TAR Venezia, sez. II, sentenza 2010-04-13, n. 201001339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2010-04-13, n. 201001339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201001339
Data del deposito : 13 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01328/2002 REG.RIC.

N. 01339/2010 REG.SEN.

N. 01328/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2002, proposto da C T, P Z e G Z, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Impresa Zanon Giancarlo, C e G, rappresentati e difesi dagli avv.ti M D N e G A D M, legalmente domiciliati presso la Segreteria del Tar ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 1054/1924;
da Daniele Dona', rappresentato e difeso dall'avv.to M A, con domicilio eletto presso l’avv.to G P in Venezia, San Polo, 3080/L;
da L D A, A D, G F, M L, F M, G M, M P, F P, R P, C S, G T e N Tvisan, rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Cimino, legalmente domiciliati presso la Segreteria del Tar ai sensi dell’art. 35 del T.U. n. 1054/1924;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tito Munari e Bianca Peagno, domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;
Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea -, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, anche domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

delle comunicazioni emesse dalla Regione Veneto, Direzione regionale per le politiche agricole e di mercato, relative ai quantitativi individuali di riferimento per la produzione lattiera relativi alle singole aziende (quote latte) assegnati per il periodo 2002/2003, e relativi atti allegati, di seguito distinte:

- per la ditta L D A alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002 prot. n. 26850354585, recante determinazione di un QRI pari a quintali 155408 nella quota A ed a quintali 26650 nella quota B;

- per la ditta A D alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002, prot. n. 26850436424, recante determinazione di un QRI pari a quintali 264280 nella quota A ed a quintali 53427 nella quota B;

- per la ditta Daniele Donà alla comunicazione pervenuta in data 28.3.2002, prot. n. 26851481429, recante determinazione di un QRI pari a quintali 265740 nella quota A ed a quintali 16605 nella quota B;

- per la ditta G F alla comunicazione pervenuta in data 2.4.2002, prot. n. 26850478723, recante determinazione di un QRI pari a quintali 146627 nella quota A ed a quintali 71543 nella quota B;

- per la ditta M L alla comunicazione pervenuta in data 3.4.2002, prot. n. 2685071131, recante determinazione di un QRI pari a quintali 104044 nella quota A ed a quintali 8033 nella quota B;

- per la ditta F M alla comunicazione pervenuta in data 28.3.2002, prot. n. 26850859898, recante determinazione di un QRI pari a quintali 108156 nella quota A ed a quintali 0 nella quota B;

- per la ditta G M alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002, prot. n. 26850860763, recante determinazione di un QRI pari a quintali 64082 nella quota A ed a quintali 8959 nella quota B;

- per la ditta M P alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002, prot. n. 26851471727, recante determinazione di un QRI pari a quintali 17882 nella quota A ed a quintali 11905 nella quota B;

- per la società semplice R e F P alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002, prot. n. 26851496922, recante determinazione di un QRI pari a quintali 351696 nella quota A ed a quintali 19529 nella quota B;

- per la società semplice R e L P alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002, prot. n. 26851521422, recante determinazione di un QRI pari a quintali 228337 nella quota A ed a quintali 14675 nella quota B;

- per la società semplice R e C S alla comunicazione pervenuta in data 28.3.2002, prot. n. 26851556196, recante determinazione di un QRI pari a quintali 266181 nella quota A ed a quintali 16092 nella quota B;

- per la ditta G T alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002, prot. n. 26851276225, recante determinazione di un QRI pari a quintali 76171 nella quota A ed a quintali 7401 nella quota B;

- per la società semplice Coriolano e Mario Traverso alla comunicazione pervenuta in data 2.4.2002, prot. n. 26851803226, recante determinazione di un QRI pari a quintali 350228 nella quota A ed a quintali 1267 nella quota B;

- per la ditta N Tvisan alla comunicazione pervenuta in data 2.4.2002, prot. n. 26851297387, recante determinazione di un QRI pari a quintali 39339 nella quota A ed a quintali 25207 nella quota B;

- per la ditta P Z alla comunicazione pervenuta in data 29.3.2002, prot. n. 26851376488, recante determinazione di un QRI pari a quintali 271105 nella quota A ed a quintali 45349 nella quota B;

- per la ditta Giancarlo, C e G Zanon alla comunicazione pervenuta in data 30.3.2002, prot. n. 26851557020, recante determinazione di un QRI pari a quintali 338345 nella quota A ed a quintali 0 nella quota B;

della D.G.R.V.

