TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200799

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200799
Data del deposito : 2 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00588/2012 REG.RIC.

N. 00799/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00588/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2012, proposto da:


C R G, rappresentata e difesa dall'avv. S D, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti &
Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

A C, n.c.

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dei dd.mm. 31.08.10 e 18.11.11 con cui, nonostante la vigenza della graduatoria del concorso all'esito della quale la ricorrente e' risultata idonea, è stato bandito un nuovo concorso per ulteriori 80 posti alla medesima qualifica di commissario del Ruolo dei Commissari della Polizia di Stato e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che – soprassedendo al momento su questioni attinenti alla ammissibilità dell’impugnativa proposta – non appaiono sussistere le condizioni per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto della sicura prevalenza – in questa fase del giudizio – dell’interesse pubblico all’espletamento della procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione;

Considerato che – comunque – il ricorso è meritevole di una pronta definizione nel merito;

Ritenuto, peraltro, che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi