobre 1997, con la quale è stato comunicato il rilascio della concessione edilizia onerosa n. 17 del 1 ottobre 1997 e contestualmente è stato liquidato l’importo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, con il relativo scadenziario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salò;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Welcome Garda di Crovi Massimo &C. sas ha chiesto al Comune di Salò in data 25 febbraio 1997 il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di autorimesse interrate in un lotto residenziale in via del Seminario. La richiesta era formulata ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122.
2. La commissione edilizia ha dato parere favorevole condizionato alla presentazione di un vincolo di pertinenzialità ai sensi dell’art. 9 della legge 122/1989. La ricorrente ha ottemperato in data 12 settembre 1997 sottoscrivendo e trascrivendo un atto pubblico di impegno a non cedere le autorimesse separatamente dagli edifici del lotto.
3. Su questo presupposto il Comune ha emesso la concessione edilizia onerosa n. 17 del 1 ottobre 1997. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico con nota del 7 ottobre 1997 ha comunicato la decisione sul titolo edilizio e contestualmente ha liquidato gli oneri concessori (lire 38.677.440 per gli oneri di urbanizzazione;lire 14.270.918 quale contributo sul costo di costruzione), con il relativo scadenziario. La ricorrente, pur esprimendo le proprie riserve, ha pagato la prima tranche (pari a lire 23.619.995) in data 7 ottobre 1997, e lo stesso giorno il Comune ha rilasciato la concessione edilizia. Gli altri pagamenti, sempre con riserva, sono stati effettuati il 1 aprile 1998, il 30 settembre 1998 e il 21 settembre 1999.
4. Gli oneri concessori sono stati calcolati con riferimento alla parte della superficie delle autorimesse che supera il rapporto di 1mq/10mc previsto come dotazione minima di parcheggi pertinenziali dall’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Sono stati quindi assoggettati a titolo edilizio gratuito i parcheggi pertinenziali obbligatori per legge e a titolo edilizio oneroso i parcheggi facoltativi (nello specifico rispettivamente 534,10 mq e 402,89 mq).
5. Contro la nota del 7 ottobre 1997 e contro il carattere oneroso della concessione edilizia la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 3 dicembre 1997 e depositato il 17 dicembre 1997. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 9 comma 2 della legge 122/1989, che all’epoca dei fatti (ossia prima della modifica introdotta dall’art. 137 comma 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) assoggettava l’esecuzione dei parcheggi pertinenziali di cui al comma 1 ad autorizzazione gratuita;(ii) violazione dell’art. 11 comma 1 della legge 122/1989, che equipara gli interventi previsti dalla medesima legge alle opere di urbanizzazione anche sotto il profilo dell’esenzione dagli oneri concessori.
6. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
7. La tesi della ricorrente non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
(a) la legge 122/1989 ha innovato la disciplina dei parcheggi pertinenziali, per quanto interessa il presente giudizio, sotto tre profili: (1) l’art. 2 comma 2 ha incrementato la misura minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali nei nuovi edifici (il rapporto di 1mq/20mc stabilito inizialmente dall’art. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942 nel testo aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è stato portato a 1mq/10mc);(2) l’art. 9 comma 1 ha stabilito il principio secondo cui i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti;(3) l’art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio;
(b) in questo quadro occorre dare un significato all’art. 9 comma 2 della medesima legge 122/1989, il quale all’epoca dei fatti stabiliva che l’esecuzione dei parcheggi pertinenziali di cui al comma 1 era soggetta ad autorizzazione gratuita con la procedura del silenzio-assenso (attualmente, dopo la modifica introdotta dall’art. 137 comma 3 del DPR 380/2001, la suddetta norma stabilisce invece che l'esecuzione è subordinata a denuncia di inizio attività);
(c) complessivamente considerata la normativa prevede un obiettivo (parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1mq/10mc) e due strumenti attuativi (possibilità di deroga alla disciplina urbanistica, gratuità del titolo edilizio);
