TAR Salerno, sez. I, ordinanza collegiale 2014-09-18, n. 201401614
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N. 01614/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04148/2000 REG.RIC.
N. 02005/2002 REG.RIC.
N. 01913/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso, numero di registro generale 4148 del 2000, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R G e R M, in qualità di aventi causa dell’originario ricorrente, R L, rappresentati e difesi dall’Avv. V M, con domicilio eletto, in Salerno, alla via C. Carucci, 8;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R S, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l’Avvocatura Regionale;
Dirigente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno (A. G. C. – Assistenza Sanitaria) della Giunta Regionale della Campania, non costituito in giudizio;
sul ricorso, numero di registro generale 2005 del 2002, proposto da:
R G e R M, in qualità di aventi causa dell’originario ricorrente, R L, rappresentati e difesi dall’Avv. V M, con domicilio eletto, in Salerno, alla via C. Carucci, 8;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Beatrice Dell’Isola, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana,3, presso l’Avvocatura Regionale;
sul ricorso, numero di registro generale 1913 del 2013, proposto da:
R M, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Lanocita e Francesco Lanocita, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Roma, 61;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente – legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R S, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso l’Avvocatura Regionale;
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno (A. G. C. Assistenza Sanitaria) della Giunta Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
R G, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 4148 del 2000:
(atto introduttivo del giudizio)
- del provvedimento del 2.10.2000, prot. n. 173, del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno – A. G. C. Assistenza Sanitaria della Regione Campania, notificato il 12.10.2000, di decadenza del ricorrente dal diritto di acquisire la titolarità della farmacia urbana corrente in Pontecagnano Faiano, al Corso Umberto I, 116, per non aver conseguito la laurea in farmacia nei termini, fissati dalla G. R. con deliberazione n. 5087 del 7.04.1978, e di conseguente dichiarazione della predetta sede farmaceutica come vacante, ai fini del suo conferimento, secondo la procedura di cui all’art. 4 della l. n. 362/1991, nonché di revoca del decreto n. 451 del 14.05.73, del Medico Provinciale di Salerno e di autorizzazione provvisoria del ricorrente alla gestione della predetta farmacia, sotto la responsabilità di un direttore, fino al conferimento, per concorso, della medesima, atteso che il suddetto esercizio farmaceutico non doveva essere chiuso, sia per non arrecare danno grave e irreparabile all’erede gestore, sia per la tutela degli interessi collettivi della popolazione, ai fini dell’assistenza farmaceutica;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso “il conforme parere tecnico legale espresso dall’A. G. C. Avvocatura della Regione, con nota n. 3066 dell’1.03.1996, pervenuta ed acquisita al Settore T. A. P. di Salerno in data 3.12.1997, prot. n. 4391”, di cui s’ignora il contenuto;
(atto di motivi aggiunti)
- 1) del provvedimento della G. R. della Campania – Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, prot. 2013.0017933 del 9.01.2013, successivamente conosciuto, in quanto mai ufficialmente comunicato, avente ad oggetto il diniego della richiesta di trasferimento della titolarità della farmacia Robertazzi del Comune di Pontecagnano Faiano;
- 2) del decreto, n. 173/2000, in tema di titolarità di farmacia urbana;
- 3) d’ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
quanto al ricorso n. 2005 del 2002:
