TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-07-09, n. 202404161
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2024
N. 04161/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01808/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2024, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Napoli sulla richiesta, inviata in data 30/10/2023, di fissazione della convocazione per il rilascio dell'autorizzazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, in seguito all'ingresso dello straniero sul t.n. tramite visto per lavoro subordinato, a causa dell'indisponibilità del datore di lavoro a provvedere alla relativa assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il cittadino marocchino in epigrafe individuato espone quanto appresso.
Egli faceva ingresso in Italia, con visto d’ingresso per lavoro stagionale. In data 30.10.2023 il ricorrente inoltrava alla Prefettura di Napoli domanda volta alla fissazione della convocazione per il rilascio dell’autorizzazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la regolare instaurazione del rapporto di lavoro.
1.1. Stante l’inerte contegno serbato dalla Amministrazione, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR ex art. 31 e 117 c.p.a..