TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200799
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N. 00799/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00588/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2012, proposto da:
C R G, rappresentata e difesa dall'avv. S D, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti &Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
A C, n.c.
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dei dd.mm. 31.08.10 e 18.11.11 con cui, nonostante la vigenza della graduatoria del concorso all'esito della quale la ricorrente e' risultata idonea, è stato bandito un nuovo concorso per ulteriori 80 posti alla medesima qualifica di commissario del Ruolo dei Commissari della Polizia di Stato e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che – soprassedendo al momento su questioni attinenti alla ammissibilità dell’impugnativa proposta – non appaiono sussistere le condizioni per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto della sicura prevalenza – in questa fase del giudizio – dell’interesse pubblico all’espletamento della procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione;
Considerato che – comunque – il ricorso è meritevole di una pronta definizione nel merito;
Ritenuto, peraltro, che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;