TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-02-14, n. 202000064
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2020
N. 00064/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Maestrale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Nevi in Latina, via Picasso;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Formia, piazza Municipio, 1;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot 30267 del 22 giugno 2018, con la quale il Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Formia, rilevato che la Maestrale s.r.l. ha invitato l’Amministrazione a prendere atto dell’intervenuto silenzio assenso su domanda di permesso di costruire, ha comunicato alla società, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, che il silenzio assenso non è maturato e che non è possibile procedere al rilascio del permesso di costruire richiesto;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quello sub 1 e, in particolare, della nota dirigenziale prot n.10070 del 26.02.2018 mai comunicata né conosciuta;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 5.12.2018:
- del provvedimento prot. 106/18-Rig datato 17.09.2018 col quale il Dirigente del V Settore Tecnico Assetto e Gestione Del Territorio del Comune di Formia ha rigettato l'istanza prot 42254 del 3.11.2015 con la quale la Maestrale S.r.l aveva richiesto il p.d.c per la realizzazione di 5 villini unifamiliari e bifamiliari su lotto di terreno sito in Formia Loc Vindicio distinto originariamente in catasto al Foglio 12 p.lle 2019-2081-2083-2085 e foglio 13 p.lle 2180-2182 in quanto: “trattasi di lotto disciplinato dall'art 19 delle NTA del vigente PRG approvato con DGR n.15/80 e pertanto non edificabile per tutto quanto sopra meglio evidenziato”;
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati in data 8.2.2019:
- del provvedimento prot 44426/18 notificato in data 07.01.2019 -Rig datato 17.09.2018 col quale il Dirigente del V Settore Tecnico Assetto e Gestione Del Territorio Ufficio Vincoli ha “annullato in autotutela ex art 21 nonies legge 241/90 la Determinazione N. 1338/N del 9.11.2018” con la quale aveva rilasciato alla ricorrente l'autorizzazione paesaggistica relativamente all'edificazione di 5 fabbricati ad uso residenziale in Formia alla Via Olivella su terreno distinto originariamente in catasto al Foglio 12 part 2019-2081.2083-2085 e Foglio 13 p.lle 2180 e 2182 ;
per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati in data 4.12.2019:
aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. A M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12.7.2018, tempestivamente depositato, la società Maestrale s.r.l. ha impugnato la nota 22.6.2018, n. 30267, con cui il dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Formia ha, tra l’altro, dichiarato che….. il silenzio assenso non è maturato, né tantomeno è possibile procedere con il prosieguo dell’iter amministrativo e di rilascio del permesso di costruire di cui alla originaria istanza…. presentata dalla società ricorrente in data 3 novembre 2015 ed avente per oggetto il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di cinque fabbricati ad uso residenziale. Secondo l’Amministrazione comunale il silenzio assenso ex art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 sulla domanda di titolo edificatorio non è maturato, diversamente da quanto in precedenza rappresentato dalla Maestrale, mancando il versamento a saldo delle somme dovute quale contributo di costruzione e la cessione delle aree da destinare a standard ai sensi del D.M. n. 1444/1968 (come previsto dalle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore).
La Maestrale deduce l’illegittimità della determinazione, denunciandone l’illegittimità: 1) per violazione dell’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e degli artt. 1 e 20 della L. 7.8.1990, n. 241, in relazione al principio di buona fede e di leale collaborazione;2) per violazione dell’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e degli artt. 1 e 2 bis della L. 7.8.1990, n. 241.
Con memoria notificata il 16.11.2018 la ricorrente ha dedotto motivi aggiunti avverso il provvedimento dirigenziale 17 settembre 2018, prot. 106/18, di diniego espresso del richiesto permesso di costruire, denunciando: 3) violazione dell’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, violazione degli artt. 1 e 20 della L. 7.8.1990, n. 241, violazione dei principii di buona fede e di leale collaborazione, poiché si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l’edificabilità dei propri lotti, per lo sviluppo dell’iter procedimentale correlato al versamento – tra l’altro - degli oneri concessori ed al rilascio di autorizzazioni degli enti competenti, nonché per la circostanza che i lotti in questione sarebbero stati sempre ricompresi in zona B5 del P.R.G.
Con memoria notificata l’8.2.2019 la ricorrente ha dedotto ulteriori motivi aggiunti avverso il provvedimento 17.9.2018, prot. 44426 con cui il dirigente ha annullato in autotutela la determinazione 9.11.2018, 1338/N, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241;violazione del principio di consequenzialità, logicità e non contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché del principio di affidamento;violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Il Comune di Formia si è costituito in giudizio, eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
All’udienza del 29.1.2020 la causa è stata trattenuta a sentenza.
La presente vicenda concerne la legittimità o meno del diniego opposto dal Comune di Formia alla richiesta di permesso di costruire avanzata dalla società ricorrente per la realizzazione di n. 5 fabbricati ad uso residenziale in Formia, località Vindicio, alla via Olivella s.n.c.
Anzitutto il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall’ente comunale intimato sul rilievo che il cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, non rivestirebbe carattere immediatamente lesivo.
Detta eccezione appare meritevole di accoglimento.
Osserva, in proposito, il Collegio, che il preavviso di rigetto (art. 10 bis L. n. 241/1990) configura, come è stato reiteratamente chiarito in giurisprudenza, un… atto prodromico al provvedimento finale che verrà adottato dall'Amministrazione, ossia un atto endoprocedimentale, non produttivo di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica dei ricorrenti, lo stesso non è autonomamente e immediatamente impugnabile e, quindi, non sussiste, in generale, un interesse alla sua impugnativa, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso lo stesso (T.A.R. Valle d'Aosta Aosta Sez. Unica Sent., 11/06/2014, n. 34).
L’eccezione deve essere, perciò, accolta ed il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile.
Venendo, quindi, ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti, con cui la Maestrale ha impugnato il diniego dirigenziale prot. 106/18-Rig del 17.09.2018, relativo all'istanza prot 42254 del 3.11.2015 dalla società stessa presentata per la realizzazione delle viste unità immobiliari, deve essere, anzitutto, respinta la censura inerente alla violazione dell’art. 20 del D.P.R. 380/01, dovendosi aderire all’indirizzo a più riprese seguito in giurisprudenza secondo cui: “Il silenzio assenso su un'istanza di permesso di costruire non si forma unicamente per il solo decorso del tempo, senza che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso negativo, ma richiede anche l'esistenza del presupposto sostanziale della piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica” (T.A.R. , Lecce , sez. II , 12/08/2019 , n. 1422).
Analogamente: “il silenzio-assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma per il solo fatto dell'inutile decorso del termine indicato da tale norma (ventiquattro mesi dalla presentazione dell'istanza) e del pagamento dell'oblazione, senza alcuna risposta del Comune, ma occorre altresì la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall’art. 32 comma 37 del D.L. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, cui è subordinata l'ammissibilità del condono” (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 10 aprile 2009 , n. 1944).
Alla stregua di dette coordinate ermeneutiche non è, dunque, sufficiente la circostanza addotta dalla ricorrente di avere, tra l’altro, versato la prima rata degli oneri concessori, ottenuto plurime autorizzazioni e sottoscritto atto d’obbligo, giacché tale situazione non è da sola idonea a far decorrere il termine prescritto (60 gg) per la conclusione del procedimento, con la conseguente formazione del silenzio assenso sull’istanza, difettando – per le ragioni esposte nel prosieguo – la sostanziale condizione presupposta della conformità del progetto edificatorio alla disciplina urbanistica vigente.
Sotto altro profilo la società ricorrente esclude la sopravvivenza delle disposizioni della L.R. 30/74 (che avevano imposto un vincolo di inedificabilità sui lotti in questione), in quanto la stessa è stata successivamente abolita.
La censura è infondata poiché, diversamente da quanto argomentato ex adverso , la sopravvivenza della disposizioni a tutela della fascia costiera di cui alla L.R. 30/74 costituisce in realtà espressione del rinvio - di tipo fisso - ad essa, che l’art. 19 N.T.A. al P.R.G., trovando detta conclusione ulteriore conferma negli elaborati grafici allegati, come sarà infra meglio chiarito.
