TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-08-22, n. 201601653
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Pubblicato il 22/08/2016
N. 01653/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01789/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2013, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rodola' C.F. RDLDNL72H57L219P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro Lido, viale Crotone n. 118;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale Amministrativo Regionale in data 9 ottobre 2013, n. 1912 al fine di ottenerne la revoca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 08.07.2013 il Ministero della Difesa chiedeva emettersi ingiunzione nei confronti del sig. Sanzi Gaetano per il pagamento della somma di € 37.593,00 oltre oneri di legge, interessi e spese della procedura.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sez.Catanzaro-, Giudice delegato dott. C. Anastasi, emetteva il decreto ingiuntivo n. 904/2013, notificato in data 22.10.2013, con cui veniva ingiunto al signor Sanzi Gaetano il pagamento di quanto richiesto e specificamente € 37.593,00 oltre interessi nella misura legale fino all'effettivo saldo nei termini di legge oltre spese di procedimento liquidate in€ 1.565,25.
Il Ministero della Difesa ha richiesto la restituzione delle somme erroneamente erogate in acconto pensione al Brig. Sanzi Gaetano per il periodo compreso tra il 5 gennaio 2004 al 31 maggio 2005.
Con ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/2013, ritualmente notificato e depositato al Ministero odierno comparente, il sig. G S ha chiesto: a) in via preliminare dichiarare l’incompetenza funzionale dell’adito T.A.R, in favore della Corte di Conti di Catanzaro;b) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 904/2013 opposto per incompetenza del TAR nonché per mancanza dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c.;c) nel merito, accertare e dichiarare l’assoluta irripetibilità delle somme richieste dall’Amministrazione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c.;d) in subordine, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal Ministero della Difesa;e) nei limiti della intervenuta prescrizione, accertare e dichiarare la non dovutezza della quota -parte di credito vantato dall’Amministrazione e costituito da quote IRPEF mai effettivamente percepite dall’opponente nonché delle somme eventualmente percepite a titolo di pensione provvisoria prima del mese di aprile 2004, con conseguente riduzione degli importi richiesti in restituzione;f) in estremo subordine, in caso di mancato accoglimento della spiegata opposizione, disporre la restituzione rateale della somma nella misura di € 200,00 mensili o, comunque, nel diverso ammontare sostenibile dall’opponente.
All'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2016 il Tribunale, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, disponeva nei seguenti termini” ritenuto di dover disporre verificazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., di dover ordinare quanto segue: a) alla verificazione provvederà il Direttore della Direzione provinciale dell’I.N.P.S. di Catanzaro o un funzionario da lui delegato;b) il quesito a cui il verificatore dovrà rispondere è il seguente:- esaminata la documentazione in atti, ivi compresa quella contenuta nel fascicolo dalla fase monitoria (n. 904/2013 R.Ric.), e i dati in possesso dell’I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici ex-I.N.P.D.A.P., nonché acquisita la necessaria documentazione presso il Comando Generale Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo o presso la Legione carabinieri Calabria – Servizio Amministrativo, determini il verificatore l’importo indebitamente corrisposto a G S a titolo di assegno di attività di servizio;c) la verificazione avrà luogo entro il termine del 10 maggio 2016;d) la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 20 maggio 2016”.
All’udienza pubblica del 26 maggio 2016, la dott.ssa A C, Direttore Area Prestazioni e Servizi Individuali, provvedeva al deposito della citata verificazione.
Il Tribunale, all’udienza del 6 luglio 2016, tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. in favore della Corte dei Conti sollevata dall’opponente.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ripetutamente statuito che “ la domanda proposta da lavoratori nei confronti di enti pubblici e diretta alla restituzione di contributi versati a fondi di previdenza interna dei predetti enti è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;giurisdizione che non viene meno per il fatto che la domanda dei suddetti lavoratori sia rivolta alla ripetizione di un indebito oggettivo perché l'oggetto della controversia è caratterizzato da una stretta inerenza sostanziale al rapporto di pubblico impiego, nel quale trova la sua fonte immediata e diretta (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 15 marzo 1993 n. 3059;Cass., Sez. Un., 7 maggio 1990 n. 3752).E questa stessa Corte, Investita di questione di giurisdizione, ha di recente ribadito che non possa configurarsi come azione di Indebito arricchimento quella spiegata da un ente pubblico contro proprio dipendente al fine di conseguire la ripetizione di somme pagate per Interessi su miglioramenti economici, già giudizialmente riconosciuti, perché il vantaggio del dipendente trae origine da una obbligazione la cui fonte è il contratto o rapporto di Impiego(cfr. Cass. Sez. Un., 3 ottobre 2002 n. 14215, cui adde, negli stessi sensi, Cass., Sez. Un., 4 novembre 1996 n. 9531, che ha inquadrato nel contenzioso del pubblico Impiego l'azione volta ad ottenere da un ente pubblico il corrispettivo di una attività lavorativa ancorché il rapporto sostanziale appaia nullo per violazione di norme imperative). Va, dunque, ribadito che anche la domanda di ripetizione dell'amministrazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché questa comprende tutte le controversie che trovano il loro titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, restando irrilevante che ricorrente sia l'amministrazione stessa, e non il suo dipendente, come invece avviene di norma” (cfr. in questi termini: Cass., Sez. Un., 5 novembre 1987 n. 8207;Sez. U, Sentenza n. 14627 del 2003).
Alla stregua di quanto precede, non avendo l’odierna controversia ad oggetto la determinazione del trattamento pensionistico dell’ex dipendente, ma l’accertamento dell’indebita percezione da parte dell’opponente di maggiorazioni stipendiali non dovute, la stessa non può che rientrare nell’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a.
Deve essere disattesa, altresì, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente in quanto il pagamento ai dipendenti di somme non dovute, configura, ai sensi dell’art. 2033 c.c., un indebito oggettivo, soggetto in quanto tale, all’ordinaria prescrizione decennale (ex plurimis Cons Stato, sez IV, 3aprile 2006 n.1693).
Nel merito l’opposizione è infondata.
Il Collego non ravvisa motivi per discostarsi dagli esiti della verificazione disposta.
Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dalla Direzione Provinciale I NPS di Reggio Calabria, ove risulta in carico la partita pensionistica intestata all’opponente, è emerso che, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero della Difesa n. 176 dell’11/ 02/2004, il sig. G S, in data 05/10/2003 essendo ancora temporaneamente inabile al servizio militare, cessava dal servizio permanente per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, e ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 29 della legge 31.7.1054 n.599, veniva collocato in congedo nella categoria della riserva.
Pertanto a partire dal 4/10/2003 e sino al 3.01.2004, il sig. G S, essendo ancora in servizio seppure collocato nella categoria della riserva, ovvero senza obbligo di prestazione dell’attività lavorativa, regolarmente percepiva dall’Amministrazione di appartenenza tre mensilità di assegno.
Con decorrenza dal 4/ 1/2004 il Comando Legione Carabinieri Calabria, preso atto del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, all'epoca previsti, da parte del sig. Gaetano SANZI , provvedeva a corrispondere la pensione provvisoria .
Successivamente, con nota del 24 marzo 2004 num. 121/ACC, il Comando Regione Carabinieri Calabria trasferiva la partita pensionistica, relativa al sig. Gaeta no SANZI, alla Direzione Provinciale INPS di Reggio Calabria, sede competente territorialmente, che, con decorrenza dal mese di maggio 2004, regolarmente provvedeva al pagamento dei successivi acconti di pensione.
Tuttavia, a causa di un errore, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, continuava a corrispondere le competenze stipendiali in favore del sig. Gaetano SANZI sino a quando verificato l'errore, e precisamente nel mese di maggio 2005, interrompeva la indebita corresponsione di somme e dava avvio al procedimento di recupero coattivo.
Conclusivamente, dall'esame della documentazione prodotta dal Ministero della Difesa, si evince che la somma erroneamente corrisposta al sig. Gaetano SANZI, a titolo di assegno di attività di servizio nel periodo intercorrente tra il 05/ 01/ 2004 (data pensionamento) ed il 31 maggio 2005 (data interruzione del pagamento) ammonta ad Euro 37.593,00 nella misura correttamente ingiunta nel decreto opposto.
Legittimamente, dunque, preso atto dell’erronea liquidazione di quanto dovuto, l’Amministrazione resistente ha avviato il procedimento di recupero delle somme stipendiali non dovute.
L'opposizione, in definitiva, non merita accoglimento e, per l’effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.