TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-07-13, n. 200900458

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-07-13, n. 200900458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 200900458
Data del deposito : 13 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00327/2007 REG.RIC.

N. 00458/2009 REG.SEN.

N. 00327/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 327 del 2007, proposto dal Sig. Nigro Michele, rappresentato e difeso dall’Avv. G D, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Rosica n. 18;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Sig.ra Taddeo Carmela, controinteressata non costituita in giudizio;
Sig.ra Di Dio Carmela, controinteressata non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Del G.R. n. 679 del 14.5.2007 (pubblicata nel Bollettino Uf-ficiale Regionale dell’1.6.2007), con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del procedimento, relativo all’erogazione dei contributi P.O.R. 2000/2006 per gli investimenti nelle aziende agricole, finalizzati alla promozione ed incentivazione dell’attività agrituristica, nella parte in cui l’istanza del ricorrente è stata giu-dicata non ammissibile a contributo per la “carenza del titolo abili-tativo per la realizzazione delle opere edili”;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/06/2009 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

-Con Del. G.R. n. 2515 del 7.12.2005 la Regione Basilicata ap-provava il bando, relativo all’erogazione dei contributi P.O.R. 2000/2006 per gli investimenti nelle aziende agricole, finalizzati alla promozione ed incentivazione dell’attività agrituristica con le finalità generali di diversificare l’attività agricola aziendale ed in-crementare il reddito aziendale e gli obiettivi specifici di promuo-vere e valorizzare le attività agrituristiche orientate ad integrare le attività ed i redditi agricoli e finalizzate a rivitalizzare le aree rura-li ed a migliorare l’offerta di beni e servizi;

-tale bando prevedeva: 1) come requisiti di ammissione: a) l’iscrizione alla CCIAA con il possesso da parte del titolare dell’azienda agricola della qualifica di imprenditore agricolo pro-fessionale;
b) la presentazione di un piano aziendale, sottoscritto dall’istante e da un tecnico abilitato nel settore agrario;
c) il pos-sesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale degli ope-ratori agrituristici, previsti dal Regolamento sull’Agriturismo, ap-provato con Del. G.R. n. 1753 del 30.8.2005;
d) l’aver conseguito nel triennio 2002/2004 un volume d’affari medio di: 1.500,00 € per le aziende autorizzate ad esercitare solo l’attività di pernotta-mento;
4.000,00 € per le aziende autorizzate ad esercitare solo l’attività di ristorazione;
5.500,00 € per le aziende autorizzate ad esercitare sia l’attività di pernottamento che quella di ristorazione;
e) l’impegno di esercitare l’attività agrituristica in rapporto di connessione con quella principale agricola, mediante l’utilizzo delle materie prime e delle strutture dell’azienda agricola;
f) l’impegno ad esercitare l’attività agrituristica per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo;
2) tale procedi-mento prevedeva uno stanziamento complessivo di 16.328.000,00 €, di cui 10.821.000,00 € riservate alla graduatoria unica regionale e 5.507.000,00 € riservate alle graduatorie degli otto Programmi Integrati Territoriali (di cui 1.000.000,0 € per il