In dettaglio, nel richiamato art. 19 delle N.T.A. è stato, tra l’altro, previsto che: … nel presente testo sono recepite le previsioni e le norme di destinazione d’uso… relative alla salvaguardia delle coste, ai sensi della legge 2 luglio 1974, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni che, in particolare, interessano le aree della vigente perimetrazione .
Ne discende che le disposizioni vincolistiche della L.R. n. 30/74, ancorché non espressamente trascritte, sono state recepite nel corpo delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., in virtù di rinvio cd. fisso e statico alle disposizioni della legge regionale successivamente abrogata.
Più precisamente, detta conclusione trova, come detto, conferma attraverso l’utilizzo del canone esegetico del rinvio statico , intendendosi con tale locuzione la circostanza che le disposizioni recepite restano per così dire insensibili alle vicende che potranno interessare la legge richiamata - nel caso di specie la L.R. 30/74 – le quali non hanno travolto - diversamente da quanto sarebbe invece accaduto nella distinta ipotesi di rinvio di tipo dinamico - le disposizioni in essa previste e recepite dall’art. 19 delle N.T.A. al P.R.G., ancorché la legge sia stata successivamente abrogata.
Deve, pertanto, essere riconosciuta la piena legittimità del ricorso alla tecnica del rinvio statico nell’esercizio esercizio di una potestà discrezionale pianificatoria alquanto amplia nel perseguimento dell’estrema difesa del territorio e delle fasce costiere.
È, dunque, evidente che è la stessa formulazione della norma tecnica di attuazione, laddove utilizza la locuzione nel presente testo vengono recepite nel significato di fatte proprie, ossia inglobate, le previsioni e le norme relative alla salvaguardia delle coste, che depone nel senso della piena autonomia e conseguente sopravvivenza del vincolo di inedificabilità delle zone costiere in cui è tra l’altro ricompresa l’area della ricorrente, da qualificarsi quest’ultimo come vincolo costitutivo , ossia istituito in via autonoma e non eteronoma (i.e. originato dalla L.R).
Non appare congruo e attuale il richiamo, svolto nelle difese di parte ricorrente, al precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 542/2015. Questa pronuncia disconosceva i vincoli d’inedificabilità per le zone costiere, recepiti dall’art. 19 N.T.A. del P.R.G. di Formia del 1980 con rinvio alla L.R. n. 30/74;essa, peraltro, era stata assunta nel regime della delibera n. 78/2014 del Consiglio Comunale di Formia, la quale escludeva – appunto – l’applicabilità dei detti vincoli. Ma la delibera C.C. n. 78/2014 è stata in seguito annullata dal Comune in autotutela (delibera C.C. n. 39/2018). Nell’attualità, dunque, non residuano disposizioni urbanistiche che precludano l’operatività dei vincoli d’interesse paesaggistico di cui all’art. 19 cit.
Il detto motivo deve essere conseguentemente respinto.
Con la censura successivamente introdotta la deducente contesta l’illegittimità del comportamento assunto dal Comune, asseritamente contrario al principio di buona fede intesa in senso oggettivo, che avrebbe ingenerato, attraverso atti ondivaghi e dilatori, il ragionevole affidamento sulla ricorrente sul rilascio dell’invocato permesso di costruire.
In proposito il Collegio che le circostanze evidenziate dalla ricorrente le quali avrebbero scandito l’ iter procedimentale avviato con la richiesta di permesso di costruire – versamento degli oneri concessori, rilascio delle viste autorizzazioni quali procedimenti presupposti ed autonomi rispetto al rilascio del titolo edilizio invocato – non assurgono ad elementi tali da potere configurare un effettivo e ragionevole affidamento sul rilascio del titolo edilizio richiesto, tanto più per la rilevanza che rivestono i vincoli volti alla tutela della fascia costiera.
Per le esposte argomentazioni il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, mentre i ricorsi per motivi aggiunti vanno respinti.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni analizzate.