(d) i suddetti strumenti operano peraltro in modo diverso: la gratuità incentiva soprattutto i proprietari di edifici esistenti (di per sé esclusi dall’obbligo di dotarsi di parcheggi pertinenziali nella misura minima di legge), la deroga permette di superare gli ostacoli giuridici posti dalla zonizzazione e in astratto è riferibile a qualsiasi nuovo parcheggio pertinenziale;
(e) un primo problema è quindi se la gratuità vada collegata soltanto ai parcheggi pertinenziali da realizzare negli edifici esistenti o se debba essere estesa anche ai nuovi edifici, dove la dotazione minima è comunque obbligatoria. La soluzione preferibile appare quella dell’applicabilità del beneficio a tutte le costruzioni, esistenti e di nuova realizzazione, in quanto i parcheggi pertinenziali sono complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e quindi a tutti è riconosciuto un rilievo pubblico;
(f) un secondo problema, strettamente connesso, è se la gratuità vada estesa anche ai parcheggi pertinenziali che eccedono la misura minima di legge. In questo caso la soluzione preferibile è quella negativa. Al di fuori dell’obiettivo posto dal legislatore ogni forma di incentivazione deve trovare un supporto normativo che giustifichi la perdita per le finanze comunali. Sotto questo profilo la qualificazione dei parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione ex art. 11 comma 1 della legge 122/1989 rimane circoscritta, in mancanza di una specifica norma espansiva, entro i confini tracciati dall’art. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942;
(g) questa soluzione trova conferma in ambito locale nell’art. 4 comma 4 della LR 5 dicembre 1977 n. 60, secondo il quale nel calcolo degli oneri di urbanizzazione degli edifici residenziali “i volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio”. Tale norma (ora abrogata dalla più ampia disciplina della LR 11 marzo 2005 n. 12) conteneva un rinvio implicito all’art. 41-sexies comma 1 della legge 1150/1942 e distingueva con chiarezza tra i parcheggi obbligatori e quelli facoltativi, evidentemente attribuendo ai secondi una funzione speculativa (ossia la finalità prevalente di incrementare il valore complessivo dell’immobile di cui i parcheggi costituiscono pertinenze) incompatibile con la gratuità del titolo edilizio;
(h) quando invece non sono coinvolte questioni di finanza pubblica il favore per l’incremento dei parcheggi pertinenziali manifestato dall’art. 9 comma 1 della legge 122/1989 può esplicarsi liberamente. Pertanto la deroga alle norme urbanistiche può essere utilizzata anche per costruire parcheggi pertinenziali in misura superiore a quella minima (con alcune limitazioni: v. TAR Brescia Sez. I 15 aprile 2009 n. 858);
(i) la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 9 della legge 122/1989 non contiene più un riferimento all’autorizzazione gratuita ma prevede che per la realizzazione di parcheggi pertinenziali si proceda tramite denuncia di inizio attività. Questa modifica non deve essere enfatizzata, in quanto ha semplicemente adeguato la tipologia del titolo edilizio senza incidere sul restante impianto normativo. La distinzione tra parcheggi pertinenziali gratuiti e onerosi è rimasta quindi inalterata;
(j) un’innovazione sotto questo profilo non è intervenuta neppure con la LR 19 novembre 1999 n 22, che rispetto alla normativa statale ha esteso il concetto di pertinenza (ricomprendendo anche gli immobili non residenziali) ma per il resto ha mantenuto l’impostazione dell’art. 9 della legge 122/1989 (v. TAR Brescia Sez. I 26 settembre 2007 n. 898);
(k) un vero cambio di regime si è verificato invece con l’entrata in vigore della LR 12/2005, che tramite l’art. 69 ha introdotto il principio della gratuità dei titoli edilizi relativi ai parcheggi collegando l’utilità di queste opere direttamente agli interessi della viabilità senza la mediazione di uno specifico edificio (di qui l’abbandono del requisito della pertinenzialità) e senza la predeterminazione di limiti quantitativi (di qui il superamento della misura minima di legge). La nuova disciplina, che non può avere effetti per il passato, costituisce dunque lo spartiacque in materia di gratuità dei titoli edilizi riferiti ai parcheggi (v. TAR Brescia Sez I 29 settembre 2009 n. 1709).
8. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Poiché i chiarimenti giurisprudenziali utilizzati nella decisione sono successivi ai fatti di causa le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.