- a) della deliberazione n. 1280 del 5 aprile 2002, della Giunta Regionale della Campania, A. G. C. Assistenza Sanitaria, pubblicata sul B. U. R. C. n. 25 del 20.05.2002, avente ad oggetto il pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Provincia di Salerno (bando 1997) e l’elenco definitivo sedi conferibili a seguito di stralcio ed integrazioni, con la quale è stato integrato il bando di concorso di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 17453 dell’11.07.1997 ed il successivo decreto dello stesso Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 104 dell’11.01.2000, nella parte in cui il suddetto bando era stato integrato con l’inclusione della sede farmaceutica n. 1 di Pontecagnano Faiano, delimitata dai seguenti confini: Fiume Picentino, Via Po, Via S. Francesco, Via Censimento XVI, Via Verdi, Via Europa;
- b) della deliberazione n. 3098 del 30 aprile 1997, della Giunta Regionale della Campania, nonché del decreto del Presidente della G. R. Campania, n. 17453 dell’11.07.97;
- c) della deliberazione n. 6387 del 19 ottobre 1999, della Giunta Regionale della Campania, nonché del decreto del Presidente della G. R. Campania, n. 104 dell’11.01.2000;
- d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso il bando di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia di Salerno, pubblicato sul B. U. R. C. n. 41/97;
nonché per la condanna
della Regione Campania al risarcimento dei danni, derivanti dall’illegittima adozione dei provvedimenti impugnati, ex art. 33 d. l.vo 80/98;
quanto al ricorso n. 1913/2013:
- 1) del decreto n. 55 dell’11.07.2013, con il quale il dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno (A. G. C. – Assistenza Sanitaria) della Giunta Regionale della Campania: a) ha autorizzato “gli eredi del dott. P R (…) a gestire in via provvisoria” la farmacia ubicata al Corso Umberto I n.116 in Pontecagnano, “fino al conferimento per concorso della medesima”;b) ha preso atto che i coeredi hanno designato la dr.ssa “M R (...) alla prosecuzione della gestione provvisoria”;c) ha confermato “il Decreto Dirigenziale dell’AGC Assistenza Sanitaria n. 173 del 2 ottobre 2000 in tutte le parti che non contrastano n il presente provvedimento”;d) ha preso atto “che la direzione tecnica della farmacia prosegue nella persona della dott.ssa M R”;
- 2) del decreto n. 173/2000, in tema di titolarità di farmacia urbana;
- 3) d’ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il provvedimento del dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, dell’Area Generale di. Coordinamento Assistenza Sanitaria – Giunta Regionale della Campania – prot. 2013.0017933 del 9.01.2013, avente ad oggetto: “Richiesta di trasferimento di titolarità – D”;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Letto l’art. 73, comma 3, c. p. a.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con l’atto introduttivo del primo dei giudizi, di cui all’epigrafe (n. 4148/2000 R. G.), l’originario ricorrente, dr. L R, impugnava i provvedimenti sopra specificati, rappresentando che il padre, dr. P R, titolare dell’omonima farmacia, qualificata “legittima” ai sensi dell’art. 25 della l. 22 maggio 1913, n. 468, corrente in Pontecagnano Faiano, al Corso Umberto I n. 114, pertinente alla sede farmaceutica n. 1, era deceduto, in Pontecagnano, in data 27.10.1967, lasciando, quali eredi legittimi, la moglie, Rossi Mariangela, a sua volta deceduta, in data 29.10.1982, ed i figli Corrado, Luigi e G;che Robertazzi Corrado e R G, con dichiarazione, rivolta al Medico Provinciale di Salerno, autenticata nelle firme, con atto per notar Rosapepe, l’11.05.1973, avevano designato “il proprio fratello Luigi ad unico titolare della farmacia”, autorizzando il compimento di “tutte le formalità necessarie per il trapasso della farmacia in favore del sig. L R, coerede e figlio del titolare dr. P R”, il quale ricorrente, all’epoca, era peraltro solo avviato agli studi, e non ancora laureato in farmacia;che, con provvedimento del 14.05.1973, prot. n. 4521, il Medico Provinciale di Salerno, vista l’istanza dell’originario ricorrente, intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 369 del T. U. L. S. 27.07.1934, n. 1265 e s. m. i., la gestione provvisoria della predetta farmacia, e visto l’atto a firma dei fratelli del medesimo, sopra riportato, nonché il certificato dell’Università degli Studi di Pisa, attestante che lo stesso era iscritto alla Facoltà di Farmacia, per l’a. a. 1972/73, l’aveva autorizzato ad esercitare provvisoriamente la predetta farmacia, fino al compimento degli studi universitari e sotto la direzione responsabile di un farmacista, regolarmente iscritto al relativo albo professionale, revocando ogni altro decreto, in contrasto con tale provvedimento;tanto premesso, avverso gli atti, in epigrafe precisati, l’originario ricorrente articolava le seguenti censure:
- 1) Violazione di legge: art. 10 della l. 241/90;Eccesso di potere (contraddittorietà, sviamento, arbitrarietà, falsità dei presupposti, carenza d’istruttoria e di motivazione, illogicità);Violazione del giusto procedimento: ripercorso l’iter motivazionale del provvedimento gravato, si contestava che fosse avvenuto il “trapasso” della farmacia da parte del “de cuius”, R P, in favore del solo R L;inoltre il decreto impugnato, pur dando atto delle deduzioni esposte, nel corso del procedimento, da parte degli eredi del dr. P R, pur tuttavia non avrebbe valutato, in maniera pertinente, le medesime, limitandosi ad affermazioni di mero stile, inidonee a soddisfare il precetto, contenuto nell’art. 10 della l. 241/90;
- 2) Violazione di legge (artt. 368 e 369 del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e s. m. i.;art. 12, ultimo comma, 29, secondo comma e 24 della l. 2 aprile 1968, n. 475;art. 16 del d. P. R. 21 agosto 1971, n. 1275;art. 10 della l. 241/90);Eccesso di potere (contraddittorietà, sviamento, arbitrarietà, falsità dei presupposti, carenza d’istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità);Violazione del giusto procedimento: il provvedimento gravato avrebbe inoltre, contraddittoriamente, posto a suo fondamento due diverse fattispecie, vale a dire la cessione volontaria della farmacia tra coeredi ed il trapasso, “ope legis”, della stessa dal “de cuius” in favore dell’erede, avviato agli studi farmaceutici;per di più, sarebbe stato anche impropriamente invocata, dalla P. A., una terza fattispecie, vale a dire la normativa dettata dalla legge 475/1968 e dal d. P. R. 1275/1971 “per disciplinare i trasferimento delle farmacie ordinarie e non certo di quelle di diritto transitorio, quale quella relitta dal dr. P R”;lo stesso provvedimento aveva, per di più, omesso di considerare che, mentre era stato fissato un termine, per il conseguimento del titolo professionale abilitante da parte del ricorrente, autorizzato all’esercizio provvisorio della farmacia, nessun termine era stato invece stabilito, nei confronti dei coeredi del dr. P R, per il trasferimento della stessa ad un terzo, in possesso del suddetto titolo abilitante;
- 3) Violazione di legge (artt. 24 e ss. della l. 22 maggio 1913, n. 468;artt. 268 e 369 del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. i.;artt. 519, 1321, 1325, 1353 e ss., 2556 cod. civ;art. 10 l. 241/90);Eccesso di potere (contraddittorietà, sviamento, arbitrarietà, falsità dei presupposti, carenza d’istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità);Violazione del giusto procedimento: era formulata un’ampia doglianza, fondata sull’esegesi delle norme legislative disciplinanti la materia e sul richiamo, anche critico, alle decisioni giurisprudenziali in argomento, il cui nucleo centrale può così sintetizzarsi: la P. A. avrebbe autorizzato il ricorrente alla sola gestione provvisoria della farmacia, non anche determinato il trasferimento definitivo della stessa, sicché il dedotto “trapasso” della medesima in suo favore non si sarebbe affatto verificato, conservando, quindi, i coeredi del P R, malgrado l’atto da loro firmato nel 1973, il potere di trasferirla, ancora, ad un farmacista abilitato;la tesi del ricorrente, in sostanza, si fondava sulla diversificazione delle ipotesi normative, disciplinate dai commi 5 e 7 dell’art. 369 del R. D. 1265/1934, la prima concernente un caso di trasferimento a titolo definitivo, la seconda un trasferimento a titolo soltanto provvisorio, e a tempo determinato, disposto al solo fine di consentire, al gestore provvisorio, d’acquisire il titolo professionale, che l’abilitasse alla gestione (e, pertanto, al trasferimento definitivo) della farmacia.
Al termine del ricorso, erano avanzate domande istruttorie e cautelari.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, depositando la documentazione pertinente al ricorso.
Con ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 25.01.2001, la Sezione respingeva la domanda cautelare, articolata dal ricorrente.
Seguiva il deposito, in data 4.04.2002, di una memoria difensiva, per la stessa Regione.
In data 19.09.2012, l’Amministrazione produceva altra memoria, nella quale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse, posto che l’originario ricorrente, non avendo conseguito la laurea in farmacia, presupposto necessario per assumerne la titolarità, nessun beneficio avrebbe potuto trarre dall’accoglimento del gravame;e, nel merito, ribadiva gli argomenti che s’opponevano al suo accoglimento.
In data 17.10.2012, era depositato, nell’interesse del ricorrente, copia di un atto pubblico di compravendita di farmacia, del 16.06.2007, stipulato tra il medesimo e la nipote (figlia del fratello G), dr.ssa R M.
In data 19.03.2013, l’originario ricorrente produceva un atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti, specificati in epigrafe, nel quale, premesso che lo stesso aveva proceduto, con la prefata compravendita, alla cessione della farmacia, e dell’intera azienda commerciale, alla nipote Maria, farmacista regolarmente iscritta all’albo e direttrice responsabile della stessa, e che la stessa, con istanza del 15.10.2012, aveva richiesto, allo S. T. A. P. della Provincia di Salerno, “il riconoscimento del trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della predetta farmacia Robertazzi alla sottoscritta cessionaria”, ma che il dirigente dello S. T. A. P., con il provvedimento impugnato, aveva ritenuto la predetta richiesta inammissibile, articolava, avverso quest’ultimo, le seguenti censure:
- 1) Violazione di legge (artt. 24 e 25 della l. 468/1913 in comb. disp. con il R. D. 1265/1934 art. 369, R. D. 463/1934 come modif. con l. 1868/1940, art. 12 l. 475/68);Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, travisamento e sviamento: la tesi dell’originario ricorrente, coerentemente a quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio, era nel senso che con l’autorizzazione alla gestione provvisoria, in suo favore, gli eredi del dr. P R non avessero consumato il potere, loro riconosciuto dall’art. 369 del R. D. 1265/1934 e s. m. i. (trattandosi di farmacia “legittima”) di trasferirla, per una volta tanto, per atto tra vivi o successione, ad un farmacista iscritto all’albo professionale (diversa essendo la fattispecie dell’esercizio provvisorio della farmacia, fino al compimento degli studi universitari, relativamente alla quale era stato assunto, dalla Regione, l’impugnato provvedimento di decadenza dal ricorrente dal diritto d’acquisire la titolarità della medesima, per non aver completato gli studi universitari);e tale potere sarebbe stato per l’appunto esercitato, dal medesimo ricorrente, con l’atto pubblico di cessione dell’azienda in questione, in favore della nipote M R, farmacista regolarmente iscritta all’albo;con conseguente illegittimità del diniego, opposto dalla Regione a tale trasferimento.
Seguiva il deposito di memoria difensiva per la Regione Campania, la quale eccepiva l’inammissibilità anche del ricorso per motivi aggiunti, per carenza d’interesse, posto il difetto di legittimazione ad agire in capo al ricorrente, ormai non più titolare (dopo la dichiarata decadenza) di alcun rapporto privilegiato con la farmacia in questione, e concludeva, comunque, per la sua infondatezza, essendosi già consumato l’unico trapasso ereditario della farmacia, in favore del ricorrente L R, e ciò quando alla morte del padre, dr. P R, lo stesso era stato designato, dai coeredi, quale unico titolare della medesima;in via subordinata, la difesa dell’ente eccepiva anche l’intervenuta scadenza dei termini previsti per il trasferimento dell’esercizio farmaceutico, ai sensi dell’art. 12 della l. 475/68 e 16 del d. P. R. 1275/71.
In data 4.07.2013 era depositato in giudizio, dal suo difensore, il certificato di morte dell’originario ricorrente, R L, deceduto, in Salerno, in data 1.07.2013;e con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza del 4.07.2013, la Sezione dichiarava pertanto l’interruzione del processo, il quale veniva riassunto, con ricorso depositato in data 27.09.2013, dagli attuali ricorrenti, R G e R M, i quali si riportavano a tutte le conclusioni, rassegnate nel corso del giudizio.
Seguiva, in data 287.11.2013, il deposito di memoria difensiva riepilogativa, per la Regione Campania nonché, in data 7.04.2014, di analoga memoria per la dr.ssa M R, ricorrente anche, in via autonoma, nel giudizio, contrassegnato dal n. 1913/2013 R. G.
All’udienza pubblica dell’8.05.2014, il ricorso era trattenuto in decisione.
Con il secondo dei gravami, sopra specificati (n. 2005/2002 R. G.), erano impugnati gli atti, indicati in epigrafe, coi quali la Regione Campania aveva integrato il novero delle sedi farmaceutiche da assegnare per concorso anche con quella n. 1 di Pontecagnano Faiano, e tanto a cagione della decadenza dell’originario ricorrente, R L, dal diritto ad acquisirne la titolarità, giusta il provvedimento, gravato in sede di atto introduttivo del primo giudizio;avverso tali atti erano sollevate le seguenti censure:
- 1) Violazione di legge (artt. 7, 8 e 10 della l. 241/90);Eccesso di potere per errore nei presupposti e carenza d’istruttoria ed illogicità;Violazione del giusto procedimento: sarebbe mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento, di integrazione del bando di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili nella Provincia di Salerno, essendo stato l’originario ricorrente autorizzato, con lo stesso provvedimento che ne aveva dichiarata la decadenza, alla gestione provvisoria della stessa, sotto la responsabilità di un direttore, fino al conferimento per concorso della farmacia di cui sopra;
- 2) Violazione di legge (artt. 2 l. 28 ottobre 1999 n. 389 e 97 Cost.);Violazione della lex specialis del bando;Eccesso di potere per errore e falsità nei presupposti, carenza d’istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento, arbitrarietà;Violazione del giusto procedimento: con l’inserimento della sede farmaceutica n. 1 di Pontecagnano Faiano nell’elenco di quelle a concorso, la Regione avrebbe illegittimamente modificato – integrandolo – il bando di concorso originario;e, infatti, le sedi resesi disponibili dopo l’indizione del concorso, anziché essere inserite tale elenco, avrebbero dovuto essere assegnate ai professionisti, non collocati utilmente nella graduatoria degli idonei;inoltre la pendenza del giudizio incardinato presso questo Tribunale, avverso il prefato provvedimento di decadenza, avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a valutare l’opportunità di sospendere l’efficacia della delibera gravata, onde evitare di esporre la stessa ad un’azione per danni, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, spiegato avverso la suddetta decadenza;da qui la richiesta di condanna della Regione ai danni, “derivanti dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati”.
Seguiva il deposito di memoria difensiva e di giurisprudenza a sostegno, per il ricorrente;e di controricorso per la Regione Campania, che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame, per difetto d’interesse e di legittimazione ad agire, non essendo l’originario ricorrente legittimato a partecipare al concorso de quo;e, nel merito, concludeva per il suo rigetto, perché infondato.
Con ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio del 29.10.2002, la Sezione respingeva la domanda cautelare, presentata dal ricorrente.
In data 27.09.2013 era proposto ricorso per riassunzione, a seguito del decesso di R L e della dichiarata interruzione del processo.
In data 16.11.2013, la difesa dell’Amministrazione produceva memoria difensiva riepilogativa, nella ribadiva l’eccezione di inammissibilità del ricorso, da estendersi anche agli attuali ricorrenti, e i motivi che s’opponevano ad un suo accoglimento nel merito, con il favore delle spese di lite e la condanna dei medesimi ad una somma di denaro, da determinarsi in via equitativa, stante la temerarietà dell’azione intrapresa dall’originario ricorrente, e dagli stessi proseguita.
Alla pubblica udienza dell’8.05.2014, il ricorso passava in decisione.
Con il terzo dei ricorsi di cui sopra (n. 1913/2013 R. G.), erano impugnati, dalla dr.ssa M R, gli atti specificati in epigrafe;la ricorrente precisava, in narrativa, di aver impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, del 3.04.2013, il medesimo atto, di diniego da parte della Regione al trasferimento della titolarità, in suo favore, della gestione della farmacia, della quale la stessa era da molti anni direttrice, atto già impugnato da R L, con i motivi aggiunti al ricorso n. 4148/2000 (giudizio poi riassunto anche dalla medesima, oltre che dal padre R G, a seguito del decesso di R L);segnalava, inoltre, che in data 9.07.2013 il padre R G, unico erede superstite di R P, aveva inoltrato alla Regione, unitamente ai figli Maria e Pietro, richiesta di prosecuzione della gestione della farmacia;ma che in data 11.07.2013 era stato licenziato dall’Amministrazione il provvedimento odiernamente gravato, con cui gli istanti erano stati autorizzati alla gestione provvisoria della farmacia in questione, ma soltanto “fino al conferimento per concorso” della medesima;avverso tale provvedimento sollevava, quindi, le seguenti doglianze:
- 1) Violazione di legge (artt. 24 e 25 della l. 468/1913 in comb. disp. con il R. D. 1265/1934 art. 369, R. D. 463/1934 come modif. con l. 1868/1940, art. 12 l. 475/68);Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, travisamento e sviamento: era sostanzialmente riproposta la corrispondente censura dell’atto di motivi aggiunti di cui sopra, la quale s’estendeva ora anche all’autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, rilasciata agli eredi del dr. P R soltanto fino al conferimento della sede per concorso, anziché in via definitiva.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, che produceva quindi una relazione dell’A. G. C. Assistenza Sanitaria – S. T. A. P. di Salerno, del 14.11.2013, con allegata documentazione.
Alla pubblica udienza dell’8.05.2014, anche il terzo ricorso era trattenuto in decisione.
Preliminarmente, osserva il Collegio che va disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e, in parte, soggettiva.
Sempre in via preliminare, il Collegio non può esimersi dal rilevare che, stante la dichiarata presentazione, da parte di R M, di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, avverso lo stesso provvedimento, già gravato da R L con atto di motivi aggiunti al ricorso n. 4148/2000, giudizio poi riassunto (a seguito del decesso di R L) anche dalla stessa R M, occorre che quest’ultima depositi in Segreteria copia del ricorso straordinario in questione, precisando quale sia lo stato del relativo procedimento in sede straordinaria;tanto, ai fini di vagliare se eventualmente sussista, nei confronti della stessa ricorrente, l’ipotesi normativa, prevista e disciplinata dall’art. 8 della l. 1199/1971;inoltre, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c. p. a., poiché l’eventuale pendenza di tale ricorso straordinario potrebbe determinare, nei confronti della stessa ricorrente, il verificarsi di una causa d’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il medesimo atto, già impugnato in sede straordinaria (atteso che, con il riassumere il giudizio – ivi compresi i motivi aggiunti – n. 4148/2000 R. G., proposto da R L, la suddetta ricorrente è subentrata nella stessa posizione processuale di quest’ultimo), il Tribunale assegna, alle parti, il termine di giorni trenta, a decorrere dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tale questione, rilevata d’ufficio, in grado di definire il giudizio, almeno per quanto concerne la posizione di R M, e ciò sia con riferimento all’atto, contestualmente impugnato in sede di motivi aggiunti al ricorso n. 4148/2000 R. G. ed in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sia con riferimento all’impugnativa degli atti anteriori (per gli eventuali indubbi riflessi, in tema di persistenza dell’interesse ad agire) e successivi del procedimento (stante, a tale ultimo riguardo, l’orientamento assunto dalla Sezione, riguardo all’impugnativa di atti presupposti e conseguenti nelle diverse sedi, giurisdizionale e straordinaria, orientamento di recente espresso nella sentenza breve n. 1154/2014 del 19 – 30.06.2014).
Resta riservata la decisione d’ogni questione, in rito, merito e sulle spese (ivi compresa quella, sopra specificata).
Si rinvia, per il prosieguo, alla pubblica udienza, specificata in dispositivo.