PIT

Alto Basen-to);
3) potevano essere ammessi a contributo gli investimenti rela-tivi: A) al recupero dei fabbricati, da destinare alla ricezione, per una spesa massima complessiva ammissibile di 140.000,00 €, di cui massimo 60.000,00 € per l’acquisto dell’arredo per l’ospitalità e massimo 80.000,00 € per l’acquisto dell’arredo e l’attrezzatura per il locale destinato alla ristorazione;
B) all’adeguamento di lo-cali (non inferiori a 50 mq.) ed all’acquisto dei relativi arredi ed attrezzatura, da desinare all’artigianato tipico dei cd. antichi me-stieri (lavorazione del legno, della pietra, del ferro, della terracot-ta), alla degustazione delle produzioni agroalimentari aziendali ed alla manipolazione delle produzioni agricole aziendali per una spesa massima complessiva ammissibile di 30.000,00 €;
C) alla sistemazione esterna dei fabbricati destinati all’agriturismo, delle superficie aziendali da destinare a verde o ala realizzazione di at-tività ricreative o sportive (quali giochi per bambini, rettangoli per l’equitazione, piccole piscine, piccoli invasi per la pesca sportiva, tiro con l’arco, arrampicata libera, palestre verdi) per una spesa massima complessiva ammissibile di 80.000,0 €;
D) alla realizza-zione delle cd. fattorie didattiche (locali con funzione illustrativa delle attività di produzione agricola e zootecnica, corsi di cucina, corsi su arti e mestieri tradizionali) per una spesa massima com-plessiva ammissibile di 30.000,00 €;
E) alla realizzazione di agri-campeggi o parchi agrituristici per una spesa massima complessi-va ammissibile di 40.000,00 € (al riguardo veniva altresì precisato che: gli investimenti di cui alle precedenti lett. B), C), D) e E) po-tevano essere ammesse a contributo soltanto a favore degli opera-tori che esercitavano o intendevano esercitare l’ospitalità per al-meno 4 posti letto e/o la ristorazione;
le spese per la progettazione e la direzione delle opere da realizzare potevano essere rimborsate entro massimo il 7% della spesa massima ammissibile, le spese per le verifiche tecniche finali entro massimo l’1% della spesa massima ammissibile e le spese di apertura e gestione dei di conti bancari e per l’ottenimento della certificazione di qualità entro massimo il 4% della spesa massima ammissibile;
potevano essere ammesse a contributo anche le spese già effettuate alla data di pre-sentazione della domanda;
le spese dei lavori in economia, effet-tuati dall’imprenditore agricolo o dai suoi familiare potevano esse-re ammesse a contributo, facendo riferimento al Prezzario Regio-nale approvato con Del. G.R. n. 1121 del 24.6.2003;
le spese effet-tuate dovevano, a pena di esclusione dall’agevolazione, essere do-cumentate con bonifici bancari, vaglia postali o assegni bancari;
il beneficiario del contributo doveva adottare un sistema contabile separato con riferimento al progetto di investimento finanziato);
4) non potevano essere ammessi a contributo gli investimenti relativi all’acquisto di arredi ed attrezzature usate, alla realizzazione di nuovi fabbricati rurali, all’ampliamento dei fabbricati esistenti (tranne che per l’adeguamento igienico sanitario), all’acquisto di scorte o di materiali di consumo, all’acquisto di automezzi per il trasporto delle persone, all’acquisto di cavalli, al rinnovo delle strutture realizzate negli ultimi 8 anni mediante l’impiego di con-tributi, alla ristrutturazione di fabbricati rurali che non ricadono nell’azienda agricola ed alla “realizzazione, ristrutturazione e/o manutenzione delle strade poderali di accesso ai centri aziendali”;
5) il contributo per ogni progetto di investimento non poteva supe-rare la somma di 100.000,00 € ed il 50% o il 40% dell’investimento a secondo se tale investimento fosse stato rea-lizzato in una zona svantaggiato o in una zona non svantaggiata (tali percentuali venivano aumentate rispettivamente al 60% ed al 50% con riferimento ai giovani agricoltori);
6) l’art. 8 del bando disciplinava le modalità di erogazione del contributo;
7) le do-mande dovevano essere presentate a mezzo raccomandata entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale Re-gionale;
8) l’art. 10 del bando indicava la documentazione ammi-nistrativa e tecnica, da allegare alla domanda di finanziamento, tra cui anche la “Denunzia di Inizio Attività o eventualmente il per-messo di costruire”;
9) l’art. 11 del bando precisava i documenti, che potevano essere oggetto di integrazione da parte dell’organo istruttore, tra i quali non figurava la “Denunzia di Inizio Attività o eventualmente il permesso di costruire”;
10) l’art. 12 del bando di-sciplinava l’attribuzione dei punteggi sia con riferimento alla gra-duatoria regionale che con riferimento alle singole graduatorie dei PIT;
11) l’art. 13 del bando disciplinava i casi di revoca del con-tributo;
12) l’art. 14 del bando disciplinava in dettaglio la fase i-struttoria del procedimento;