8.2.2002 n. 212;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori De Martin per la parte ricorrente, Munari per la Regione resistente e l'avv.to dello Stato Brunetti per l'AGEA;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, produttori lattieri, ricevevano tra la fine di marzo e gli inizi di aprile 2002 le comunicazioni regionali relative ai quantitativi individuali di riferimento per la campagna lattiero - casearia del 2002/2003, calcolati in base alle disposizioni delle leggi n. 5/1998, n. 118/1999, n. 79/2000, come recepite dalla D.G.R.V. n. 212/2002.

Ai sensi di tale ultima delibera i quantitativi individuali di riferimento per la campagna lattiera 2002/2003 sono calcolati sulla scorta della determinazione relativa alla campagna precedente, in base ai dati in possesso dell’AGEA e dell’archivio informatico trasmesso da quest’ultima alla Regione Veneto.

Premesso che la Commissione governativa d’inchiesta, istituita con D.L. 31 gennaio 1997 n. 11, convertito nella legge n. 81/1997 (Interventi urgenti per il settore lattiero caseario), ha accertato il grave ritardo nell’attuazione della normativa comunitaria da parte dello stato italiano e la sostanziale difformità tra la normativa interna di recepimento e quella comunitaria di riferimento, i ricorrenti hanno evidenziato le imprecisioni riscontrate dalla rammentata Commissione nei dati relativi alla produzione e alla commercializzazione del latte e dei suoi derivati, l’inaccettabile retroattività delle comunicazioni dei quantitativi individuali di riferimento e l’inadeguatezza delle leggi succedutesi nel tempo (la legge n. 5/1998, la legge n.118/1999 e la legge n. 79/2000) a emendare i vizi di origine del sistema quote latte, come recepito in Italia. Peraltro, anche il meccanismo procedimentale paracontenzioso per la revisione del QRI, previsto dalla legge n. 5/1998 e considerato favorevolmente dalla Commissione d’inchiesta, non è idoneo, ad avviso dei ricorrenti, a determinare le effettive quantità di latte prodotto e commercializzato poiché il singolo produttore non è in grado di analizzare la veridicità dei dati posti alla base del calcolo distributivo.

Sulla scorta delle predette considerazioni, i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1) per carenza dei presupposti di applicazione della normativa di riferimento e, in particolare, della legge n. 79/2000, della legge n. 118/1999, della legge n. 5/1998;
per incongruità dell’applicazione delle rilevazioni quantitative postume ed inattendibili, frutto di carente istruttoria;
per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento sulla scorta della legge n. 468/1992 e dei Regolamenti CEE n. 804/1968, n. 3950/1992 e 536/1993. Tutti i provvedimenti impugnati si fondano sulle richiamate leggi che prevedono, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’imposizione del superprelievo a valle dell’accertamento postumo delle quantità di latte prodotte, nonché dell’eventuale fase di riesame dei quantitativi individuali di riferimento assegnati a ciascun produttore. Orbene i dati sui quali si fonda il predetto sistema non sono né corretti, né oggettivamente verificabili poiché la Commissione governativa d’inchiesta ha evidenziato l’assenza di un censimento degli allevatori e dell’effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia con la conseguente impossibilità di assegnare e comunicare individualmente e preventivamente agli allevatori le effettive quote individuali di riferimento, nonché di stabilire se l’Italia abbia o meno superato nelle varie campagne il quantitativo globale garantito. Ne discende, quindi, che il tentativo di determinare successivamente i quantitativi di latte prodotti appare del tutto incongruo in assenza di dati attendibili sulla produzione e commercializzazione del latte, nonché contrario al principio di tutela dell’affidamento stante l’impossibilità per i destinatari di conoscere preventivamente i limiti imposti alla loro attività.

I provvedimenti impugnati scaturiscono dall’immissione nel modello procedimentale di dati inattendibili e, quindi, sono illegittimi anche perché consacrano i precedenti QRI, falsati dall’esistenza di macroscopici fenomeni truffaldini. L’Amministrazione competente si ostina a volere applicare il sistema delle cosiddette quote latte senza disporre di basilari e elementari dati conoscitivi della realtà fattuale produttiva e commerciale, per di più con la pretesa di riordinarne l’assetto con efficacia ex tunc.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, anche la D.G.R.V. n. 212/2002, atto presupposto dei provvedimenti impugnati, è illegittima nella parte in cui stabilisce di basare le comunicazioni ai produttori dei QRI sui dati provenienti dell’archivio informatico dell’AGEA, operando una mera trasfusione dal livello centrale a quello regionale che non è atta eliminare le inesattezze e gli errori dei dati base.

Né, infine, vale a escludere l’illegittimità delle comunicazioni impugnate l’impossibilità di ricostruire la situazione relativa alle annate di mancata attuazione della normativa comunitaria, poiché, secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell’applicazione del superprelievo è essenziale la conoscenza dei dati effettivi di produzione e di commercializzazione;

2) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo poiché da un lato i provvedimenti impugnati non offrono agli interessati alcun elemento utile a sindacare il complesso iter procedimentale che ha condotto all’accertamento del QRI attribuito a ciascun produttore e, dall’altro lato, il produttore è stato escluso dalla fase formativa della determinazione, essendo previsto esclusivamente un meccanismo oppositivo del privato rispetto alla decisione della P.A. al solo fine di evitarne il consolidamento degli effetti. Le comunicazioni impugnate sono state emesse in palese violazione delle regole procedimentali previste dagli artt. 6 e ss. della legge n. 241/1990 poiché l’amministrazione ha omesso di richiedere un’integrazione probatoria e di instaurare il contraddittorio con i singoli produttori al fine di verificare la reale consistenza della produzione e commercializzazione di latte;

3) per violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., della legge n. 59/1997, del d.lgs. n. 143/1997, della legge n. 5/1998, della legge n. 118/1999 e della legge n. 79/2000 poiché è del tutto mancata la preventiva partecipazione della Regione alla formazione dei provvedimenti impugnati, essendo i dati negli stessi contenuti frutto della sola attività istruttoria dell’AGEA (già AIMA);

4) per violazione di legge consistente nella mancata sottoscrizione dei tabulati contenenti i dati relativi al prelievo supplementare da parte del funzionario dell’AIMA (AGEA);

5) per violazione dell’art. 1 della legge n. 118/1999 e dell’art. 1 della legge n. 79/2000, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione poiché il modus operandi dell’amministrazione non sembra consentire la revisione e la modificazione dei dati riportati nei provvedimenti impugnati a seguito dell’eventuale accoglimento dei ricorsi esperiti nei confronti degli atti della procedura e poiché l’imposizione di esiti di accertamenti presuntivi della commercializzazione e della produzione dei singoli allevatori si pone in manifesto contrasto con il vigente ordinamento comunitario, fondato sui principi della tutela dell’affidamento, della certezza del diritto e della non discriminazione.

L’AGEA, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

La Regione Veneto, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15.1.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il presente ricorso i produttori lattieri in epigrafe impugnano le comunicazioni della Regione Veneto relative ai quantitativi individuali di riferimento, relativi alla produzione lattiera, assegnati alle singole aziende agricole per il periodo 2002/2003.

Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati deducendo che l’Amministrazione si ostina ad applicare il sistema delle quote latte senza disporre di dati attendibili della realtà produttiva e commerciale, con conseguente impossibilità di utilizzare meccanismi correttivi e compensativi in relazione ad essi.

La censura, oltre che generica, è destituita di fondamento.

Il Collegio ritiene utile, in via preliminare, ripercorrere brevemente le tappe essenziali dell'iter normativo riguardante la produzione comunitaria del latte e la rilevata necessità di introdurre limitazioni alla stessa, al fine di garantire ai produttori livelli adeguati di remunerazione.

In proposito va rammentato che il regime delle quote latte consiste in un complesso di meccanismi normativi e organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della Comunità europea, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo.

Con il Regolamento n. 856/84/CEE del 31 marzo 1984 è stato istituito, a decorrere dal 2 aprile 1984, un "prelievo supplementare" sulla produzione di latte che avesse superato un quantitativo annuo di riferimento. In sostanza - non impedendo la produzione, né la commercializzazione al di là della soglia fissata – è stato introdotto un meccanismo di responsabilità finanziaria, che opera nella fase della stessa commercializzazione;
tale prelievo, rapportato alla quantità di latte eccedente la quota latte assegnata, rende, infatti, non conveniente la produzione che eccede il quantitativo predeterminato.

Il regime comunitario è stato quindi prorogato, con modifiche, con il regolamento CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92, per sette periodi di dodici mesi, decorrenti dall’1 aprile 1993, e poi successivamente con altri regolamenti (cfr. regolamento del Consiglio n. 1256/1999 del 17 maggio 1999 CE;
regolamento del Consiglio del 29 settembre 2003, n. 1788/2003 CE;
regolamento della Commissione n. 595/2004 del 30 marzo 2004).

La disciplina nazionale di recepimento che viene in rilievo è, in primo luogo, la legge n. 468/1992, la quale si incentra sull'assegnazione a ogni singolo produttore di un limite corrispondente alla produzione commercializzata nel periodo 1988/89 (quota c.d. "A") con in aggiunta la maggior quantità commercializzata nel periodo 1991/92 (quota c.d. “B”), salvi i correttivi e le compensazioni.

Tanto premesso, sotto il profilo generale, occorre evidenziare che la legittimità della rideterminazione delle quote con effetto retroattivo non appare contestabile.

La Corte Costituzionale ha, infatti, smentito la tesi secondo cui la rideterminazione sarebbe soggetta al vincolo dell’irretroattività.

Ciò con la decisione n. 272 del 7 luglio 2005 nella quale ha affermato che " Il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali - attribuito in via transitoria all'Aima - ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica, sul piano costituzionale, per l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'Aima nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità, senza che assuma rilievo la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia, alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi a ciò preposti.".

Nella stessa pronuncia, peraltro, è contenuta l'importante affermazione secondo cui "la rettifica della compensazione delle quote latte, disposta anche retroattivamente per il periodo precedente dal testo dell'art. 3, comma 1, del d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, appare sorretta costituzionalmente, (e non contrasta con le competenze regionali), dalla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia europea, secondo cui si deve intendere consentito alle autorità nazionali di effettuare anche ex post le rettifiche necessarie a fare in modo che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato non superi il quantitativo globale assegnato a tale Stato”.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva, inoltre, già ravvisato la correttezza di siffatto modus procedendi, statuendo che "gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del Consiglio 3950/92 (che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della Commissione 536/93, (che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata” (cfr. 25 marzo 2004, n. 480).

Venendo alla situazione nazionale del regime delle “quote latte”, la Corte di Giustizia ha poi rilevato che i quantitativi di riferimento individuali inizialmente attribuiti dalle autorità italiane contenevano numerosissimi errori, dovuti in particolare al fatto che la produzione effettiva in base alla quale tali quantitativi erano stati attribuiti era stata certificata dai produttori stessi (tra gli errori rilevati, si rammenta che la commissione governativa d’indagine ha accertato, in particolare, che più di 2000 aziende agricole avevano dichiarato di produrre latte senza tuttavia possedere mucche).

In questo ambito, le misure adottate dall'AIMA (ora AGEA) nel contesto di riferimento nazionale non sono state considerate sproporzionate rispetto al fine perseguito, né lesive del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto se il quantitativo di riferimento individuale che un produttore può pretendere corrisponde al quantitativo di latte commercializzato durante l’anno di riferimento, lo stesso operatore agricolo, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto.

Ha poi rilevato la Corte come non possa configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario (vale a dire la mancata applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte) nel senso che i produttori di latte degli Stati membri non possono legittimamente aspettarsi di poter continuare a produrre latte senza limiti, dopo tanti anni dall'istituzione di tale regime.

Da qui, la conformità a diritto comunitario del regime introdotto dal legislatore nazionale.

D’altro canto i QRI assegnati ai produttori sono frutto di dati comunicati dagli stessi e, poi, assoggettati nel corso degli anni a criteri legali di rideterminazione delle quote. Né il fatto notorio consistente nella disorganizzazione e frammentarietà degli interventi succedutisi in tema di determinazione delle quote latte ed anche della produzione legislativa ad esse sottesa rileva nel caso di specie, proprio perché si verte in tema di determinazione della quota secondo criteri automatici e matematici che, semmai, sarebbe spettato agli odierni ricorrenti puntualmente contestare.

Al riguardo giova, inoltre, evidenziare che i QRI assegnati ai singoli ricorrenti sono stati comunicati prima o in coincidenza con l’inizio dell’annata lattiera 2002/2003 (le note impugnate sono datate dal 28.3.2002 al 3.4.2002).

Premesso che la normativa in materia di quote latte prevede che le assegnazioni dei QRI avvengano in base al dato storico, il Collegio non può non osservare che i ricorrenti non hanno apportato alcun elemento né allegazioni dalle quali evincere l’assoluta erroneità del QRI loro assegnato. Nella documentazione allegata al ricorso, i ricorrenti non hanno, infatti, ricostruito le specifiche vicende che li hanno riguardati al momento dell’assegnazione del quantitativo individuale di riferimento, in modo da mettere il Collegio nelle condizioni di poter valutare eventuali errori commessi dall’ente impositore nella determinazione del QRI ovvero da fornire un principio di prova sul quale basare l’accoglimento dell’istanza istruttoria sollecitata.

Il Collegio non ritiene, altresì, meritevole di accoglimento l’istanza istruttoria preordinata all’espletamento di un’apposita verificazione per determinare l’effettivo quantitativo di latte vaccino prodotto e commercializzato in Italia nella campagna 2000/2001, il quantitativo attribuibile ai singoli ricorrenti nell’annata 2001/2002, le metodologie seguite per effettuare le compensazioni e la loro conformità alla normativa vigente. E, infatti, manca nella fattispecie in esame un principio di prova atto a dimostrare l’erroneità delle attribuzioni dei QRI operate da AGEA, principio di prova che non può rinvenirsi nella contestazione totale e generica del sistema delle quote latte, e la cui assenza attribuirebbe all’espletamento della verifica richiesta una funzione esplorativa per individuare le dedotte, e non dimostrate, ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3, 6 e ss. della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e per omesso rispetto delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento.

Occorre, in primis, premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nella materia in esame non trovano applicazione le disposizioni della legge n. 241/1990 poiché i relativi procedimenti sono integralmente disciplinati dalle leggi di settore.

Va, comunque, evidenziato che la partecipazione dei singoli produttori al procedimento è stata assicurata.

Come affermato in recenti sentenze del Consiglio di Stato, dal cui avviso il Collegio non ritiene di discostarsi, “in procedimenti quale quello qui in esame, non sussiste difetto di motivazione e violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, in quanto la procedura stessa è caratterizzata dall'attribuzione ai produttori di un quantitativo provvisorio, in genere uguale al dato storico dell'anno precedente, che è loro comunicato con possibilità di indicare eventuali nuovi elementi;
inoltre, il provvedimento di determinazione finale degli importi dovuti costituisce l'esito di mere operazioni aritmetiche e, comunque, è anche in questo caso comunicato ai produttori, che possono entro venti giorni inviare ogni documentazione utile per procedere alla modifica dell'importo;
da ciò deriva che la partecipazione al procedimento è assicurata e che, anche esercitando il diritto di accesso agli atti, le aziende possono verificare i conteggi, la cui determinazione non richiede una motivazione, trattandosi appunto di un mero calcolo, sulla base di dati comunque contenuti negli atti delle amministrazioni.” (cfr. Cons. Stato, VI, 19.3.2009, n. 1629;
Cons. Stato, VI, 8.6.2009, n. 3487).

Peraltro, una simile doglianza non sembra tenere conto del fatto che i produttori, sulla base degli elementi a loro diretta conoscenza (comportamenti aziendali, variazioni di quote per acquisto, vendita o affitto etc.), sono, comunque, in grado di contestare eventuali difformità dei QRI effettivi e di quelli loro attributi.

Ne discende, quindi, che il rilievo, oggetto del presente motivo di ricorso, appare meramente formale e non direttamente pregiudizievole della posizione giuridica degli interessati, i quali hanno potuto, comunque, svolgere le proprie lagnanze.

Sulla scorta delle richiamate argomentazioni deve, dunque, essere respinto anche il secondo motivo di ricorso.

Va parimenti disatteso anche il terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione del principio della necessaria partecipazione regionale alla formazione dei provvedimenti in materia di quote latte.

La censura deve essere respinta evidenziando che i provvedimenti impugnati provengono dalla Regione Veneto che legittimamente ha posto a fondamento delle proprie determinazioni i dati provenienti dalle banche dati di AGEA, secondo un procedimento prefissato dalla legge. E, infatti, ogni impresa ha, in base alla produzione storica ex art.2 L.n.468/92 (ora art.2 L. n.119/03), una quota assegnata che le viene comunicata annualmente anche se non modificata. L’impresa, peraltro, al momento della consegna del latte, sottoscrive il modello L1 nel quale è indicato il quantitativo di latte prodotto, nonché l’eventuale prelievo dovuto se vi è superamento della quota. Infine gli importi dovuti a titolo di prelievo in base alla produzione dichiarata dagli stessi allevatori sono iscritti sul SIAN, sistema informativo agricolo nazionale (ai sensi dell’art. 12 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31 istitutiva di Avepa “Per l’esercizio delle funzioni e attività, l’Agenzia si avvale dei dati e dei servizi dell’AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN”).

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità delle comunicazioni impugnate per mancata sottoscrizione da parte del funzionario AGEA dei tabulati che riportano i dati relativi al prelievo supplementare.

La censura è infondata e va disattesa poiché non è revocabile in dubbio la riferibilità all’amministrazione del contenuto delle comunicazioni impugnate, né ne viene in alcun modo eccepita l’incompetenza.

Va, infine, dichiarato inammissibile per genericità il quinto motivo di ricorso con il quale i ricorrenti contestano l’intero sistema delle quote latte per contrarietà ai principi informatori dell’ordinamento comunitario senza muovere alcun appunto specifico ai provvedimenti impugnati.

Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve essere respinto.

Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della particolare complessità della controversia azionata, determinata dal continuo susseguirsi di interventi legislativi e di pronunce giurisdizionali.

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