-entro il termine perentorio di presentazione delle domande perve-nivano 336 istanze, tra cui quella del ricorrente, il quale chiedeva l’assegnazione di un contributo di 52.830,31 €, a fronte di una spesa totale di 105.660,68 €, il cui progetto di investimento preve-deva la realizzazione di lavori di sistemazione esterna al fabbrica-to, denominato “Masseria Ambrisi” e già destinato all’attività a-grituristica (sito sul terreno foglio di mappa n. 68, particella n. 18, nella Contrada Favosella-Abetina del Comune di Laurenzana, il quale era stato ristrutturato in seguito al rilascio da parte del Co-mune di Laurenzana, in data 21.5.2002, di apposita concessione edilizia), per un ammontare complessivo di 94.340,00 €, più preci-samente: 28.000,00 € per la pavimentazione in pietra;
3.000,00 € per il rivestimento in pietra;
300,00 € per muretti in pietra;
11.500.00 € per staccionate e pensilina in legno;
19.280,00 € per l’illuminazione dell’area esterna;
1.560,00 € per il verde architet-tonico (inerbimento, siepi, piantine);
30.400,00 per le attrezzature ricreative e/o sportive;
il ricorrente allegava alla domanda di asse-gnazione del contributo in commento la Denunzia di Inizio Attivi-tà, presentata al Comune di Laurenzana il 16.5.2005, la quale si ri-feriva, oltre che alla realizzazione dei suddetti lavori di sistema-zione esterna, anche alla pavimentazione della strada di accesso al predetto fabbricato rurale;

-successivamente però con nota del 14.6.2005 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Laurenzana comunicava al ricor-rente che la suddetta DIA, presentata il 16.5.2005, non poteva es-sere accolta “poiché la strada in questione non era riportata nel vi-gente PRG”;

-ma il ricorrente con nota del 4.7.2005 precisava che, poiché la predetta DIA del 16.5.2005 non riguardava soltanto la pavimenta-zione della strada di accesso al fabbricato rurale, ma anche i sud-detti lavori di sistemazione esterna al citato fabbricato rurale, do-veva ritenersi che tali lavori di sistemazione esterna fossero stati autorizzati, in quanto l’atto di reiezione della DIA si riferiva e-spressamente soltanto al diniego dei lavori di pavimentazione del-la strada di accesso già esistente (tali lavori di sistemazione ester-na iniziavano il 9.3.2006 e terminavano 10.5.2007);

-poiché, però il ricorrente eseguiva lo stesso i lavori di sistema-zione della strada di accesso, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Laurenzana prima con atto prot. n. 5297 del 27.9.2006 sospendeva l’esecuzione di tali lavori di sistemazione della strada di accesso e poi con Ordinanza prot. n. 5467 del 2.10.2006 ai sensi dell’art. 37 DPR n. 380/2001 ingiungeva al ri-corrente il pagamento della sanzione pecuniaria di 516,00 €;

-poi il ricorrente con istanza del 4.10.2006 chiedeva il rilascio del-la DIA in sanatoria per predetti lavori di sistemazione della esi-stente strada di accesso al fabbricato rurale, denominato “Masseria Ambrisi”, mediante lavori di ricarica della sede stradale, pulizia delle cunette esistenti in terra e creazioni dei canali di scolo (tali lavori sono stati autorizzati ai sensi dell’art. 20 R.D. n. 1126/1926 e del R.D. n. 3267/1923 con atto Dirigente Ufficio Foreste Regio-ne Basilicata prot. n. 215293 del 23.10.2006);

-con Del. G.R. n. 1694 del 13.11.2006 la Regione Basilicata ap-provava la graduatoria provvisoria della procedura selettiva in commento: il progetto del ricorrente veniva ritenuto ammissibile per l’erogazione di un contributo di 52.830,34 €, a fronte di una spesa totale di 105.660,68 €, e si classificava: 1) nella graduatoria regionale al 71° posto delle 106 istanze ritenute ammissibili, ripor-tando il punteggio complessivo di 34,98 punti (mentre le ditte controinteressate Di Dio Carmela e Taddeo Carmela Teresa si classificavano rispettivamente al 103° posto ed al 104° posto, ri-portando entrambe il punteggio complessivo di zero punti);
2) nel-la graduatoria del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi